Hai perso una causa che sentivi di dover vincere e il dubbio che ti resta non riguarda il merito, ma il modo in cui il giudice ci è arrivato?
Le garanzie dell’art. 6 CEDU sono molte più di quella sulla durata. Il contraddittorio, la parità delle armi, l’obbligo di motivare e il divieto di chiudere la porta per un difetto di forma sono i profili su cui la Corte europea ha condannato l’Italia in casi che con la lentezza dei processi non c’entrano niente.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti e abilitato a rappresentare ricorrenti davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ho già assistito moltissime persone che si sono rivolte a Strasburgo dopo un processo chiuso senza le garanzie minime.
In questo articolo ti parlerò delle violazioni dell’art. 6 CEDU che riguardano il contraddittorio, la parità delle armi, il vizio di motivazione e l’eccessivo formalismo, con il caso Succi come esempio di quest’ultimo.
Il taglio è quello delle difficoltà reali di una doglianza fondata sull’art. 6 CEDU, non del manuale di istruzioni.
Vedrai in particolare i 4 vizi ricorrenti nelle decisioni interne.
- la decisione a sorpresa, fondata su una questione che nessuna parte ha potuto discutere
- lo squilibrio probatorio fra il cittadino e la pubblica amministrazione che è insieme parte e fonte della prova
- la motivazione apparente, che esiste sulla carta e non regge alla lettura
- l’inammissibilità per forma, pronunciata per un difetto di redazione che non impediva di capire il ricorso
Indice
Che cosa garantisce l’art. 6 CEDU oltre alla durata del processo?

L’articolo 6 sta nel Titolo I della Convenzione, quello che elenca i diritti garantiti. Il suo primo paragrafo, nel testo italiano reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dice questo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
La parola dell’art. 6 CEDU che regge tutto il resto è equamente. Dentro quell’avverbio la Corte europea ha fatto entrare il contraddittorio, la parità delle armi, il diritto di accesso a un tribunale, l’obbligo di motivare e il divieto di applicare le regole di forma in modo da svuotare il diritto stesso.
Sul termine ragionevole, che è l’altro profilo nominato dalla norma, in Italia si passa per la legge 24 marzo 2001, n. 89. È una strada a sé, con i suoi termini e i suoi rimedi preventivi. Non è l’argomento di questo articolo.
Il secondo paragrafo dell’articolo 6 aggiunge la presunzione di innocenza. Il terzo elenca i diritti minimi dell’accusato, dall’informazione sull’accusa in una lingua comprensibile all’assistenza gratuita di un interprete.
Nell’ordinamento interno le stesse garanzie hanno un aggancio diretto nell’articolo 111 della Costituzione, che al secondo comma impone il contraddittorio in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale e al sesto comma impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.
APPROFONDIMENTI: per il quadro complessivo dei diritti tutelati e del rapporto fra Convenzione e ordinamento italiano puoi leggere l’articolo sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il contraddittorio e la decisione a sorpresa

La violazione più frequente dell’art. 6 CEDU non è quella in cui una parte non è stata sentita. È quella in cui la parte è stata sentita su tutto, tranne che sul punto che ha deciso la causa.
Il codice italiano dice la stessa cosa che chiede l’art. 6 CEDU. L’articolo 101, secondo comma del codice di procedura civile impone al giudice, quando vuole fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, di riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per osservazioni.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
La sanzione è la nullità, eppure la sentenza della terza via continua a comparire. Il problema pratico non è la regola, è che il vizio va dedotto indicando quale difesa si sarebbe svolta se il contraddittorio ci fosse stato. Senza quell’indicazione il motivo viene respinto.
Lo stesso schema, in penale, è quello su cui l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 6 CEDU nel caso Drassich c. Italia, ricorso n. 25575/04, sentenza dell’11 dicembre 2007. La Corte di cassazione aveva riqualificato il fatto in un reato diverso senza che l’imputato potesse difendersi sulla nuova qualificazione.
Una variante ulteriore riguarda la prova. In Lorefice c. Italia, ricorso n. 63446/13, sentenza del 29 giugno 2017, l’Italia è stata condannata per un’assoluzione ribaltata in appello sulla base delle stesse dichiarazioni, senza che i testimoni fossero riascoltati.
ATTENZIONE: il contraddittorio violato non produce da solo la vittoria a Strasburgo. La Corte europea guarda al processo nel suo insieme e si chiede se il difetto abbia inciso sull’equità complessiva. Un vizio reale ma neutralizzato in un grado successivo non porta a una condanna.
Art. 6 CEDU e parità delle armi quando lo Stato è controparte

La parità delle armi, nella lettura che l’art. 6 CEDU ha ricevuto a Strasburgo, non è la parità formale delle facoltà processuali. È la possibilità concreta di sostenere la propria causa senza trovarsi in una posizione di netto svantaggio rispetto all’avversario.
Il terreno in cui l’Italia ha ceduto sull’art. 6 CEDU è quello della prova tecnica, quando la controparte è una pubblica amministrazione che quella prova la forma al proprio interno.
Nel caso Placì c. Italia, ricorso n. 48754/11, sentenza del 21 gennaio 2014, un militare di leva aveva contestato la valutazione di idoneità al servizio. La commissione medica che aveva fornito la valutazione decisiva era composta da membri della stessa amministrazione convenuta e le sue conclusioni erano state recepite integralmente dal giudice.
CITAZIONE — Corte EDU, Placì c. Italia, ricorso n. 48754/11, sentenza del 21 gennaio 2014, § 79, traduzione non ufficiale dal testo autentico inglese
«il ricorrente aveva ragioni legittime di temere che la commissione medica non avesse agito con la neutralità appropriata nel procedimento davanti alla Corte dei conti. Risulta inoltre che, per la composizione della commissione, per la sua posizione processuale e per il suo ruolo nel procedimento, il ricorrente non si è trovato su un piano di parità con il suo avversario, lo Stato, come avrebbe dovuto essere in base al principio della parità delle armi»
Il passaggio è utile perché non si limita a censurare la perizia. Censura il recepimento integrale delle sue conclusioni da parte del giudice, che è esattamente quello che accade in una quantità di cause italiane in cui la consulenza tecnica d’ufficio diventa la sentenza.
La difficoltà qui è di prova. Per fondare una doglianza sull’art. 6 CEDU bisogna dimostrare che lo squilibrio era strutturale e non che il consulente ha sbagliato, perché la Corte europea non riesamina il merito della perizia.
Quando la legge cambia a processo in corso

C’è un modo in cui la parità delle armi garantita dall’art. 6 CEDU viene rotta senza che nessun giudice faccia nulla di irregolare. Il legislatore interviene con una norma retroattiva mentre i giudizi sono pendenti e lo Stato, che di quei giudizi è parte, si scrive da sé la regola con cui verranno decisi.
Su questo l’Italia ha una serie di condanne omogenea.
- Maggio e altri c. Italia, ricorso n. 46286/09, sentenza del 31 maggio 2011, su una norma retroattiva che ha inciso su giudizi previdenziali pendenti
- Agrati e altri c. Italia, ricorso n. 43549/08, sentenza del 7 giugno 2011, sulla stessa tecnica applicata a un contenzioso di lavoro pubblico
- Arras e altri c. Italia, ricorso n. 17972/07, sentenza del 14 febbraio 2012, con violazione dell’art. 6 CEDU sotto il profilo della parità delle armi
- Casacchia e altri c. Italia, ricorso n. 23658/07, e Natale e altri c. Italia, ricorso n. 19264/07, entrambe del 15 ottobre 2013
Il criterio che la Corte applica è severo solo in apparenza. L’intervento retroattivo non è vietato in assoluto, è vietato quando manca un motivo imperativo di interesse generale. Le ragioni finanziarie da sole non bastano a costituirlo.
Il punto debole di questa linea va detto. Su norme retroattive la Corte ha anche pronunciato decisioni di segno opposto, quando ha ritenuto che l’intervento correggesse una distorsione del sistema, quindi il precedente favorevole non si cita da solo.
Serve mostrare che la norma è arrivata dopo l’orientamento sfavorevole allo Stato e che ha capovolto l’esito dei giudizi pendenti.
Il vizio di motivazione e il filtro dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

La Costituzione impone di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali e il codice chiede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sulla carta la tutela è piena e coincide con quella dell’art. 6 CEDU. Nella pratica il controllo sulla motivazione è stato ristretto 2 volte.
La prima restrizione è nel testo dell’articolo 360 del codice di procedura civile, dove il vizio motivazionale non esiste più come tale e sopravvive solo in questa forma.
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
La seconda restrizione è la doppia conforme, che chiude anche quella porta quando l’appello conferma il primo grado per le stesse ragioni.
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il risultato è che una sentenza con una motivazione di poche righe, che non dice perché un argomento decisivo è stato disatteso, in Italia spesso non è impugnabile su quel vizio, mentre per l’art. 6 CEDU quel silenzio può contare.
A Strasburgo il principio esiste ed è antico. Nei casi Ruiz Torija c. Spagna, ricorso n. 18390/91, e Hiro Balani c. Spagna, ricorso n. 18064/91, entrambi decisi il 9 dicembre 1994, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 6 CEDU perché il giudice nazionale aveva ignorato un motivo che, se accolto, avrebbe cambiato l’esito.
ATTENZIONE: l’art. 6 CEDU non dà diritto a una risposta dettagliata su ogni argomento. La Corte chiede che sia affrontato quello decisivo. La selezione di che cosa sia decisivo resta in larga parte al giudice nazionale.
APPROFONDIMENTI: sul limite che la doppia conforme impone all’impugnazione puoi leggere l’articolo dedicato alla doppia conforme.
Eccessivo formalismo e art. 6 CEDU. Il caso Succi

L’eccessivo formalismo è la violazione dell’art. 6 CEDU più insidiosa, perché non nasce da una regola ingiusta. Nasce dal modo in cui una regola ragionevole viene applicata.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, cioè deve permettere alla Corte di comprendere la vicenda e i motivi senza andare a cercare gli atti. Oggi il principio è scritto nell’articolo 366 del codice di procedura civile, che al numero 6 chiede la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda.
Fino a pochi anni fa il principio era di origine giurisprudenziale e veniva applicato con un rigore variabile. Chi sbagliava la misura si vedeva dichiarare inammissibile il ricorso senza alcun esame del merito.
La questione è arrivata davanti alla Corte europea come doglianza fondata sull’art. 6 CEDU, con Succi e altri c. Italia, ricorsi nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14, sentenza del 28 ottobre 2021, divenuta definitiva il 28 gennaio 2022. Tre ricorrenti, tre ricorsi per cassazione dichiarati inammissibili, un solo esito favorevole.
Per il primo ricorrente la Corte europea ha accertato la violazione dell’articolo 6.
CITAZIONE — Corte EDU, Succi e altri c. Italia, ricorsi nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14, sentenza del 28 ottobre 2021, § 92, traduzione non ufficiale dal testo autentico francese
«anche ammettendo che la sentenza della Corte di cassazione si riferisca correttamente al ricorso del ricorrente, nel giudicare che le precisazioni fornite non erano sufficienti l’alta giurisdizione ha dato prova di un formalismo eccessivo, che non può giustificarsi alla luce della finalità propria del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e quindi dello scopo perseguito, cioè la garanzia della certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia»
Per gli altri 2 ricorrenti la stessa sentenza ha escluso la violazione. Questo è il dato che conta più della condanna, perché dice che l’eccessivo formalismo non si deduce dall’inammissibilità in sé.
Va nella stessa direzione Trevisanato c. Italia, ricorso n. 32610/07, sentenza del 15 settembre 2016, dove la Corte non ha riscontrato alcuna violazione a fronte di un ricorso dichiarato inammissibile per un difetto di redazione.
La conseguenza pratica è scomoda. Bisogna dimostrare che il ricorso, così come era scritto, permetteva comunque di comprendere oggetto, svolgimento e portata dei motivi e che la declaratoria di inammissibilità ha quindi colpito la sostanza del diritto a un tribunale.
È un lavoro di ricostruzione dell’atto interno, non una questione di principio.
APPROFONDIMENTI: sulle strade che restano dopo una pronuncia della Corte di cassazione trovi l’articolo su come impugnare la sentenza della Cassazione.
Che cosa non si può chiedere con l’art. 6 CEDU?

Chi invoca l’art. 6 CEDU deve fare i conti con un limite strutturale. La Corte europea non è un quarto grado di giudizio. Non riesamina i fatti, non rivaluta le prove, non dice se il giudice italiano ha applicato bene il diritto interno.
Questo significa che alcune doglianze, per quanto fondate nel merito, restano fuori.
- l’errore di valutazione di una testimonianza o di un documento
- l’interpretazione della norma italiana che si ritiene sbagliata
- il dissenso sulla quantificazione di un danno o di una pena
- la prevenzione del giudice percepita ma non ancorata a un elemento oggettivo di parzialità
Restano fuori anche materie intere. Il contenzioso tributario è stato tenuto fuori dal profilo civile dell’art. 6 CEDU con la sentenza della Grande Camera Ferrazzini c. Italia, ricorso n. 44759/98, del 12 luglio 2001. Le procedure di espulsione degli stranieri sono state escluse con Maaouia c. Francia, ricorso n. 39652/98, del 5 ottobre 2000.
ATTENZIONE: il confine fra vizio procedurale e dissenso sul merito è la linea su cui si decide la sorte del ricorso. Un atto che racconta la causa e conclude che l’esito è ingiusto resta fuori dall’articolo 6, anche quando il processo ha avuto un difetto reale che nessuno ha saputo isolare.
Una condanna di Strasburgo su un vizio processuale non riapre da sola il processo civile interno, mentre in materia penale la riapertura ha una via propria.
APPROFONDIMENTI: su che cosa succede in Italia dopo una condanna della Corte europea puoi leggere l’articolo sulla revisione europea e sulla procedura la guida al ricorso CEDU.
Conclusioni
In questo articolo hai letto che cosa garantisce l’art. 6 CEDU al di là della durata, come si presenta il vizio di contraddittorio nella decisione a sorpresa, quando la parità delle armi si rompe perché lo Stato è insieme parte e fonte della prova, che cosa succede quando una legge retroattiva entra nei giudizi pendenti, perché il vizio di motivazione in Italia trova poco spazio dopo la riforma dell’articolo 360 del codice di procedura civile, che cosa ha detto la Corte europea sull’eccessivo formalismo nel caso Succi e quali doglianze restano fuori dalla norma.
Dalla ricostruzione che precede si ricavano 5 punti fermi.
- l’art. 6 CEDU tutela il percorso e non l’esito, quindi una sentenza sbagliata nel merito non è per ciò solo una sentenza contraria alla Convenzione
- il contraddittorio violato rileva se ha inciso sull’equità complessiva del processo e va dedotto indicando la difesa che è stata impedita
- la parità delle armi si rompe soprattutto dove la prova tecnica viene formata dentro l’amministrazione che è controparte
- dopo la riforma dell’articolo 360 del codice di procedura civile e con il filtro della doppia conforme il vizio di motivazione ha uno spazio ridotto
- l’eccessivo formalismo non si deduce dall’inammissibilità in sé, come dimostra il fatto che nello stesso caso Succi 2 ricorrenti su 3 hanno perso
Quello che in questa pagina non troverai è il modo di costruire la doglianza. Non è una dimenticanza.
Su questi vizi l’esito dipende da come si isola il punto in cui il processo si è rotto e da quali precedenti reggono quella ricostruzione. Sono scelte da fascicolo, non da modello. Un testo scaricato da internet produce il ricorso di qualcun altro.
Il processo davanti alla Corte europea è scritto e quindi non è richiesta la tua presenza nel nostro studio legale. Forniamo assistenza a clienti residenti in ogni provincia italiana e all’estero.
Se ti è rimasto il dubbio che nel tuo processo qualcosa non abbia funzionato, raccontami com’è andata. L’incarico si articola in 2 momenti separati e il secondo lo decidi tu dopo aver letto il primo.
Nel primo momento leggo la tua decisione interna definitiva e valuto i presupposti per ricorrere. In particolare verifico se il termine di 4 mesi è ancora aperto, se hai esaurito le vie interne, se la doglianza convenzionale è stata sollevata davanti ai giudici italiani e soprattutto se hai subito la violazione della Convenzione nel tuo caso specifico, mettendo a confronto la tua vicenda con quelle già decise dalla Corte europea in ipotesi simili. Verifico inoltre se è possibile costruire argomentazioni di diritto internazionale per riportare il tuo caso davanti a un giudice internazionale.
Nel secondo momento, se i presupposti ci sono, potrai ricevere la mia assistenza per la difesa davanti alla Corte europea, comprese le eventuali traduzioni dei documenti.
Puoi scegliere se affidarmi il caso dall’inizio alla fine o se lavorare in 2. Il tuo avvocato resta sul fronte italiano, io mi occupo del giudizio davanti alla Corte europea. Lo stesso vale per i colleghi avvocati, che possono chiedermi di affiancarli quando vogliono portare a Strasburgo il caso del proprio assistito.
A seguito del tuo contatto ti invierò un preventivo scritto senza impegno. I miei preventivi sono chiari e trasparenti.
Scrivimi a supporto@studiopiemonte.com oppure compila il modulo nella pagina CONTATTACI. Ho già aiutato moltissime persone a far valere i propri diritti dopo un processo ingiusto e sarò felice di poter aiutare anche te.






