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Richiesta di Archiviazione: Cosa Succede Dopo e Come Opporsi?

Hai ricevuto dalla Procura l’avviso di richiesta di archiviazione dopo la tua denuncia o la tua querela?

Vuol dire che il pubblico ministero ha chiesto al giudice di chiudere il procedimento senza processo. Da quel momento hai 20 giorni per opporti, che diventano 30 quando il delitto è stato commesso con violenza alla persona e 10 quando l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto.

ATTENZIONE: per la Cassazione il termine non è perentorio e un’opposizione depositata in ritardo va esaminata se il giudice non ha ancora deciso. Scaduto il termine, però, il giudice può archiviare in qualsiasi momento con un decreto scritto, senza convocare nessuno e senza sentire te.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, e mi occupo di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Negli anni ho impugnato diversi provvedimenti di archiviazione.

In questo articolo ti spiego che cosa significa la richiesta di archiviazione, in quali casi il pubblico ministero la presenta, che cosa scrivere nell’opposizione, che cosa succede dopo il decreto del giudice e quali strade restano quando l’archiviazione del procedimento penale è ormai definitiva.

Che cos’è la richiesta di archiviazione

Richiesta di archiviazione: il pubblico ministero trasmette al giudice la richiesta e il fascicolo, la persona offesa riceve l'avviso e ha venti giorni per opporsi

La richiesta di archiviazione è l’atto con cui il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di chiudere il procedimento senza esercitare l’azione penale.

Non è una decisione che il PM prende da solo. Il PM propone, il GIP decide.

Dopo la riforma Cartabia è cambiato anche il metro del giudizio. L’art. 408, comma 1, c.p.p. richiede che gli elementi acquisiti non consentano «una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Il pubblico ministero, quindi, non deve accertare l’innocenza di nessuno. Deve prevedere se quel materiale reggerebbe in un processo.

Nel linguaggio comune si parla di «archiviazione della querela» o di «archiviazione della denuncia». Sono espressioni comode ma imprecise, perché ad essere archiviato è il procedimento penale e non l’atto con cui il procedimento è stato avviato.

Quando arriva la richiesta di archiviazione

I termini delle indagini preliminari dopo la riforma Cartabia: un anno per i delitti, sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti dell'art. 407 comma 2, poi tre mesi per l'azione penale o l'archiviazione

La richiesta arriva alla fine delle indagini preliminari, che hanno termini precisi.

  • il termine ordinario è di un anno dall’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato
  • scende a sei mesi per le contravvenzioni
  • sale a un anno e sei mesi per i delitti indicati nell’art. 407, comma 2, c.p.p.
  • la proroga la autorizza il giudice per le indagini preliminari

Scaduto il termine, il pubblico ministero ha tre mesi per esercitare l’azione penale o per chiedere l’archiviazione, che diventano nove nei casi più gravi (art. 407-bis c.p.p.).

Prima della riforma Cartabia i termini erano diversi. Se leggi una guida che parla ancora di «sei mesi o un anno a seconda della gravità», quella guida è ferma al testo vecchio.

Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione

I cinque casi in cui il pubblico ministero chiede l'archiviazione: prova insufficiente, querela mancante, reato estinto, fatto non previsto come reato, particolare tenuità

I casi sono cinque e stanno negli artt. 408 e 411 c.p.p.

  • gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna
  • manca una condizione di procedibilità, per esempio la querela non è stata presentata nel termine o è stata rimessa
  • il reato è estinto, per prescrizione, per morte del reo o per remissione della querela accettata
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato
  • la persona indagata non è punibile per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)

Il caso della particolare tenuità segue regole sue. L’avviso alla persona offesa va sempre notificato, anche a chi non aveva chiesto di essere informato. Il termine per opporsi scende a 10 giorni (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.).

Denuncia e querela, dove sta la differenza che conta

Differenza tra denuncia e querela: la denuncia riguarda i reati perseguibili d'ufficio, la querela i reati per cui la legge chiede l'iniziativa della persona offesa e può essere rimessa

La denuncia è la segnalazione di un reato all’autorità giudiziaria e può presentarla chiunque, quando il reato è perseguibile d’ufficio. Il regime di procedibilità è scritto nel codice penale, reato per reato. Si procede d’ufficio, fra gli altri, per questi.

  • omicidio (art. 575 c.p.)
  • maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.)
  • lesioni personali gravi e gravissime (art. 583 c.p.)
  • sequestro di persona (art. 605 c.p.)
  • violenza privata (art. 610 c.p.)
  • rapina (art. 628 c.p.)
  • estorsione (art. 629 c.p.)

La querela è invece l’atto con cui la persona offesa chiede che si proceda. Serve nei reati per i quali la legge la richiede. Il termine ordinario per presentarla è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto. Sono a querela, fra gli altri, questi reati.

  • percosse (art. 581 c.p.)
  • lesioni personali lievi (art. 582 c.p.)
  • lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), fuori dai casi di colpa professionale e di violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro
  • minaccia semplice (art. 612, primo comma, c.p.)
  • violazione di domicilio (art. 614 c.p.)
  • diffamazione (art. 595 c.p.)
  • furto semplice (art. 624 c.p.)
  • danneggiamento nelle ipotesi non aggravate (art. 635 c.p.)
  • truffa nell’ipotesi base (art. 640 c.p.)
  • appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

Due reati stanno a metà strada e conviene dirlo con precisione.

La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) si persegue a querela, che va proposta entro dodici mesi ed è irrevocabile. Si procede d’ufficio nei casi dell’art. 609-septies, quarto comma, fra cui il fatto commesso contro un minore di diciotto anni, quello commesso dal genitore o da chi ha il minore in affidamento e quello commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) seguono uno schema simile, con querela entro sei mesi e remissione ammessa soltanto in sede processuale. Si procede d’ufficio quando la persona offesa è minorenne o è una persona con disabilità e quando il fatto è connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio.

La differenza pesa anche sull’avviso. Se la querela viene rimessa, il pubblico ministero chiede l’archiviazione e a te non arriva nessun avviso, perché l’art. 408, comma 2, c.p.p. esclude proprio il caso della remissione.

L’avviso alla persona offesa e cosa devi fare per riceverlo

L'avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa: chi lo riceve, che cosa contiene, quando è sempre notificato e cosa succede se non arriva

Il pubblico ministero deve notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata dell’eventuale archiviazione.

L’avviso contiene l’avvertimento che entro 20 giorni puoi prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. Contiene anche l’informazione sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

ATTENZIONE: se nella denuncia o nella querela non hai scritto di volere essere informato, quell’avviso non ti arriva. La dichiarazione si può depositare in Procura anche dopo, in qualsiasi momento delle indagini.

Fa eccezione l’art. 408, comma 3-bis, c.p.p. Nei delitti commessi con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) l’avviso è sempre notificato e il termine per opporsi è di 30 giorni.

Se l’avviso doveva esserti notificato e non lo è stato, il decreto di archiviazione è nullo. Il rimedio è il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p., di cui ti parlo più avanti.

Quando non c’è nessuna archiviazione: il modello 45

Il modello 45, registro degli atti non costituenti notizia di reato, e il nuovo modello 45-bis introdotto nel 2026

Capita di non ricevere mai nessun avviso e di scoprire che il fascicolo non è mai diventato un procedimento penale.

Succede quando l’esposto viene iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, il cosiddetto modello 45, previsto dal decreto del Ministero di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334.

La circolare del Ministero della giustizia del 21 aprile 2011 lo riserva alle notizie prive di qualsiasi rilevanza penale. In quel registro non decorre il termine delle indagini, nessuno acquista la qualità di indagato e non esiste nessun provvedimento di archiviazione da impugnare.

Se emergono elementi che rendono il fatto penalmente rilevante, la Procura procede a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato e il procedimento riparte con le regole ordinarie.

Dal 2026 esiste anche un modello 45-bis. L’art. 12 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha inserito nell’art. 335 c.p.p. il comma 1-bis.1, per cui quando appare evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione il pubblico ministero procede a un’annotazione preliminare in un modello separato.

Quanti giorni hai per opporti

I termini per l'opposizione alla richiesta di archiviazione: venti giorni come regola, trenta nei delitti con violenza alla persona e nel furto in abitazione, dieci per la particolare tenuità del fatto

I termini sono tre e non ammettono proroghe.

  • 20 giorni è la regola generale (art. 408, comma 3, c.p.p.)
  • 30 giorni nei delitti commessi con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.)
  • 10 giorni quando l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.)

Il termine decorre dalla notifica dell’avviso, non dalla data in cui il pubblico ministero ha formulato la richiesta.

L’opposizione si deposita nella segreteria del pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione. I passaggi, dalla lettura degli atti all’udienza, sono nella guida all’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Che cosa scrivere nell’opposizione

Che cosa scrivere nell'opposizione alla richiesta di archiviazione: il testimone, la telecamera, il documento e la consulenza tecnica

L’art. 410 c.p.p. impone alla persona offesa di indicare «a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova».

Non basta scrivere che il pubblico ministero ha valutato male. Servono l’atto di indagine da compiere e la prova che se ne ricava, uno per uno.

  • il nome del testimone che non è stato sentito e che cosa può riferire
  • la telecamera che ha ripreso i fatti, dove si trova e in quale orario
  • il documento che nessuno ha acquisito e chi lo detiene
  • il tabulato telefonico, con l’utenza e il periodo
  • la consulenza tecnica che serve e su quali domande deve rispondere

Un’opposizione che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti viene dichiarata inammissibile e il giudice archivia con decreto, senza udienza.

Cosa fa il giudice quando riceve la tua opposizione

Cosa fa il giudice dopo l'opposizione: decreto de plano, udienza in camera di consiglio entro tre mesi, imputazione coatta entro dieci giorni

Il giudice ha davanti a sé due strade.

Se ritiene l’opposizione inammissibile e la notizia di reato infondata, archivia con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. È l’archiviazione de plano dell’art. 410, comma 2, c.p.p.

L’inammissibilità però non può essere dichiarata per carenze formali. Richiede l’assenza o la totale genericità dell’indicazione degli atti investigativi, oppure la loro palese irrilevanza rispetto al thema decidendum.

Se l’opposizione è ammissibile, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, che l’art. 409, comma 2, c.p.p. gli impone di celebrare entro tre mesi. All’udienza sono convocati il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, con facoltà di depositare memorie.

All’esito il giudice può accogliere la richiesta e archiviare con ordinanza, ordinare al pubblico ministero indagini ulteriori entro un termine, oppure imporgli di formulare l’imputazione entro dieci giorni. Quest’ultima è la cosiddetta imputazione coatta.

Cosa succede dopo l’archiviazione: il procedimento si può riaprire

La riapertura delle indagini dopo l'archiviazione: la chiede il pubblico ministero, il giudice autorizza con decreto motivato, senza autorizzazione gli atti sono inutilizzabili

L’archiviazione non è un’assoluzione e non copre il fatto con il giudicato.

L’art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini, che il giudice autorizza con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero quando sono necessarie nuove investigazioni.

Dopo la riforma Cartabia la richiesta va respinta se non è ragionevolmente prevedibile l’individuazione di nuove fonti di prova idonee a determinare l’esercizio dell’azione penale.

C’è una conseguenza che conviene conoscere. Gli atti di indagine compiuti dopo l’archiviazione, senza che il giudice abbia autorizzato la riapertura, sono inutilizzabili (art. 414, comma 2-bis, c.p.p.).

Chi ha elementi nuovi, quindi, non deve impugnare niente. Deve portarli al pubblico ministero e chiedere che sia lui a domandare la riapertura.

Le tre strade quando l’archiviazione è già stata disposta

Le tre strade contro il provvedimento di archiviazione: reclamo al tribunale entro quindici giorni, ricorso per cassazione nei casi eccezionali, ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo entro quattro mesi

Quando il decreto o l’ordinanza sono stati emessi, restano tre possibilità e non si equivalgono.

  • il reclamo al tribunale, per i vizi tassativi dell’art. 410-bis c.p.p.
  • il ricorso per cassazione, ammesso in ipotesi eccezionali
  • il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando lo Stato ha violato i suoi obblighi di indagine

Le vedo una per una nei paragrafi che seguono.

Reclamo contro l’archiviazione: hai 15 giorni

Quando si può fare reclamo ex art. 410-bis c.p.p.: manca l'avviso alla persona offesa, il provvedimento è stato emesso prima della scadenza del termine, il giudice non si è pronunciato sull'ammissibilità dell'opposizione

Il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p. è stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che nella stessa occasione ha abrogato il comma 6 dell’art. 409 c.p.p., cioè il vecchio ricorso per cassazione contro l’archiviazione.

Non è un mezzo per rileggere i fatti. Serve a far valere vizi tassativi.

  • il decreto è stato emesso senza l’avviso dovuto alla persona offesa ai sensi dell’art. 408 c.p.p.
  • il decreto è stato emesso senza l’avviso dovuto nell’archiviazione per particolare tenuità del fatto
  • il provvedimento è stato emesso prima che scadesse il termine per l’opposizione
  • il giudice ha omesso di pronunciarsi sull’ammissibilità dell’opposizione depositata
  • il giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 410, comma 1, c.p.p.
  • l’ordinanza di archiviazione è affetta da una nullità dell’art. 127, comma 5, c.p.p., cioè da una violazione del contraddittorio camerale

Il termine è di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento e il reclamo si propone al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza non impugnabile.

ATTENZIONE: se il reclamo è dichiarato inammissibile, oltre alle spese il tribunale condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Il ricorso per cassazione (e perché quasi mai è la strada)

Ricorso per cassazione contro l'archiviazione: prima del 2017 era la via ordinaria, oggi resta solo per il provvedimento abnorme e mai per rimettere in discussione il merito

Prima del 2017 il ricorso per cassazione era la via ordinaria contro il provvedimento di archiviazione viziato.

Oggi quella via è occupata dal reclamo. Il ricorso resta ammissibile solo in ipotesi eccezionali, come il provvedimento abnorme. Nella mia esperienza non ho un precedente da citare.

Il punto da tenere fermo è un altro. Il merito non si rimette in discussione, né davanti al tribunale del reclamo né davanti alla Corte di cassazione.

Ogni impugnazione che contesta la ricostruzione dei fatti o l’apprezzamento della rilevanza penale finisce dichiarata inammissibile.

APPROFONDIMENTI: puoi leggere 10 modi per Impugnare la Sentenza della Cassazione

Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro l'archiviazione: si fonda sull'obbligo dello Stato di condurre indagini effettive e si propone entro quattro mesi dalla decisione interna definitiva

Quando l’archiviazione è definitiva e in Italia non resta nulla da fare, la strada è il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Non serve a riaprire le indagini per ordine di Strasburgo. Serve a far accertare che lo Stato ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Da quell’accertamento discendono l’equa soddisfazione e, in alcuni casi, la riapertura interna.

Il fondamento è l’obbligo positivo di condurre indagini effettive, che la Corte ricava dagli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione. Un ricorso contro un’archiviazione italiana può fondarsi su difetti come questi.

  • le indagini non sono state avviate d’ufficio oppure sono state attivate solo formalmente
  • le indagini sono state svolte in modo superficiale, senza gli atti necessari all’accertamento dei fatti
  • il procedimento si è protratto oltre misura e si è chiuso in prossimità della prescrizione
  • l’attività investigativa non ha avuto la diligenza richiesta dalla gravità dei fatti
  • l’indagine è stata condotta da un’autorità non indipendente rispetto alle persone coinvolte
  • la persona offesa non è stata messa in condizione di partecipare effettivamente al procedimento
  • l’ordinamento non ha offerto un rimedio effettivo per contestare l’archiviazione nel merito

Il termine per ricorrere è di quattro mesi dalla decisione interna definitiva.

ATTENZIONE: quale sia la decisione definitiva dipende dal caso. Se il vizio rientra fra quelli dell’art. 410-bis c.p.p., la decisione definitiva è l’ordinanza sul reclamo. Presentare il ricorso senza avere prima proposto il reclamo espone all’irricevibilità per mancato esaurimento delle vie interne.

Denunciare la violazione dell’art. 6 della Convenzione, come si legge in molti ricorsi contro le archiviazioni, quasi mai basta. L’art. 6 tutela il processo di chi è accusato, mentre la posizione della persona offesa passa dagli obblighi procedurali degli artt. 2, 3 e 8.

APPROFONDIMENTI: puoi leggere Come Riaprire un Processo Contrario alla CEDU?

Domande frequenti sulla richiesta di archiviazione

Quanto tempo ho per oppormi alla richiesta di archiviazione?

Hai 20 giorni dalla notifica dell’avviso. Il termine sale a 30 giorni nei delitti commessi con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo. Scende a 10 giorni quando l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto. Il termine decorre dalla notifica, non dalla data della richiesta. Per la Cassazione non è perentorio, ma scaduti i giorni il giudice può decidere in qualsiasi momento.

Che cosa succede se non presento opposizione?

Il giudice decide senza contraddittorio e, se condivide la richiesta, archivia con decreto motivato. Il procedimento si chiude senza udienza e senza che tu venga sentito. Restano la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero e, nei soli casi previsti dall’art. 410-bis c.p.p., il reclamo al tribunale.

L’archiviazione è definitiva?

No. L’archiviazione non è un’assoluzione e non copre il fatto con il giudicato. L’art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini, che il giudice autorizza con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero quando servono nuove investigazioni. Gli atti compiuti senza quell’autorizzazione sono inutilizzabili.

Posso impugnare il decreto di archiviazione?

Sì, ma solo per i vizi elencati nell’art. 410-bis c.p.p., fra cui la mancanza dell’avviso alla persona offesa, il provvedimento emesso prima della scadenza del termine per l’opposizione e l’omessa pronuncia sull’ammissibilità dell’opposizione. Il reclamo si propone entro 15 giorni al tribunale in composizione monocratica.

Perché non ho ricevuto nessun avviso di archiviazione?

Le ragioni possibili sono tre. Non hai dichiarato di volere essere informato dell’eventuale archiviazione, la querela è stata rimessa, oppure l’esposto è stato iscritto nel modello 45 e non è mai diventato un procedimento penale. Nel primo caso la dichiarazione si deposita in Procura anche a indagini iniziate.

Serve un avvocato per l’opposizione all’archiviazione?

La legge non lo impone, ma l’atto è dichiarato inammissibile se non indica l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. È il punto in cui si fermano le opposizioni scritte senza tecnica. Il decreto che ne segue chiude il procedimento senza udienza.

Conclusioni

In questo articolo hai letto che cos’è la richiesta di archiviazione, entro quali termini arriva, in quali cinque casi il pubblico ministero la presenta, come si riceve l’avviso e che cosa deve contenere l’opposizione. Poi che cosa fa il giudice, come si riapre un procedimento archiviato e quali impugnazioni restano quando l’archiviazione è definitiva.

I termini da ricordare sono quattro.

  • 20 giorni per l’opposizione alla richiesta di archiviazione
  • 30 giorni nei delitti commessi con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo
  • 10 giorni quando l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto
  • 15 giorni per il reclamo al tribunale contro il provvedimento nullo

Sono un avvocato che si occupa di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho presentato moltissimi ricorsi alla Corte di Strasburgo.

Se hai ricevuto una richiesta di archiviazione o un provvedimento definitivo di archiviazione, raccontami il tuo caso e chiedimi un preventivo per la valutazione dei presupposti.

  • leggo gli atti e ti dico se il termine è ancora aperto e quale rimedio è praticabile
  • ricevi un preventivo chiaro, sia per la valutazione dei presupposti sia per l’eventuale ricorso
  • se il caso regge, scrivo io l’atto e ti seguo fino alla decisione

Scrivimi a supporto@studiopiemonte.com oppure compila il modulo nella pagina CONTATTACI

Ho già aiutato moltissime persone a far valere i propri diritti dopo un procedimento chiuso male e sarò felice di poter aiutare anche te.

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