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Come Adottare un Maggiorenne Straniero? 8 info pratiche

Stai cercando informazioni su come adottare un maggiorenne straniero in Italia?

Molte persone pensano che l’adozione riguardi solo i minorenni o che, quando si tratta di cittadini stranieri, sia una procedura complessa, incerta o addirittura non possibile. Altri, invece, tentano di utilizzare l’adozione come strumento per regolarizzare la posizione di uno straniero, senza conoscere i rigorosi controlli effettuati dai tribunali.

Questo è un errore rilevante.

Un ricorso in tribunale per l’adozione di un maggiorenne straniero impostato in modo superficiale o con finalità non adeguatamente dimostrate rischia di essere rigettato, con perdita di tempo e costi.

In realtà, l’adozione di un maggiorenne straniero è perfettamente ammessa nell’ordinamento italiano, ma richiede il rispetto di presupposti precisi. Deve infatti esistere un rapporto affettivo reale, devono essere rispettate le regole sui consensi familiari e, nei casi internazionali, occorre gestire correttamente anche i profili di diritto straniero e di immigrazione.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte e il nostro Studio Legale Piemonte si occupa di procedimenti di adozione di maggiorenni in tutta Italia, anche nei casi che coinvolgono cittadini stranieri, attraverso una rete di collaboratori presso ogni tribunale in Italia. La procedura è in gran parte documentale e sussiste il processo telematico.

In questo articolo ti fornirò una guida pratica per comprendere quando è possibile adottare un maggiorenne straniero, quali sono i requisiti richiesti, come funziona il procedimento in tribunale, quali effetti produce sul permesso di soggiorno e sulla cittadinanza e, soprattutto, in quali casi il giudice rigetta la domanda.

1 – È possibile adottare un maggiorenne straniero in Italia?

Adottare un maggiorenne straniero in Italia: si applicano gli artt. 291 e seguenti del codice civile

Sì, in Italia è possibile adottare un maggiorenne straniero e, dal punto di vista civilistico, si applicano le stesse regole previste per l’adozione di persone maggiori di età disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile.

L’istituto resta quindi quello dell’adozione “ordinaria” di maggiorenne.

Occorrono quindi i requisiti soggettivi dell’adottante (età minima, differenza di età, capacità) e dell’adottando, il consenso personale delle parti e la verifica, da parte del tribunale, della meritevolezza del progetto adottivo in chiave familiare e non puramente strumentale.

Il fatto che l’adottando sia cittadino straniero non impedisce l’adozione, né crea una “categoria speciale” distinta rispetto al cittadino italiano.

In entrambi i casi (adozione di maggiorenne e adozione di maggiorenne straniero) la legge italiana guarda al rapporto affettivo e di cura, non alla cittadinanza.

Ciò che cambia è che, accanto al profilo di diritto di famiglia, si aprono due piani ulteriori:

  1. da un lato, il diritto dell’immigrazione (permesso di soggiorno, eventuale ricongiungimento familiare e percorso di cittadinanza)
  2. dall’altro, il diritto internazionale privato, perché in presenza di elementi di estraneità (cittadinanza o domicilio all’estero dell’adottando) il tribunale deve tenere conto anche della legge straniera eventualmente rilevante e della sua compatibilità con l’ordinamento italiano

PER APPROFONDIMENTI sull’adozione in generale di un maggiorenne, leggi l’altro articolo su ADOZIONE DI UN MAGGIORENNE IN ITALIA: GUIDA COMPLETA DELL’AVVOCATO

2 – Requisiti dell’Adottante e dell’Adottando Straniero

Requisiti per adottare un maggiorenne straniero: trentacinque anni, diciotto anni di differenza, documenti esteri con apostille

Per l’adozione di un maggiorenne straniero si applicano, in primo luogo, i requisiti generali previsti dal codice civile per qualsiasi adozione di un maggiorenne.

In particolare:

  • l’adottante deve aver compiuto 35 anni (con possibilità, nei casi eccezionali previsti dall’art. 291 c.c., di autorizzazione già a 30 anni)
  • deve sussistere una differenza minima di 18 anni tra adottante e adottando, requisito considerato essenziale per garantire una plausibile assimilazione al rapporto genitore-figlio
  • l’adottante deve essere pienamente capace di agire, in quanto il consenso all’adozione ha natura personale, libera e non delegabile
  • non devono sussistere adozioni incompatibili, ad esempio l’adottando non può essere già figlio adottivo di altra persona, salvo le ipotesi particolari previste dal codice (come l’adozione da parte del coniuge)

Accanto a questi requisiti, nel caso di adottando straniero emergono alcune particolarità di carattere pratico e documentale.

In particolare:

  • se l’adottando vive in Italia, assume rilievo il titolo di soggiorno e, più in generale, la sua posizione amministrativa sul territorio
  • è rilevante la residenza effettiva, che può non coincidere con quella anagrafica formalmente risultante
  • è necessario produrre documentazione estera, tra cui atti di nascita e certificati di stato civile rilasciati dalle autorità del Paese d’origine
  • tali documenti devono essere legalizzati o muniti di apostille e accompagnati da traduzione giurata in italiano
  • in alcuni casi, il tribunale richiede anche la produzione di estratti della legge straniera applicabile, in particolare per verificare la capacità dell’adottando e la compatibilità dell’adozione con l’ordinamento di provenienza

3 – Che tipo di rapporto serve con il maggiorenne straniero

Che rapporto serve per adottare un maggiorenne straniero: rapporti idonei, convivenza e reddito dell’adottante

Devi sapere che, affinché il tribunale possa accogliere una richiesta di adozione di maggiorenne, sia esso italiano o straniero, non è sufficiente il rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge.

È necessario che esista un rapporto reale e sostanziale, che presenti i tratti tipici di un legame familiare.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’adozione di maggiorenne non può essere utilizzata per consolidare semplici rapporti di amicizia o per perseguire finalità esclusivamente economiche.

L’istituto è invece finalizzato a dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive e di cura già esistenti, caratterizzate da stabilità e continuità.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29684/2024, ha affermato che l’adozione è legittima quando tra adottante e adottando sussiste un rapporto affettivo e accuditivo stabile e duraturo, inserito in un contesto familiare o parafamiliare.

Non è sufficiente un legame occasionale o sporadico: è richiesta una vera affectio familiaris, cioè un rapporto che, pur in assenza di vincoli biologici, si sviluppi concretamente come una relazione genitore-figlio, con una storia di convivenza, sostegno reciproco e presenza nella vita quotidiana.

Sul piano pratico, sono normalmente ritenuti idonei i rapporti che presentano queste caratteristiche:

  • il figlio del coniuge o del partner, cresciuto stabilmente all’interno del nucleo familiare
  • il giovane straniero accolto in casa e seguito nel tempo come un figlio
  • l’ex affidato o il soggetto di cui ci si è presi cura in modo continuativo
  • il caregiver che, nel tempo, è divenuto parte integrante della famiglia

Non sono invece, di regola, sufficienti:

  • una semplice amicizia tra adulti
  • un rapporto esclusivamente lavorativo o economico
  • una relazione nata e sviluppata unicamente in funzione dell’adozione (ad esempio per ottenere un permesso di soggiorno)

La convivenza è sempre necessaria/obbligatoria?

Facciamo una precisazione su questo aspetto, che spesso ci chiedono i clienti del nostro studio legale.

La legge italiana non richiede espressamente la convivenza per adottare un maggiorenne straniero, ma la convivenza prolungata è uno degli indici più forti del fatto che esista un vero rapporto familiare.

In presenza di anni di vita comune (specie se l’adottando è stato inserito stabilmente nel nucleo domestico) è più semplice dimostrare quel legame affettivo e accuditivo che la giurisprudenza considera essenziale. Al contrario, nei casi in cui non vi sia mai stata convivenza o vi sia solo una frequentazione saltuaria, il tribunale tende a essere molto più prudente, soprattutto se emergono motivazioni prevalentemente patrimoniali o migratorie.

Serve un reddito minimo dell’adottante?

La normativa italiana non prevede una soglia minima di reddito per poter adottare un maggiorenne straniero.

Il tribunale, tuttavia, valuta la complessiva affidabilità del progetto familiare e la stabilità della situazione dell’adottante, tenendo conto di elementi quali il reddito, l’abitazione e l’eventuale presenza di altri soggetti a carico.

Una condizione economica anche modesta, ma stabile e coerente con il contesto di vita, non rappresenta normalmente un ostacolo all’adozione.

Diversamente, possono emergere criticità quando vi siano gravi difficoltà economiche, conflitti patrimoniali rilevanti con altri familiari oppure indizi di un utilizzo dell’adozione con finalità esclusivamente successorie.

Per evitare richieste integrative e rendere più solida la domanda, è opportuno documentare e motivare fin da subito la situazione economica, così da consentire al giudice una valutazione completa e immediata del caso.

4 – Consensi e Assensi

Consensi e assensi nell’adozione di maggiorenne: consenso delle parti, assenso dei genitori, del coniuge e dei figli

Come già detto, nell’adozione di un maggiorenne straniero si applicano le stesse regole previste per qualsiasi adozione di maggiorenne, sia sotto il profilo del consenso delle parti, sia per quanto riguarda gli assensi dei familiari.

In particolare:

  • è necessario il CONSENSO personale dell’adottante e dell’adottando, che devono comparire davanti al giudice e manifestare una volontà libera, consapevole e non delegabile
  • sono richiesti gli ASSENSI dei genitori dell’adottando, se viventi
  • è richiesto l’assenso del coniuge dell’adottando, se non legalmente separato
  • è richiesto l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante

L’assenso non è vincolante in senso assoluto, ma il tribunale può superarne la mancanza solo con una motivazione specifica, quando ritiene il dissenso ingiustificato e contrario all’interesse dell’adottando e alla funzione familiare dell’istituto.

Nel caso di adottando straniero, tuttavia, emergono alcune particolarità pratiche rilevanti, soprattutto nella raccolta degli assensi.

In concreto, possono presentarsi le seguenti situazioni:

  • gli atti di assenso devono essere formati all’estero, con sottoscrizione davanti a un’autorità locale o presso il consolato italiano (a meno che la/le persone stranieri si presentino in udienza, eventualmente con un traduttore)
  • è necessario procedere alla legalizzazione o apostille dei documenti, a seconda del Paese di provenienza
  • gli atti devono essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana
  • possono sorgere difficoltà quando i familiari si trovano in Paesi con sistemi amministrativi complessi o con tempi lunghi di rilascio dei documenti

Ulteriori profili critici riguardano:

  • irreperibilità dei genitori o del coniuge, poiché è necessario documentare in modo puntuale l’impossibilità di reperire i soggetti (ad esempio tramite dichiarazioni, certificazioni o ricerche anagrafiche)
  • rifiuto di prestare assenso, per cui il tribunale può comunque autorizzare l’adozione, ma solo se il dissenso risulta immotivato e contrario all’interesse dell’adottando
  • mancanza di collaborazione dei familiari all’estero, che può rallentare significativamente il procedimento

5 – Procedimento in tribunale: cosa cambia rispetto a un italiano

Procedimento in tribunale per l’adozione di maggiorenne straniero: ricorso, documenti, verifica dei requisiti e comparizione

Anche il procedimento per l’adozione di un maggiorenne straniero è, sotto il profilo giuridico, lo stesso previsto per l’adozione di un cittadino italiano.

La domanda si propone con ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza dell’adottante, in sede camerale, indicando:

  • i dati anagrafici delle parti
  • la ricostruzione del rapporto affettivo e familiare
  • le ragioni che giustificano la richiesta di adozione

Il giudice verifica la sussistenza dei requisiti di legge, tra cui:

  • età dell’adottante
  • differenza anagrafica minima di 18 anni
  • capacità di agire
  • consenso delle parti e assensi dei familiari

Successivamente, il tribunale dispone la convocazione (“comparizione in udienza”) dell’adottante, dell’adottando e degli eventuali soggetti interessati, al fine di raccogliere le dichiarazioni personali, i quali vengono accompagnati da un avvocato nostro collaboratore. In presenza di soggetti stranieri, può essere necessaria la presenza di un interprete, qualora non vi sia piena comprensione della lingua italiana.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, l’adozione di un maggiorenne straniero presenta alcune complessità ulteriori, soprattutto nella fase istruttoria.

In particolare, al ricorso devono essere allegati:

  • atti di nascita e certificati di stato civile esteri
  • eventuale certificato di cittadinanza
  • titolo di soggiorno, se l’adottando si trova già in Italia

Tali documenti devono essere:

  • prodotti in copia conforme
  • muniti di apostille o legalizzazione, a seconda del Paese di provenienza
  • accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana

Non è raro che il tribunale richieda integrazioni istruttorie, ad esempio:

  • chiarimenti sulla legge straniera applicabile
  • attestazioni consolari
  • ulteriori prove del rapporto di convivenza o di cura
  • documentazione integrativa sulla posizione amministrativa dello straniero

In questa fase in Tribunale, è importante valutare anche la scelta del cognome dell’adottato maggiorenne, indicando nel ricorso se si intende anteporre o posporre il cognome dell’adottante, in modo coerente con l’identità personale e familiare del soggetto.

6 – PERMESSO DI SOGGIORNO dopo l’adozione di un maggiorenne straniero

Permesso di soggiorno per motivi familiari dopo l’adozione di un maggiorenne straniero: richiesta in Questura

Con l’adozione, l’adottato viene qualificato come familiare di cittadino italiano e può richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari (o il corrispondente titolo per familiare di cittadino UE).

Ciò gli permette dunque di consolidare una posizione generalmente più stabile rispetto ai permessi rilasciati per lavoro, studio o altre esigenze.

In concreto, una volta che il decreto di adozione è divenuto definitivo ed è stato trascritto nei registri di stato civile, l’adottato può rivolgersi alla Questura competente per ottenere il nuovo titolo di soggiorno, allegando:

  • la sentenza di adozione
  • la prova della trascrizione nei registri di stato civile
  • la documentazione relativa alla convivenza o all’effettività del rapporto familiare con l’adottante

Il permesso di soggiorno per motivi familiari presenta alcune caratteristiche rilevanti:

  • ha normalmente una durata pluriennale
  • consente di lavorare e accedere ai servizi
  • garantisce una maggiore stabilità del soggiorno
  • offre una tutela rafforzata contro l’espulsione, salvo casi di particolare gravità (ad esempio condanne per reati gravi o situazioni di pericolo per l’ordine pubblico)

L’adozione, quindi, non costituisce uno strumento rapido o automatico per ottenere un titolo di soggiorno, ma rappresenta, quando il rapporto familiare è autentico, un mezzo per stabilizzare la presenza in Italia del maggiorenne straniero già inserito nel nucleo familiare.

Proprio per questo motivo, come chiarito in questo articolo, sia il tribunale sia le autorità amministrative svolgono un controllo rigoroso, volto a verificare che l’adozione non sia utilizzata in modo meramente strumentale per ottenere o regolarizzare il permesso di soggiorno, ma sia espressione di un reale legame familiare.

7 – CITTADINANZA ITALIANA a seguito di adozione maggiorenne straniero

Cittadinanza italiana dopo l’adozione di un maggiorenne straniero: cinque anni di residenza legale, art. 9 legge 91/1992

L’adozione di un maggiorenne straniero non comporta l’acquisto automatico della cittadinanza italiana.

Tale effetto è previsto solo per l’adozione di minori, mentre per i maggiorenni è necessario avviare un successivo procedimento di naturalizzazione.

L’adozione, tuttavia, consente di accedere a un canale agevolato.

Lo straniero adottato da cittadino italiano può richiedere la cittadinanza dopo un periodo di residenza legale più breve rispetto ai 10 anni ordinariamente richiesti ai cittadini extracomunitari.

In base all’orientamento applicativo dell’art. 9 della legge n. 91/1992, il termine è generalmente pari a:

  • 5 anni di residenza legale, continuativa e regolare successivi all’adozione

Anche in questo caso, la cittadinanza non è automatica, ma costituisce una concessione discrezionale dello Stato.

L’autorità amministrativa valuta una serie di requisiti sostanziali, tra cui:

  • assenza di condanne penali rilevanti
  • adeguato livello di integrazione linguistica e sociale
  • disponibilità di redditi sufficienti e stabili

Nel caso di adozione, assume un rilievo particolare anche la verifica della genuinità del rapporto familiare. In concreto, costituiscono elementi che rafforzano la domanda:

  • la presenza di una convivenza effettiva
  • una storia documentata di inserimento nel nucleo familiare
  • un legame stabile con l’adottante

8. Quando il giudice rigetta la domanda (casi frequenti)

Quando il giudice rigetta la domanda di adozione di maggiorenne straniero: assenza di convivenza e finalità migratorie

I tribunali sono particolarmente attenti a evitare un uso strumentale dell’adozione di maggiorenne straniero.

La domanda viene spesso rigettata quando emergono elementi che escludono l’esistenza di un reale rapporto familiare.

In particolare, le situazioni più ricorrenti sono le seguenti:

  • adozione proposta a breve distanza dall’ingresso in Italia dello straniero, senza una storia pregressa di relazione o convivenza idonea a dimostrare un legame affettivo consolidato
  • assenza di convivenza o di vita familiare comune, quando adottante e adottando non hanno condiviso un percorso di cura, né risultano frequentazioni significative e continuative nel tempo
  • rapporto di fatto inesistente o solo formale, basato su conoscenze recenti, rapporti occasionali o contatti sporadici non idonei a integrare una relazione di tipo genitoriale
  • finalità esclusivamente migratorie, quando dagli atti emerge che l’unico obiettivo è ottenere o regolarizzare il permesso di soggiorno, in assenza di un autentico progetto familiare
  • presenza di accordi economici o utilità sottostanti, tali da far ritenere che l’adozione sia il risultato di uno scambio patrimoniale e non di un legame affettivo e solidaristico

CONCLUSIONI

Come hai letto, l’adozione di un maggiorenne straniero è uno strumento giuridico pienamente legittimo nell’ordinamento italiano, ma richiede il rispetto di presupposti rigorosi e una corretta impostazione della domanda.

Nello specifico, hai compreso che:

  • è necessario dimostrare un rapporto affettivo reale e stabile, non meramente formale o strumentale
  • occorre gestire correttamente i profili documentali e internazionali, come atti esteri, traduzioni e legalizzazioni
  • l’adozione può avere effetti rilevanti sul permesso di soggiorno, consentendo una stabilizzazione della presenza in Italia
  • non comporta l’acquisto automatico della cittadinanza, ma consente un percorso agevolato verso la naturalizzazione
  • il tribunale svolge un controllo rigoroso per evitare utilizzi distorti dell’istituto

Affidarsi fin da subito a un avvocato esperto in adozioni di maggiorenni, soprattutto nei casi che coinvolgono cittadini stranieri, consente di gestire correttamente ogni fase del procedimento, evitando errori che possono portare al rigetto del ricorso o a richieste di integrazione documentale che allungano i tempi.

In molti tribunali, inoltre, l’assistenza legale è di fatto necessaria per gestire gli adempimenti del processo civile telematico, come notifiche, deposito di memorie e produzione di documenti, oltre alla corretta interlocuzione con la cancelleria.

Rivolgersi a un avvocato solo a procedimento già avviato può comportare tempi più lunghi e costi maggiori, poiché il legale dovrà ricostruire il fascicolo, sanare eventuali irregolarità e adeguare la strategia difensiva.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte (cassazionista) e, insieme all’avvocato Alessandra Scaffidi, ci occupiamo di adozioni di maggiorenni in tutti i Tribunali d’Italia, anche nei casi che coinvolgono cittadini stranieri, grazie a una rete capillare di collaboratori su tutto il territorio nazionale.

Il procedimento è prevalentemente documentale, quindi non è necessaria la tua presenza presso il nostro studio. Saremo noi a gestire la pratica in via telematica e un nostro collaboratore ti assisterà all’udienza fissata per la resa del consenso o dell’assenso.

Contattaci per ricevere un preventivo per l’adozione di un maggiorenne straniero (NON ci occupiamo di adozioni di minorenni).

I nostri preventivi sono chiari, trasparenti e potrai valutarli senza alcun impegno.

Abbiamo già assistito numerosi clienti in procedimenti di adozione di maggiorenni, anche con profili internazionali, e saremo lieti di supportarti nel tuo caso.

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