L’adozione di un maggiorenne in Italia è ancora poco conosciuta.
Quando si fa riferimento all’adozione, spesso viene ricollegata all’adozione di minorenni, che è differente.
In pochi invece sanno che l’adozione di un maggiorenne può:
- riconoscere formalmente un legame affettivo di fatto (ad esempio con figli del coniuge o del convivente) o in generale con ragazzi, divenuti maggiorenni, cresciuti “come figli”
- consentire a chi non ha discendenti di “crearsi” una linea ereditaria, garantendo la continuità del cognome e del patrimonio familiare in assenza di figli biologici
- pianificare in modo lecito la successione, purché vi sia sempre un minimo nucleo di affectio familiaris
- motivi legati alla trasmissione del cognome, alla cittadinanza, al soggiorno o al ricongiungimento familiare
- e molto altro ancora, purché vi sia sempre un reale rapporto familiare
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte e il nostro studio legale Piemonte si occupa di pratiche per la richiesta di adozione di maggiorenni in tutta Italia, grazie a una rete capillare di collaboratori per ogni tribunale italiano.
ATTENZIONE: ci occupiamo solo di adozione di maggiorenni e NON di minorenni.
In questo articolo ti fornirò una guida completa e pratica per poter comprendere pienamente la procedura per l’adozione di un maggiorenne e come ricevere il nostro supporto legale.
Indice
Cosa è l’adozione di un maggiorenne

L’adozione di un maggiorenne è l’istituto giudico con cui una persona adulta acquista lo status di figlio di un altro soggetto, mediante una sentenza del tribunale che crea un rapporto di filiazione “civile” tra adottante e adottato, distinto dalla filiazione biologica.
Da un punto di vista pratico significa, per l’adottato:
- entrare nello stato di famiglia dell’adottante
- assumere (di regola) il suo cognome
- ottenere una posizione successoria assimilabile a quella dei figli, pur mantenendo in linea generale i rapporti giuridici con la propria famiglia di origine
La disciplina dell’adozione di un maggiorenne è contenuta negli artt. 291 e seguenti del codice civile, come modificati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Per la verità, l’art. 291 c.c., in origine, prevedeva il requisito che l’adottante fosse privo di discendenti legittimi o legittimati, così da conservare all’istituto una funzione essenzialmente successoria e di continuità del nome di famiglia.
Ma tale limite è stato poi “eliminato”. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 291 c.c. nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
In sostanza, l’adozione di un maggiorenne ha:
- una funzione patrimoniale e di continuità del nome di famiglia in favore di soggetti privi di discendenti naturali
- una funzione solidaristica, quale strumento per dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive e di cura consolidate nel tempo tra adulti (ad esempio, il figlio del coniuge o convivente cresciuto come tale, il cittadino straniero accolto e mantenuto nel nucleo familiare, la persona che ha assistito l’adottante per anni)
L’aspetto principale è che, in ogni caso, l’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti né verso i parenti dell’adottante né verso quelli dell’adottato.
Differenza tra adozione maggiorenne e adozione minorenne
L’adozione di un minorenne ha funzione essenzialmente protettiva, perché recide (nell’adozione piena) i rapporti con la famiglia d’origine e inserisce il minore in modo stabile in una nuova famiglia.
L’adozione di un maggiorenne, invece, non ha carattere “assistenziale” in senso stretto, perché serve a dare veste giuridica a un legame affettivo o a esigenze di continuità familiare/patrimoniale tra adulti.
Come già avevo accennato sopra, l’adozione di un maggiorenne:
- non recide i rapporti con la famiglia d’origine
- non crea (di regola) un pieno sistema di parentela con i parenti dell’adottante
- segue un procedimento più snello davanti al Tribunale ordinario, centrato sul consenso delle parti e sulla verifica di meritevolezza dell’operazione
Esempi pratici

Ecco un elenco di casi in cui si fa ricorso all’istituto giuridico dell’adozione di un maggiorenne:
- Adozione da parte di persone senza figli biologici, per creare una discendenza giuridica e garantire la continuità del cognome e del patrimonio
- Adozione del figlio maggiorenne del coniuge o del partner, per riconoscere il ruolo di genitore sociale, uniformare il cognome e attribuire pieni diritti successori
- Adozione di un maggiorenne cresciuto come “figlio di fatto” o già affidato, per dare stabilità giuridica a un legame affettivo e accuditivo consolidato nel tempo
- Adozione di un nipote o di un giovane parente cresciuto come figlio, per rafforzare un rapporto di cura intergenerazionale e assicurare una successione ordinata
- Adozione di cittadino straniero maggiorenne inserito nel nucleo familiare, per consentire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e agevolare, in prospettiva, l’accesso alla cittadinanza, ma solo quando esiste un effettivo rapporto familiare e non per una finalità esclusivamente utilitaristica
- Adozione di persona adulta che presta assistenza continuativa (es. badante, caregiver), per riconoscere formalmente il legame di cura e predisporre una tutela successoria coerente, laddove il rapporto si sia trasformato in una relazione affettiva e familiare stabile, oltre il mero profilo professionale
- Adozione in famiglie ricomposte con legami parafamiliari consolidati, si tratta dei casi in cui il partner o coniuge ha cresciuto per anni i figli dell’altro, in un contesto di convivenza stabile, assumendo di fatto il ruolo di genitore sociale; l’adozione del maggiorenne serve a dare riconoscimento giuridico a questo rapporto già “familiare” nella sostanza (con effetti su cognome, status e successione), pur senza recidere i legami con il genitore biologico
- Adozione con finalità patrimoniali (es. imprenditore senza eredi diretti), per programmare il passaggio generazionale del patrimonio o dell’impresa in modo più stabile rispetto a testamenti o donazioni, purché abbia vissuto per anni come “figlio di fatto”
- Adozione di maggiorenne con genitori viventi ma legato a un terzo (parente, amico di famiglia) quando esiste un legame affettivo stabile e meritevole, per aggiungere una linea genitoriale affettiva senza recidere i rapporti originari e ampliando le tutele personali e patrimoniali
Requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando

L’adozione di persone maggiorenni è disciplinata dal Titolo VIII del Codice Civile e richiede la sussistenza di precisi requisiti soggettivi e oggettivi.
Di seguito ti parlo degli aspetti pratici più rilevanti.
Requisiti dell’adottante
L’art. 291 c.c. stabilisce i requisiti principali dell’adottante, con alcune deroghe interpretative della giurisprudenza:
- aver compiuto 35 anni
- deve esistere una differenza minima di 18 anni tra adottante e adottando. La Corte costituzionale ha infatti ritenuto questo divario inderogabile per garantire una plausibile assimilazione alla filiazione naturale
- in situazioni eccezionali, il tribunale può autorizzare l’adozione già al compimento dei 30 anni dell’adottante, purché sia comunque rispettato il divario minimo di 18 anni
- deve essere pienamente capace di agire, perché il consenso all’adozione ha natura personale, libera e consapevole
- i discendenti dell’adottante (se presenti) siano maggiorenni e prestino espresso assenso
- l’adozione risulti conforme all’interesse complessivo della famiglia, in considerazione del carattere solidaristico del vincolo
Requisiti dell’adottando
L’adottando, ai sensi dell’art. 291 c.c., deve possedere i seguenti requisiti:
- aver compiuto 18 anni
- avere la capacità di esprimere un consenso consapevole (capacità di intendere e di volere, con esclusione per gli interdetti)
- non essere stati adottati da altra persona, salvo il caso previsto dall’art. 300 c.c. (adozione da parte del coniuge dell’adottante originario)
Consenso delle parti e assensi dei familiari
Il consenso è un elemento strutturale e imprescindibile dell’adozione di un maggiorenne.
Il consenso deve essere personale, libero e manifestato nelle forme previste dagli articoli 296 e seguenti del Codice civile.
Non è ammessa la procura.
Entrambi i soggetti – adottante e adottando – devono comparire personalmente davanti al giudice per rendere il proprio consenso.
Oltre al consenso delle parti, la legge richiede l’assenso di specifici soggetti familiari:
- i genitori dell’adottando, se viventi
- il coniuge dell’adottante e il coniuge dell’adottando, se non legalmente separati
- i figli maggiorenni dell’adottante
La mancanza di uno o più assensi non comporta automaticamente il rigetto della domanda. Il tribunale può comunque autorizzare l’adozione se ritiene che il dissenso sia immotivato e contrario all’interesse dell’adottando, nonché al ruolo solidaristico e affettivo dell’istituto.
Per chiarezza, fornisco una precisazione spesso richiesta dai nostri clienti sulla differenza tra il termine consenso e assenso:
- il consenso, è la manifestazione di volontà espressa personalmente da una parte direttamente coinvolta nel procedimento di adozione (adottante e adottando)
- mentre l’assenso indica l’autorizzazione prestata da soggetti terzi (come genitori, coniuge o figli dell’adottante) il cui parere, pur non determinante, è richiesto dalla legge per valutare la compatibilità dell’adozione con l’interesse familiare complessivo
Quando il ricorso è rigettato dal giudice
Molti pensano che un ricorso per adottare un maggiorenne sia una pratica burocratica semplice e con un accoglimento al 100%.
Non è così.
Infatti l’assistenza di un avvocato è fondamentale (anche per aspetti procedurali di cui ti parlerò dopo).
La Cassazione, in più occasioni, ha affermato che la presenza di figli dell’adottante non rappresenta più un ostacolo automatico. Il presupposto fondamentale resta il consenso dei discendenti e l’esistenza di un vincolo affettivo autentico.
Con l’ordinanza n. 29684/2024 citata sopra, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice deve accertare l’esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo, inserito in un contesto familiare o parafamiliare. Non è sufficiente un rapporto meramente amicale o motivato da ragioni patrimoniali.
La giurisprudenza di merito, inoltre, ha ribadito la necessità di un controllo sostanziale sulle motivazioni della richiesta, ritenendo legittime le adozioni fondate su:
- relazioni di cura (es. figlio del convivente o del coniuge)
- convivenze familiari prolungate, legami di assistenza affettiva e materiale (es. badanti che hanno prestato assistenza per molti anni)
Anche per questi particolari, i tribunali rigettano sistematicamente le domande prive di reale contenuto familiare o proposte con finalità elusive (es. vantaggi successori o fiscali non giustificati da una relazione concreta).
La convivenza è sempre necessaria?

La convivenza tra persona che vuole adottare e maggiorenne che vuole essere adottato non è un requisito legale espresso per l’adozione di maggiorenni.
Gli artt. 291 ss. c.c., dunque, non richiedono la convivenza, ma solo requisiti anagrafici, capacità e consensi, oltre alla verifica giudiziale che l’adozione sia sorretta da un legame affettivo e non da mere ragioni patrimoniali o migratorie.
Ma, nella prassi, è spesso un elemento decisivo per dimostrare l’esistenza di un vero rapporto familiare.
La Cassazione (ord. n. 29684/2024) sottolinea infatti che condizione principale è il “legame affettivo stabile e duraturo, inserito in un contesto familiare o parafamiliare”, non la sola convivenza formale. Tuttavia, nelle motivazioni la convivenza di fatto è indicata come uno dei principali indici di questo legame
Quindi non è “sempre necessaria”, però l’assenza di convivenza rende molto più difficile ottenere l’adozione. Se eventualmente non c’è convivenza, le strategie e le argomentazioni adottate dall’avvocato diventano maggiormente cruciali.
Serve un reddito minimo?

La legge non prevede una soglia di reddito minimo per adottare un maggiorenne.
Ciò che il tribunale valuta è la serietà complessiva del progetto familiare e la stabilità della situazione di vita dell’adottante (redditi, casa, eventuali altri familiari a carico).
Una situazione patrimoniale modesta ma stabile, coerente con lo stile di vita dichiarato e con l’assenza di conflitti successori esplosivi, di solito non è un ostacolo.
Diverso è il caso in cui emergano gravi problemi economici, forti conflitti patrimoniali con altri figli o un uso dell’adozione chiaramente orientato solo a favorire qualcuno sul piano ereditario.
Per velocizzare il processo e anticipare eventuali richieste del giudice, risulta opportuno argomentare e allegare tale situazione economica.
Vantaggi ed effetti principali per adottante e adottato

Nel contesto dell’adozione di persone maggiorenni, gli effetti giuridici si differenziano sensibilmente rispetto a quelli dell’adozione di minorenni.
Ecco un elenco dei principali vantaggi ed effetti sia per l’adottante sia per l’adottato.
Per l’adottante
- Costituzione di un vincolo familiare giuridico: l’adottante acquista lo status di genitore dell’adottato, con i relativi effetti civilistici, pur senza modifiche all’anagrafe (l’adottato mantiene il proprio cognome, salvo diversa richiesta)
- Possibilità di trasmettere il cognome: l’art. 299, co. 2, c.c. prevede che l’adottato possa aggiungere o anteporre il cognome dell’adottante, su autorizzazione del tribunale
- Effetti successori: si crea un rapporto successorio diretto. L’adottato diventa erede legittimo dell’adottante, secondo le regole dell’art. 570 c.c., con diritto a riserva se l’adottante muore senza testamento
- Riconoscimento del legame affettivo o solidaristico: l’adozione consente di tutelare e formalizzare rapporti di cura, affetto o convivenza protratta nel tempo (es. figli del partner, figli cresciuti informalmente, ex affidati, badanti, ecc.)
- Nessun effetto sui rapporti con la famiglia originaria: l’adottante non assume obblighi verso i familiari dell’adottato (genitori, fratelli, ecc.)
Per l’adottato
- Acquisto dello status di figlio dell’adottante: pur in assenza di rapporti con la famiglia dell’adottante, si costituisce un legame giuridico individuale con il solo adottante (art. 300, co. 1, c.c.).
- Diritti successori: l’adottato entra nella successione dell’adottante come figlio, con diritto a quota legittima in caso di successione ab intestato
- Sicurezza giuridica del rapporto: l’adozione garantisce tutela formale a legami affettivi, assistenziali o educativi già esistenti
- Possibilità di cambiare o aggiungere il cognome: il tribunale può autorizzare l’adottato ad assumere il cognome dell’adottante, anche mediante aggiunta
- Riconoscimento formale di un rapporto di filiazione sociale: utile in contesti affettivi complessi, famiglie ricostituite, convivenze durature o relazioni di dipendenza affettiva o economica
PROCEDIMENTO per adozione maggiorenne

Il procedimento per l’adozione di una persona maggiorenne è regolato dagli articoli 291 e seguenti del Codice Civile.
Si svolge in sede camerale dinanzi al Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Si tratta di una procedura di volontaria giurisdizione, che non assume natura contenziosa ma richiede una valutazione sostanziale da parte del giudice circa la meritevolezza della domanda. Per questo motivo, non vi è certezza che tutte le domande di adozione di un maggiorenne siano accolte dal Tribunale.
L’adozione si propone con ricorso congiunto o ricorso unilaterale, presentato dall’adottante con il consenso dell’adottando. Il ricorso deve contenere:
- i dati anagrafici delle parti
- l’esposizione delle ragioni affettive, solidaristiche o familiari a fondamento della richiesta
- l’indicazione degli eventuali soggetti il cui assenso è richiesto (genitori, coniugi, figli maggiorenni dell’adottante)
Il tribunale verifica preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi (età, capacità, differenza anagrafica, assenza di adozioni precedenti), nonché il consenso personale dell’adottante e dell’adottando, che deve essere espresso personalmente davanti al giudice o nelle forme previste dagli artt. 296 ss. c.c. Non è ammessa la procura.
Ove richiesto, il tribunale acquisisce l’assenso dei soggetti terzi, ai sensi dell’art. 297 c.c. In caso di dissenso da parte di uno di essi, il tribunale può ugualmente autorizzare l’adozione con decreto motivato, quando ritiene il rifiuto ingiustificato e contrario all’interesse dell’adottando.
Il procedimento si conclude con un decreto del tribunale che, in caso di accoglimento, produce effetti dalla data del decreto stesso.
Il decreto è annotato nei registri di stato civile, ma non modifica il cognome dell’adottato salvo espressa richiesta e autorizzazione.
Nel corso dell’istruttoria, il giudice può procedere a:
- convocare le parti e i soggetti interessati
- disporre accertamenti socio-familiari
- acquisire documentazione integrativa da depositare nel fascicolo telematico
Per questa procedura, comprenderai la necessità per i tribunali di “interloquire” con un avvocato difensore, che riceverà le comunicazioni di cancelleria e provvederà a depositare i documenti integrativi o le memorie difensive direttamente nel fascicolo telematico del PCT.
Documenti da allegare al ricorso

Per il ricorso in adozione di maggiorenne, l’elenco tipico dei documenti da allegare è il seguente:
- Copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante
- Certificato di residenza dell’adottante
- Certificato di matrimonio o, in alternativa, certificato di stato libero dell’adottante
- Stato di famiglia dell’adottante
- Copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando Stato di famiglia dell’adottando
- Certificato di matrimonio o di stato libero dell’adottando
- Certificati di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti; in caso contrario, indicazione che presteranno assenso in udienza o procura speciale/atto notarile di assenso se impossibilitati a comparire
- Eventuale atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza o la presenza di discendenti dell’adottante (e, in alcuni modelli, dell’adottando)
- Certificato del casellario giudiziale dell’adottante (richiesto solo da alcuni tribunali)
- Certificato di cittadinanza dell’adottando straniero e copia del permesso di soggiorno, se non cittadino italiano
- Eventuali sentenze di separazione/divorzio o altri provvedimenti rilevanti sullo stato civile (sia dell’adottante sia dell’adottando)
- Contributo unificato (con ricevuta di pagamento in .xml) e marca da bollo diritti forfettizzati, secondo lo scaglione previsto dal singolo ufficio, di cui si occupa l’avvocato procura alle liti all’avvocato nominato
Il COGNOME dopo l’adozione del maggiorenne

Il cognome dell’adottato è disciplinato dall’art. 299, comma 1, del cod. civ.:
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio
La norma, dunque, stabilisce “in astratto” che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, con la conseguenza che, così le cose, l’adottato maggiorenne non potrebbe sostituire integralmente il proprio cognome originario con quello dell’adottante, ma lo conserverebbe in posizione posteriore.
Negli ultimi anni, però, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha riletto tale disciplina in chiave più flessibile, valorizzando il diritto all’identità personale dell’adottato e lasciando ampi margini di spazio a una combinazione del cognome che rispecchi il vincolo familiare effettivamente realizzato.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 4 luglio 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 1, c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiorenne, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
La Consulta ha così riconosciuto al giudice l’obbligo di valutare, caso per caso, se l’aggiunta del cognome dell’adottante all’originario sia funzionale alla tutela dell’identità personale dell’adottato, senza vincolarlo rigidamente alla sola anteposizione.
Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 18 febbraio 2025, ha invece ribadito che la disciplina non consente comunque la sostituzione integrale del cognome originario con quello dell’adottante, sottolineando che tale scelta legislativa non viola né l’art. 2, né l’art. 3 Cost., né la gerarchia costituzionale in relazione al diritto all’identità personale.
La giurisprudenza di merito ha recepito tali principi, qualificando la scelta del cognome come questione strettamente correlata alla concretezza del rapporto affettivo e alla funzione identitaria del cognome, più che come mero automatismo civilistico.
La Cassazione, in particolare, ha rafforzato il carattere non meramente “formale” dell’adozione del maggiorenne, demandando al giudice l’accertamento del vincolo familiare effettivamente instaurato e la valutazione dell’ordine e della combinazione dei cognomi in coerenza con la volontà delle parti e con l’interesse dell’adottato.
In tale chiave, la disciplina è letta come un sistema che impedisce la cancellazione del cognome originario, ma consente, in presenza del consenso, una configurazione del cognome che renda centrale il legame con la famiglia adottiva, pur mantenendo un collegamento formale con la famiglia di origine.
Alla luce di questa evoluzione, nell’adozione di maggiorenne le modalità di regolazione del cognome possono essere così sintetizzate:
- Anteposizione del cognome dell’adottante: modello “tradizionale” di cui all’art. 299, comma 1, c.c., ove l’adottato assume il cognome dell’adottante anteposto al proprio. Statisticamente, sono i casi più frequenti seguiti dal nostro studio legale
- Posposizione del cognome dell’adottante (cioè un ordine “libero” rispetto al dato normativo): quando ciò corrisponda meglio all’identità personale e alla situazione familiare concreta. Ad esempio quando l’adottato è coniugato e con prole, per cui socialmente e professionalmente tutta la famiglia si identifica con il cognome di origine, sicché una pura anteposizione avrebbe effetti distorsivi sull’identità personale e riflessi problematici sulla posizione dei discendenti. Si tratta di casi spesso trattati dal nostro studio legale, in cui forniamo ai tribunali delle argomentazioni di diritto nazionale e internazionale per sostenere le ragioni dei nostri clienti, riuscendo a fornire dei precedenti casi simili accolti dai giudici italiani
- Esclusione di sostituzione integrale per il mantenimento del cognome: non è possibile, nemmeno con il consenso degli interessati, sostituire totalmente il cognome originario con quello dell’adottante, stante l’affermazione della Corte costituzionale secondo cui la scelta legislativa in tal senso è legittima e non lesiva dell’identità personale
PER APPROFONDIMENTI leggi l’articolo completo su Cognome dell’Adottato Maggiorenne: Regole e Casi Pratici
Profili successori e patrimoniali: eredità, donazioni e legittimari

L’adozione del maggiorenne, sul piano successorio e patrimoniale, produce effetti in larga parte assimilabili a quelli della filiazione legittima prevista dall’art. 565 c.c.,ma con alcune particolari ricadute in tema di legittimari, collazione e riunione fittizia.
L’adottato maggiorenne acquista la qualità di successibile necessario nei confronti dell’adottante, venendo a concorrere – in sede di successione legittima o necessaria – con l’eventuale coniuge e con gli altri figli.
Mentre resta tendenzialmente irrilevante, salvo specifici intrecci familiari, nei rapporti successori con la famiglia d’origine.
In ambito di donazioni, le attribuzioni compiute dall’adottante in favore dell’adottato sono soggette alle ordinarie regole della tutela dei legittimari (riduzione, collazione, riunione fittizia ai fini del calcolo della disponibile), sicché l’adozione del maggiorenne non può essere utilizzata come strumento per eludere stabilmente la quota di riserva dei figli o del coniuge già esistenti.
Le liberalità sproporzionate in favore dell’adottato restano aggredibili dai legittimari lesi, e l’interprete è chiamato a verificare, caso per caso, se la combinazione di adozione e donazioni determini uno svuotamento surrettizio delle posizioni riservatarie, con possibili riflessi anche sul piano dell’abuso del diritto e della simulazione.
Adottare il figlio maggiorenne del coniuge o del partner

L’adozione del figlio maggiorenne del coniuge o del partner rappresenta l’applicazione più tipica sul piano “familiare”, poiché mira a riconoscere giuridicamente una relazione di cura spesso già consolidata nella vita quotidiana.
Sul piano strutturale, il rapporto di filiazione adottiva si aggiunge a quello con il genitore biologico, senza determinarne l’estinzione, sicché l’adottato viene a trovarsi – sul piano formale – con 2 figure genitoriali:
- il genitore d’origine
- e il coniuge/partner adottante
Dal punto di vista procedurale, l’adozione del figlio del coniuge o del partner richiede il consenso:
- il consenso dell’adottante
- il consenso dell’adottando
- l’assenso del coniuge dell’adottante
- del coniuge (o ex coniuge non separato legalmente) dell’adottando
- e dei figli maggiorenni dell’adottante
- oltre che dei genitori dell’adottando (ove ancora in vita).
Il Tribunale ordinario, competente per territorio in base alla residenza dell’adottante, è chiamato non solo a verificare la sussistenza dei presupposti legali, ma anche a valutare se l’adozione “convenga” all’adottando, con un controllo che assume particolare rilievo quando l’adozione incide su equilibri familiari complessi (ad esempio in presenza di rapporti ancora significativi con il genitore non convivente).
In concreto, la figura del figlio del coniuge adottato maggiorenne è tipica delle famiglie “ricomposte“: si pensi al caso in cui il marito abbia cresciuto fin dall’adolescenza il figlio della moglie, mantenendo con lui un rapporto di cura e responsabilità anche dopo il raggiungimento della maggiore età, il quale decida di promuovere l’adozione per consolidare lo status filiale, allineare il cognome (secondo le soluzioni oggi consentite dall’art. 299 c.c. e dalla giurisprudenza) e riconoscergli piene tutele successorie rispetto al proprio patrimonio.
Adozione di un maggiorenne con genitori

L’adozione di un maggiorenne che abbia ancora entrambi (o uno dei) i genitori in vita si colloca fisiologicamente nell’area delle cosiddette famiglie “a geometria variabile”.
In caso di adozione di un maggionre con genitori il nuovo legame filiale non sostituisce, ma si aggiunge allo status derivante dalla filiazione originaria.
In questi casi l’istituto non ha la funzione di “rimpiazzare” il genitore biologico, bensì di riconoscere giuridicamente una relazione affettiva ulteriore (spesso consolidatasi nel tempo: genitore sociale, parente stretto, figura di riferimento) che convive con i legami preesistenti.
Sul piano pratico, questo significa che l’adottato viene a trovarsi con una duplice linea genitoriale, mantenendo intatti i rapporti giuridici – personali e patrimoniali – con i propri genitori d’origine, e aggiungendo a essi il nuovo rapporto con l’adottante.
In prospettiva successoria e patrimoniale, l’adottato maggiorenne continuerà a essere legittimario nei confronti dei genitori biologici e, al tempo stesso, diventerà successibile (e spesso riservatario) anche nei confronti dell’adottante, con un ampliamento del ventaglio dei soggetti da cui può ereditare.
Ad ogni modo, NON vi è la compressione automatica dei diritti degli altri figli o del coniuge dell’adottante, che restano tutelati dalle ordinarie norme sulla legittima.
Adozione di cittadino straniero maggiorenne

L’adozione di un cittadino straniero maggiorenne da parte di un cittadino italiano ha ricadute immediate sul titolo di soggiorno e, in prospettiva, sull’accesso alla cittadinanza, ma non comporta l’acquisto automatico della cittadinanza come avviene per il minore.
“Permesso di soggiorno” per familiare
A seguito del decreto di adozione e della sua trascrizione, lo straniero adottato viene inquadrato come familiare di cittadino italiano e può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari o la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), con un trattamento di favore rispetto ai canali ordinari.
Questo titolo di soggiorno è in genere rilasciato per una durata pluriennale (5 anni nei modelli più diffusi) e conferisce una forte stabilità del soggiorno, con tendenziale inespellibilità salvo casi di particolare gravità, rendendo l’adozione uno strumento idoneo a regolarizzare in modo stabile la posizione del maggiorenne straniero già inserito nel nucleo familiare.
ESEMPIO: un giovane straniero di 25 anni, da anni convivente con il nucleo familiare di un cittadino italiano che lo adotta ex artt. 291 ss. c.c.: una volta trascritto il decreto, il ragazzo può richiedere il permesso/carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano, superando eventuali precedenti situazioni di irregolarità o precarietà del titolo (es. permessi brevi per studio o lavoro stagionale).
“Cittadinanza”
Sul piano della cittadinanza, il richiamo è all’art. 9, lett. b), della legge n. 91/1992, che prevede un termine abbreviato per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano.
Lo straniero può chiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo un periodo di residenza legale ridotto (5 anni dalla data di adozione), invece dei 10 anni ordinariamente richiesti per lo straniero extracomunitario.
Si tratta quindi di un iter agevolato, ma pur sempre discrezionale e subordinato alla verifica dei requisiti di legge (assenza di precedenti penali gravi, integrazione sociale e lavorativa, redditi sufficienti), sicché l’adozione non “garantisce” la cittadinanza, ma ne apre un canale privilegiato.
ESEMPIO: Un cittadino straniero 30enne, adottato da cittadino italiano e regolarmente residente in Italia in virtù del permesso per familiare, potrà presentare domanda di cittadinanza per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale successivi alla trascrizione dell’adozione, anziché dover attendere 10 anni come qualsiasi altro straniero privo di legami familiari con cittadini italiani. In sede istruttoria, la Prefettura valuterà la genuinità del progetto adottivo, l’assenza di abuso dell’istituto (adozioni fittizie a solo fine migratorio) e il grado di effettiva integrazione dell’adottato nel contesto familiare e sociale.
PER APPROFONDIRE leggi l’articolo specifico su COME ADOTTARE UN MAGGIORENNE STRANIERO IN ITALIA: 8 INFO PRATICHE
COSTI dell’adozione di maggiorenne: spese legali, contributo unificato e onorari

Il procedimento di adozione per maggiorenni non ha costi elevati, rispetto a un procedimento contenzioso in tribunale.
I costi possono essere così elencati:
- Contributo unificato di 98 euro
- Marca da bollo da 27 euro
- Imposta di registro della sentenza di 200 euro da pagare al termine del procedimento
- Onorario dell’avvocato
In particolare, il contributo unificato e la marca da bollo sono pagati dall’avvocato, per conto del cliente, sul portale del PagoPA, la cui ricevuta RT in .xml sarà poi caricata dallo stesso avvocato al momento dell’iscrizione a ruolo con il programma Slpct.
Mentre l’imposta di registro è versata con il modello F24.
L’assistenza di un avvocato non è formalmente obbligatoria nel procedimento di adozione di maggiorenne, ma è fortemente raccomandata fin dalla fase iniziale.
La presenza del difensore consente di strutturare correttamente il ricorso, formulare adeguatamente le motivazioni giuridiche e affrontare in modo tempestivo eventuali richieste istruttorie del giudice.
Sebbene alcuni scelgano di avviare la procedura senza avvocato, con l’obiettivo di ridurre i costi, in molti casi si trovano successivamente costretti a rivolgersi a un avvocato per affrontare difficoltà operative, quali:
- l’utilizzo obbligatorio del processo civile telematico (PCT)
- l’eventuale gestione delle notifiche secondo le modalità previste dalla legge
- la predisposizione di memorie integrative e/o difensive su richiesta del giudice
- il deposito telematico di documentazione aggiuntiva o chiarificatrice
- le interlocuzioni con la cancelleria, che spesso privilegia il contatto con il difensore nominato, il quale utilizza i depositi telematici previsti dalle recenti riforme legislative
Questa situazione comporta un allungamento dei tempi e, spesso, un aggravio dei costi.
Infatti, quando l’avvocato subentra in una procedura già avviata in modalità cartacea dall’adottante e dall’adottato, deve ricostruire il fascicolo nel sistema telematico, effettuare accessi in cancelleria e rimediare a eventuali carenze procedurali, con conseguente aumento dell’onorario complessivo.
Gli onorari dell’avvocato variano in base alla complessità del caso e alle attività necessarie, ma è possibile richiedere un preventivo gratuito e personalizzato, senza alcun impegno, utilizzando il modulo nella pagina CONTATTACI o scrivendo a supporto@studiopiemonte.com
Per il procedimento di adozione non è previsto il gratuito patrocinio.
Revoca dell’adozione di maggiorenne

La revoca dell’adozione di maggiorenne costituisce un rimedio eccezionale, applicabile solo quando la prosecuzione del rapporto adottivo diventa intollerabile per la gravità dei fatti emersi.
La revoca comporta la cessazione dello status di figlio adottivo e la perdita dei diritti successori nei confronti dell’adottante. Se l’adottato è cittadino straniero, la revoca può incidere anche sul permesso di soggiorno, poiché viene meno il presupposto familiare che ne giustificava il rilascio, salvo la presenza di autonomi requisiti di legge.
I tribunali intervengono in presenza di situazioni particolarmente rilevanti, riconducibili principalmente a tre categorie.
1. Grave ingratitudine o condotte lesive
La revoca può essere chiesta quando l’adottato tiene comportamenti gravemente offensivi o dannosi nei confronti dell’adottante, tali da compromettere radicalmente il rapporto familiare.
Rientrano in questa ipotesi:
- aggressioni fisiche o minacce
- richieste di denaro accompagnate da pressioni indebite
- reati contro il patrimonio dell’adottante (appropriazioni, vendite non autorizzate di beni, ecc.)
2. Uso strumentale o fraudolento dell’adozione
La revoca può essere richiesta quando l’adozione si rivela uno strumento utilizzato per fini meramente utilitaristici.
Si pensi all’adottato che:
- accetta l’adozione per ottenere vantaggi patrimoniali
- utilizza il legame per conseguire un permesso di soggiorno o agevolazioni amministrative
- interrompe ogni rapporto dopo aver raggiunto il proprio scopo
3. Rottura definitiva del progetto familiare
Anche in assenza di reati, la revoca può essere disposta quando il rapporto si deteriora in modo irreversibile e il progetto familiare risulta definitivamente fallito.
Ciò accade, ad esempio, in presenza di:
- conflitti familiari permanenti
- cause civili aggressive nei confronti dell’adottante
- ostacoli sistematici ai rapporti con il coniuge o con altri figli
Cambio documenti a seguito di adozione maggiorenne

A seguito dell’adozione del maggiorenne, il decreto diventa esecutivo e viene trascritto nei registri di stato civile, costituendo il presupposto per l’aggiornamento di tutti i documenti anagrafici e identificativi dell’adottato:
- carta d’identità
- codice fiscale
- patente
- passaporto
In pratica, dopo la trascrizione, l’interessato può seguire questi passi:
- Rivolgersi all’ufficio anagrafe del Comune di residenza per l’aggiornamento dei dati anagrafici (cognome, stato di famiglia) e il rilascio della nuova carta d’identità
- Richiedere l’aggiornamento del codice fiscale/tessera sanitaria presso l’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici messi a disposizione dall’amministrazione finanziaria
- Provvedere alla sostituzione/aggiornamento degli altri documenti personali (patente, passaporto, eventuale permesso o carta di soggiorno per il cittadino straniero) e alla comunicazione del nuovo cognome a INPS, datore di lavoro, banche, ordini professionali ed enti con cui l’adottato intrattiene rapporti continuativi
CONCLUSIONI
In questo articolo hai quindi letto una GUIDA PRATICA sull’adozione di un maggiorenne, secondo la normativa italiana vigente.
Hai quindi compreso che l’adozione di un maggiorenne può consentire di formalizzare legami affettivi e familiari preesistenti, di programmare una successione coerente, di attribuire diritti e doveri simili a quelli di un figlio naturale, e, in alcuni casi, di ottenere benefici giuridici rilevanti anche sul piano amministrativo o anagrafico, come il permesso di soggiorno o la modifica del cognome.
Affidarsi fin da subito a un avvocato esperto in adozioni di maggiorenni consente di gestire correttamente ogni fase del procedimento, evitando errori che potrebbero comprometterne l’esito. In molti tribunali l’assistenza legale è di fatto richiesta per gli adempimenti del processo civile telematico, come notifiche a norma di legge, deposito di memorie difensive o integrazione documentale sul fascicolo telematico su cui hanno accesso solo gli avvocati.
Rivolgersi a un avvocato solo a procedimento già avviato può comportare tempi più lunghi e costi maggiori, poiché il legale dovrà recuperare il fascicolo cartaceo e ricostruirlo telematicamente, sanando eventuali irregolarità procedurali.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte (cassazionista) e con l’avvocato Alessandra Scaffidi ci occupiamo di adozioni di maggiorenni in tutti i Tribunali d’Italia, sfruttando una rete capillare di nostri collaboratori per ogni provincia.
Il processo è documentale, per cui non è necessaria la tua presenza nel nostro studio, ma saremo noi a gestire la pratica telematicamente e un nostro collaboratore ti accompagnerà all’udienza fissata per il consenso/assenso.
Contattaci per ricevere un preventivo per l’adozione di un maggiorenne (NON ci occupiamo invece di adozione di minorenni).
I nostri preventivi sono chiari, trasparenti e potrai valutarli senza nessun impegno.
Abbiamo già aiutato moltissime persone ad adottare maggiorenni e saremo felici di poter aiutare anche te.
Scrivici a supporto@studiopiemonte.com oppure compila il modulo nella pagina CONTATTACI


