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Cambio di Nome e Cognome: Quando il Prefetto Dice Sì e Quando No

Stai cercando una guida sul cambio cognome o cambio nome?

Il cambio del nome o del cognome si chiede al Prefetto, non al giudice. Servono la cittadinanza italiana e un motivo serio e documentato. La domanda costa tre marche da bollo da 16 euro, nessuna se il cognome è ridicolo, vergognoso o rivela l’origine naturale, e le Prefetture indicano in 120 giorni il termine del procedimento. La parte difficile non è la procedura, è la motivazione.

Il numero delle istanze presentate ogni anno al Prefetto è destinato ad aumentare dopo la sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l’automatica attribuzione del cognome del padre ai figli. Ma di questa sentenza ti parlerò dopo.

La procedura da seguire è semplice e poco costosa. Si potrebbe anche fare istanza autonomamente, senza l’assistenza di un avvocato.

Tuttavia, anche se è facile fare istanza al Prefetto da soli, è molto difficile ottenere dal Prefetto il cambio cognome o nome:

  • La gran parte delle istanze presentate senza una motivazione giuridica costruita viene rigettata: è quello che vedo nelle pratiche che mi arrivano dopo un rigetto
  • Se l’istanza è rigettata dal Prefetto, non puoi presentarla una seconda volta. L’unico rimedio sarà un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni. Per farlo, in questo caso, è necessaria l’assistenza di un avvocato, con un costo a partire da 1.500 euro oltre le spese processuali

Il consiglio è quello di presentare un’istanza al Prefetto ben motivata e documentata, già con l’assistenza legale di un professionista che si occupi specificamente di questa materia. Altrimenti, rischi di spendere molto di più, anziché risparmiare.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte e ho presentato moltissime istanze ai Prefetti di tutta Italia per il cambio nome e cognome. In questo articolo ti fornirò tutte le informazioni pratiche su come cambiare nome o cognome.

Iniziamo da qualche premessa, molto utile per comprendere bene di cosa stiamo parlando.

1 – Sul diritto al cambio nome e cognome

Il cambio di nome e cognome è un interesse legittimo, non un diritto soggettivo: decide la Prefettura con potere discrezionale e la richiesta deve essere meritevole, non futile

La possibilità di cambiare i propri dati anagrafici (nome o cognome), è un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. Questo significa che tale possibilità di cambiare è sottoposta alla decisione discrezionale della Pubblica Amministrazione (cioè del Prefetto, sulla base dell’istruttoria dell’ufficio).

La rettificazione dei dati anagrafici può essere accolta dal Prefetto se è:

  • meritevole di tutela
  • non è contrastante con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona

2 – Presupposti per cambio cognome e Cambio nome

Presupposti per il cambio di cognome o nome: cittadinanza italiana, maggiore età con istanza di entrambi i genitori per i minorenni, motivi eccezionali documentati, divieto di cognomi che evocano famiglie illustri

I presupposti per poter chiedere al Prefetto l’autorizzazione al cambio cognome o cambio nome sono:

  • cittadinanza italiana. Per cui gli stranieri senza cittadinanza non possono fare richiesta, ma è prevista una particolare procedura che spiego più sotto
  • maggiore età del richiedente. Per cui per un minorenne l’istanza deve essere presentata da entrambi i genitori. Ma per i minorenni ne parlerò più ampiamente dopo
  • eccezionalità, validità, rilevanza e serietà dei motivi, in base a una valutazione oggettiva. Proprio la mancanza dei motivi e della loro spiegazione sono la causa più frequente di rigetto dell’istanza al Prefetto
  • motivazione supportata da adeguata documentazione
  • rispetto della procedura

Non è possibile, in nessun caso, chiedere l’attribuzione di un cognome:

  • di importanza storica (ad esempio Giolitti)
  • che può indurre in errore e far credere di appartenere a famiglie illustri o note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza (ad esempio il cognome di uno storico notaio, nobile o farmacista della propria città)

3 – Cosa si può chiedere al Prefetto

Cosa si può chiedere al Prefetto: cambio del cognome, cambio del nome, doppio cognome con aggiunta del materno o del paterno, aggiunta di nomi fino a tre, cognome storico o predicato nobiliare

Con l’istanza al Prefetto si può chiedere:

  • Cambio cognome, per sostituirlo completamente (da Vitali a Levante), solitamente per padre assente o indegno o condannato. Ma anche per altri motivi particolari ben giustificati, perché ridicolo o vergognoso. Oppure per modificarlo/correggerlo (da Vitali a Vitale). E anche per semplificarlo o adeguare la pronuncia alla scrittura
  • Cambio nome, per sostituirlo completamente (da Assunta a Valentina) o modificarlo/correggerlo (da Ilary a Ilaria)
  • Aggiunta cognome (c.d. doppio cognome), solitamente aggiunta cognome madre al figlio o di altre persone (nonno, zio, cugino, patrigno, compagno della madre, ecc.)
  • Cambiare cognome da paterno a materno
  • Aggiunta nome (fino a un massimo di 3), separati dalla virgola oppure no. Infatti, se 2 nomi sono separati dalla virgola (Pietro, Paolo), nei certificati e nei documenti di riconoscimento comparirà solo il primo (ma si potranno utilizzare entrambi). Se, invece, 2 nomi non sono separati dalla virgola, nei certificati e nei documenti di riconoscimento devono essere usati entrambi (anche per firmare)
  • Eliminazione della virgola per chi ha più di un nome, solitamente per risolvere problemi burocratici
  • Aggiunta della virgola per chi ha più di un nome, per semplificare la propria anagrafica

4 – Motivi per cambio cognome e nome

Statistiche dello studio sulle istanze di cambio cognome, aggiunta del cognome materno e cambio nome dal 2017 al 2021

I motivi per cui si può presentare l’istanza sono:

  • cognome o nome ridicolo (in Italia sono tanti, come Troia, che deriva da una località in Puglia; Piscione, che deriva da una variazione di “pesce grande”; Vacca, Stagnone, ecc.)
  • cognome o nome vergognoso (ad esempio perché il cognome è legato a un noto fatto di cronaca nera)
  • cognome o nome che rivela l’origine naturale (Trovato per chi era stato abbandonato o casi simili). Ciò era frequente in passato per i bambini orfani o ritrovati, ma si registrano casi anche di recente
  • cognome in via di estinzione, in cui bisogna allegare all’istanza un albero genealogico con autocertificazione. Generalmente, però, le Prefetture non accettano i casi di cognomi già estinti da 30/40 anni, ma è sempre possibile il ricorso al TAR
  • questioni religiose, perché ci si è convertiti ad una nuova chiesa o religione
  • per casi eccezionali, in cui vi è la necessità di rettificare i dati anagrafici

5 – Esempi pratici

Casi pratici di cambio cognome e nome: aggiunta del cognome materno, padre assente, minorenni con istanza di entrambi i genitori, nuovi cittadini italiani, motivi religiosi, cognome storico o predicato nobiliare

Adesso che hai letto gli aspetti principali, ti parlo di esempi pratici di persone che hanno ricevuto la mia assistenza legale per ottenere il cambio nome, cambio cognome o l’aggiunta del cognome.

Aggiungere cognome materno

L’aggiunta del cognome materno è richiesto dal 63% delle persone che si rivolgono a me per l’assistenza legale.

I motivi per chiedere di aggiungere il cognome della madre sono diversi:

  • affettivi verso la madre
  • economici
  • morali
  • gratitudine
  • padre assente, “indegno” o che ha abbandonato figlio

Per farti capire meglio, voglio parlarti del caso di Chiara da Roma. Ha avuto il cognome del padre fin dalla nascita (nel momento in cui mi ha contattato aveva 26 anni). Il suo desiderio era quello di aggiungere il cognome della madre, con la quale ha avuto un particolare legame affettivo. Tuttavia, non voleva eliminare il cognome del padre, perché ormai è conosciuta in società con quel cognome da diverso tempo (26 anni, appunto). Abbiamo presentato alla Prefettura di Roma una particolare richiesta di aggiunta del cognome materno, con opportune citazioni giurisprudenziali, allegato le necessarie dichiarazioni di assenso e le dichiarazioni testimoniali più utili. L’istanza è stata ben argomentata, per evitare che qualche pubblico impiegato potesse rigettarla senza motivo. Dopo qualche mese, Chiara è riuscita a ottenere l’aggiunta del cognome della madre e cambiato tutti i documenti.

L’aggiunta del cognome materno è possibile:

  • al momento della nascita. Ma entrambi i genitori devono presentarsi all’Ufficiale di stato civile del Comune per dichiarare/registrare il figlio appena nato. In alcuni ospedali, c’è un apposito ufficio nascite, per cui non bisogna andare al Comune. Serve necessariamente il consenso del padre. Non è necessario fare istanza al Prefetto. La scelta potrà essere: solo cognome paterno, solo cognome materno, cognome paterno + cognome materno, cognome materno + cognome paterno
  • al momento dell’adozione, in base all’art. 299 del codice civile. Dal 2023 l’adottato maggiorenne può chiedere di aggiungere il cognome dell’adottante invece di anteporlo al proprio, come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2023
  • negli altri casi, in cui il cognome è stato già dichiarato, sarà possibile aggiungere il cognome materno solo con istanza al Prefetto. Sarà quindi necessario seguire le istruzioni che trovi in questa pagina

La procedura per aggiungere il cognome materno è stata modificata da 2 importanti decisioni degli ultimi anni:

  1. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, era possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno, ma solo in questo ordine: cognome padre + cognome madre
  2. Con la sentenza della Corte Costituzionale di aprile 2022, invece, è stata dichiarata l’incostituzionalità di tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre. Per cui è possibile attribuire il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

APPROFONDIMENTI: se vuoi leggere la guida completa, puoi leggere il mio articolo Come aggiungere cognome materno?Ecco 5 modi

Cambio cognome padre assente

Il cambio cognome paterno è possibile se hai avuto un padre che:

  • è stato assente
  • ti maltrattava
  • ti ha abbandonato
  • è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (con sentenza passata in giudicato)
  • o per altri specifici ed eccezionali motivi

Sono molte le persone e soprattutto i ragazzi adesso maggiorenni che mi contattato per questa casistica. Si tratta soprattutto di persone che non hanno nessun legame affettivo con il padre e voglio tagliare completamente ogni rapporto, per iniziare una nuova vita.

Per esempio, è stato il caso di Eleonora T. che ha voluto cambiare il cognome da paterno a materno perché suo padre l’aveva abbandonata quando era piccola. La madre le diceva di aspettare i 18 anni prima di prendere una decisione definitiva. Infatti, Eleonora, mi ha contattato lo stesso giorno che è diventata maggiorenne per avviare la pratica di cambio cognome paterno.

Cambio nome e cognome di minorenni

Per i minorenni la richiesta di cambio cognome o cambio nome va sottoscritta da entrambi i genitori, oppure presentata da uno solo con il consenso dell’altro. Il consenso non serve se l’altro genitore è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (intesa per alcuni come «potestà genitoriale»), o se la domanda è motivata da circostanze familiari documentate che renderebbero pregiudizievole per il minore coinvolgerlo.

NON è quindi richiesta l’autorizzazione del Giudice tutelare, che serve invece quando a presentare la domanda è il tutore. La domanda deve essere presentata al Prefetto e NON al Tribunale per i minorenni.

Alla istanza bisogna allegare anche il documento di riconoscimento di entrambi i genitori.

Il cambio del cognome del genitore si estende al figlio minorenne, che non ha una scelta da fare. Il figlio maggiorenne, invece, ha un anno di tempo da quando ne viene a conoscenza per dichiarare all’ufficiale dello stato civile del Comune di nascita che vuole tenersi il cognome precedente, oppure aggiungere o anteporre quello del genitore (art. 33, comma 2, del DPR 396/2000).

Cambio cognome stranieri in Italia

Tutto quello che hai letto in questo articolo riguarda i cittadini italiani.

I cittadini stranieri residenti in Italia, invece, devono seguire questo iter:

  • cambiare nome o cognome in base alla legge del loro paese
  • chiedere al consolato di appartenenza un’attestazione per dimostrare che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona
  • presentare l’istanza al Comune di residenza (e non al Prefetto)

In sostanza, i cittadini stranieri potranno chiedere la rettifica di:

  • dati di nascita: prenome, cognome, luogo o data di nascita, paternità, maternità
  • dati di stato civile: celibe/nubile, matrimonio, unione civile, divorzio, vedovanza
  • cognome, per le donne coniugate oppure divorziate

APPROFONDIMENTO Puoi vedere l’esempio di un Comune italiano sull’iter per il cambio cognome stranieri in Italia.

Cambio cognome e nome dopo acquisto cittadinanza italiana

Sono tantissimi i casi di persone che hanno subìto una modifica del cognome o del nome dopo aver acquisito la cittadinanza italiana. In molti casi, si tratta di un vero e proprio errore di trascrizione (ad esempio “Smith” in “Smit”).

In questo caso, la procedura da seguire è questa:

  • aver già prestato giuramento e aver già ottenuto la trascrizione dell’atto di nascita nel Comune di residenza
  • presentare istanza al Prefetto (con le istruzioni presenti in questa pagina)
  • allegare all’istanza una dichiarazione sostitutiva

Aggiungere cognome paterno a quello materno

I figli nati fuori dal matrimonio possono acquisire il cognome:

  • della madre, se l’ha riconosciuto lei sola per prima
  • del padre, se è riconosciuto congiuntamente da padre e madre

Per aggiungere il cognome paterno, è però necessario il previo riconoscimento della paternità:

  • prima della nascita, se c’è il consenso della madre
  • durante la nascita, se c’è il consenso della madre
  • dopo la nascita, se c’è il consenso della madre qualora il figlio ha meno di 14 anni; oppure se c’è il consenso del figlio stesso se ha più di 14 anni. In mancanza di consenso della madre o del figlio, il padre deve richiedere il riconoscimento giudiziale della paternità

Inoltre, la procedura per l’aggiunta del cognome del padre:

  • per i minorenni la decisione sul cognome spetta al tribunale ordinario, che valuta l’interesse del figlio (art. 262 del codice civile)
  • per i maggiorenni, va effettuata alla Prefettura. La procedura è quella che trovi spiegata in questo articolo più sotto

APPROFONDIMENTO: Se vuoi chiedere l’aggiunta del cognome del padre puoi leggere l’altro mio articolo Come aggiungere il cognome paterno? Guida completa

Cambio cognome per motivi religiosi

Per motivo religioso è possibile cambiare il proprio cognome. Si può fare per l’appartenenza a qualsiasi religione.

Oltre ai documenti richiesti per altri casi, è necessario produrre un’attestazione che dimostri l’appartenenza o la conversione ad una nuova chiesa o religione.

Se l’attestazione non è in italiano, deve essere tradotta e legalizzata.

Aggiunta cognome storico

L’ordinamento italiano consente, in via amministrativa, anche la modifica del cognome per aggiunta di un cognome storico familiare, anche se privo di natura nobiliare, purché ne sia dimostrata l’effettiva rilevanza identitaria e la tradizione d’uso nella storia della famiglia. In questi casi, la richiesta può essere presentata alla Prefettura e non al Tribunale come per la cognomizzazione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, è infatti illegittimo il diniego dell’amministrazione opposto a una richiesta di aggiunta di un cognome storico non nobiliare, quando il richiedente dimostri un legame oggettivo e documentato con quel cognome, tale da giustificarne l’inserimento a fini identificativi.

In tal senso, la tutela dell’identità personale e familiare – riconosciuta anche dall’art. 2 della Costituzione – può giustificare l’aggiunta di un cognome storico, distinto da qualsiasi intento di rivendicazione nobiliare, purché fondato unicamente su ragioni affettive, culturali o documentali.

La procedura resta discrezionale, ma deve essere motivata in modo congruo e rispettoso dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, specie in presenza di un patrimonio documentale che attesti l’uso secolare e la riconoscibilità pubblica del cognome richiesto.

Aggiunta del predicato nobiliare

Il nostro ordinamento giuridico consente anche la cognomizzazione di un predicato nobiliare.

La Prefettura è competente solo se sussistono 2 presupposti:

  1. se il predicato nobiliare è stato già cognomizzato in capo alla madre o a un parente
  2. se la cognomizzazione è richiesta al fine di mantenere esistente il cognome che altrimenti andrebbe ad estinguersi

Se invece il predicato non è ancora stato cognomizzato, è necessario avviare un processo in Tribunale per la cognomizzazione del predicato nobiliare.

Oppure, se un ascendente (padre o nonno) aveva già cognomizzato il predicato, è possibile chiedere al Tribunale la rettifica dell’atto anagrafico (ai sensi degli art. 95, comma 1, del DPR 396/2000).

Il nostro studio legale si occupa di fornire assistenza per le 3 procedure (cognomizzazione in Tribunale, rettifica atto anagrafico in Tribunale e scrittura dell’istanza alla Prefettura).

Le 3 procedure sono molto complesse e l’assistenza di uno studio legale esperto in materia è fondamentale.

PER APPROFONDIMENTI leggi l’articolo GUIDA completa alla Cognomizzazione del predicato nobiliare

6 – Come presentare istanza per cambio cognome o cambio nome

Come presentare l istanza al Prefetto: a mani in Prefettura con ricevuta e protocollo, con raccomandata A/R allegando la fotocopia del documento, oppure via PEC dove la Prefettura la accetta

Passiamo adesso a descrivere la procedura dal punto di vista pratico.

La procedura per chiedere al Prefetto il cambio cognome, l’aggiunta cognome o il cambio nome è espressamente prevista dal DPR n. 396 del 2000, artt. 89-94, così come modificato dal DPR n. 54 del 2012. Il Prefetto competente è quello della provincia di residenza oppure quello in cui si trova l’ufficio di stato civile dove è registrato l’atto di nascita, e l’istanza deve esporre le ragioni della richiesta (art. 89, comma 1)

L’istanza per cambio cognome o cambio nome si presenta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Può essere presentata:

  • a mani in Prefettura
  • con lettera raccomandata AR. Devi allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
  • con PEC (posta elettronica certificata). Ma è possibile solo se la casella pec è intestata a te o al tuo avvocato. Anche in questo caso devi allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Devi però sapere che non tutte le Prefetture accettano la presentazione con pec

Qui puoi trovare un elenco delle Prefetture in Italia

Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere inoltrate per il tramite del Consolato (o Ambasciata) competente al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del comune di iscrizione all’AIRE.

Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all’estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui si trova il comune di iscrizione all’AIRE.

La procedura di cambio cognome non va confusa quindi con la cognomizzazione del predicato nobiliare, in cui ci si rivolge invece al Tribunale e non alla Prefettura.

7 – Istruttoria

Fac-simile del modulo di istanza di cambio cognome della Prefettura di Milano, Ufficio cambio nome e cognome, modello A1 per maggiorenni

L’istanza è presa in carico dall’ufficio del Prefetto “cambio nome e cognome”, il quale avvia l’istruttoria e assume le informazioni necessarie.

In questa fase, la procedura può prendere 2 strade:

  1. se il responsabile del procedimento alla Prefettura ritiene che vi siano motivi ostativi all’accoglimento, effettua una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/1990. Con questa comunicazione, ti vengono assegnati 10 giorni di tempo per osservazioni e integrazione di documenti. Al termine di questa fase, vi può essere rigetto oppure si passa al punto 2
  2. l’istanza è presa in considerazione (ma non significa che è ancora accolta)

Talvolta, il primo contatto è anche telefonico o via mail. Altrimenti verrà inviata una raccomandata all’indirizzo di residenza ai sensi dell’art. 10-bis.

8 – Rigetto

Il rigetto dell istanza di cambio cognome: deve indicare motivi specifici e congrui, non si può ripresentare la stessa domanda, unico rimedio il ricorso al TAR entro sessanta giorni con avvocato

Il Prefetto rigetta l’istanza di cambio cognome o nome se ritiene che non sia meritevole di accoglimento. Si tratta di una decisione discrezionale.

In caso di rigetto, il provvedimento del Prefetto deve contenere sempre motivi:

  • specifici
  • congrui

Se il rigetto segue la fase avviata con l’art. 10-bis legge 241/90, il provvedimento di rigetto deve necessariamente motivare sulle osservazioni presentate e i documenti integrativi forniti.

Molti pensano che, in caso di rigetto, sia possibile presentare un’altra istanza dopo qualche mese o anno. In particolare, pensano che sia gratuito farlo oppure basti pagare un’altra marca da bollo da 16 euro.

In realtà, per molti anni l’ufficio conserverà il fascicolo e conoscerà il precedente esito della procedura. A meno che, non si voglia aspettare 10-15 anni, prima di ripresentare la prossima istanza…

In caso di rigetto, l’unica possibilità rimanente è quella di fare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo. Questo è il motivo principale per cui è consigliabile presentare già l’istanza al Prefetto con l’assistenza di un avvocato.

9 – Istanza in considerazione

Istanza presa in considerazione: il Prefetto autorizza l affissione del sunto della domanda per trenta giorni all albo pretorio dei Comuni di nascita e residenza, con opposizione entro trenta giorni

Se, invece, la richiesta merita di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato con decreto del Prefetto a far affiggere all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda.

Questo non significa che la domanda è stata già accolta, ma c’è un iter burocratico ulteriore da seguire.

Affissione al Comune

L’affissione deve:

  • avere la durata di 30 giorni consecutivi
  • risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso

Ma ci sono dei casi particolari:

  • Se l’interessato è nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede
  • Se l’interessato è residente all’estero, ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita
  • Se l’interessato è nato all’estero, ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza

Il decreto con cui si autorizza l’affissione, può inoltre prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda (ad esempio al padre, se avevi chiesto di cambiare il cognome paterno).

Opposizione

Chiunque pensa di avere interesse, può fare opposizione alla domanda entro 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione. L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto, che è quindi incaricato di rivalutare la pratica.

Il più delle volte, l’opposizione è fatta da un parente con l’assistenza di un avvocato. Questo è un altro motivo per cui è sempre bene rivolgersi anche a un proprio legale di fiducia che possa difenderti contro l’opposizione fatta.

Se il Prefetto ritiene valida e fondata l’opposizione, può rigettare l’istanza di cambio nome o cognome.

Ecco perché l’iter delle affissioni non può ancora dare la certezza che l’istanza verrà accolta.

10 – Decreto concessione

Decreto prefettizio di concessione del cambio di cognome, con la parte di provvedimento accolto e quella respinta

Dopo che è trascorso il temine di 30 giorni senza che sia proposta opposizione:

  • il richiedente deve presentare alla Prefettura la relazione che attesta di aver eseguito l’affissione per 30 giorni
  • se era stato prescritto di eseguire notificazioni a persone interessate, il richiedente deve presentare alla Prefettura anche gli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite

Il Prefetto controlla che le affissioni siano state eseguite regolarmente e verifica le eventuali opposizioni fatte.

Infine il Prefetto emana il decreto di concessione al cambiamento del cognome o del nome. La marca da bollo da 16 euro va applicata su ciascuna copia conforme del decreto, come per il decreto che autorizza le affissioni, e non serve nei casi esenti previsti dall’art. 93 del DPR 396/2000.

Il decreto di concessione al cambiamento cognome e nome deve essere notificato dal richiedente agli opponenti con lettera raccomandata A/R (solo nei casi in cui era stata fatta opposizione).

11 – Conseguenze della rettificazione anagrafica

Conseguenze della rettificazione anagrafica: trascrizione del decreto allo stato civile, annotazione sull atto di nascita e di matrimonio e sugli atti dei figli che hanno derivato il cognome, avvisi tra Comuni

Il cambio anagrafico del nome o del cognome comporta una serie di conseguenze burocratiche.

Cosa significa questo?

Innanzitutto il decreto che autorizza la modifica del nome o cognome deve essere trascritto e annotato presso gli Uffici di stato civile del Comune di residenza (a cura della persona interessata).

L’annotazione avviene, su richiesta degli interessati:

  • nell’atto di nascita
  • nell’atto di matrimonio
  • negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome (ossia i figli)

Se il Comune di residenza è diverso dal Comune di nascita o del matrimonio, allora l’Ufficiale dello Stato Civile deve avvisare subito del cambiamento l’Ufficiale dello Stato Civile del luogo della nascita o del matrimonio. A loro volta, gli Ufficiali dello stato civile del Comune di nascita o del matrimonio devono anche rettificare gli atti.

12 – Documenti da rifare per cambio cognome o nome

Documenti da rifare dopo il cambio di cognome o nome: carta d identità al Comune, patente alla Motorizzazione, passaporto in Questura; codice fiscale e tessera sanitaria si aggiornano da soli

Dopo il cambio nome o cognome è necessario cambiare tutti i documenti:

Per quanto riguarda il codice fiscale, ti verrà attribuito in automatico dal Comune che, dagli ultimi anni, è collegato con l’Agenzia delle Entrate. Mentre la tessera sanitaria ti sarà spedita dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di residenza.

Per sapere se e come cambierà il codice fiscale, puoi fare un veloce e facile calcolo on line CLICCANDO QUI.

Dovrai occuparti anche di aggiornare o rifare:

  • conto corrente bancario (o postale)
  • carta di credito, bancomat, postpay
  • utenze (luce, acqua, gas, ecc.)
  • spid
  • ecc.

Per altri documenti, invece, non sei obbligato a rifarli, ma è opportuno rettificarli. Per esempio:

  • titoli di studio (laurea, diploma, ecc.) che sempre è utile rettificare per partecipare a un concorso o per cercare occupazione lavorativa
  • contratto di lavoro
  • tessere di iscrizione
  • ecc.

Quando richiedi il rilascio di un nuovo documento o l’aggiornamento di un contratto, dovrai utilizzare una copia del decreto prefettizio (e talvolta esibire l’originale). Ma ricordati di riportartelo sempre a casa.

Hai il diritto di cambiare tutti i documenti (a proprie spese) nel rispetto delle norme sulla privacy. Quindi hanno l’obbligo di rettificarli sia la Pubblica Amministrazione (ad esempio per la patente), sia i privati (ad esempio per un contratto di locazione).

Conseguenze sui diritti ereditari

I diritti ereditari di chi ha cambiato nome o cognome non subiscono nessuna conseguenza.

Il cambio nome o cognome riguarda il diritto all’identità personale, ma non pregiudica i diritti all’eredità.

Per esempio, ti parlerò del caso di un mio cliente che, con nome di fantasia, chiamerò Matteo. Per motivi eccezionali, abbiamo ottenuto dal Prefetto di Milano il cambio nome in Andrea. Il padre del mio cliente è deceduto qualche mese dopo il cambio nome del figlio. Nel testamento, aveva scritto “lascio la casa di via Manzoni a Milano a mio figlio Matteo”. In questo caso, non ci sono stati problemi ad accettare l’eredità, grazie al parallelismo dei dati di identificazione personale che abbiamo presentato al Notaio.

Conseguenze sul cambio cognome dei figli, se a cambiare cognome è il padre

Se il padre che ha figli cambia il cognome, si aprono 2 possibilità:

  • se i figli sono minorenni, il nuovo cognome del genitore si trasmette a loro senza che abbiano una scelta da fare. Questo significa che i figli non hanno possibilità di scelta e gli sarà attribuito il nuovo cognome scelto dal padre. In genere, è quindi richiesto il consenso della madre per il cambio del cognome automatico dei figli, mentre il padre è libero di cambiare il proprio cognome
  • se i figli sono maggiorenni, loro hanno 1 anno di tempo per presentarsi all’ufficio dello stato civile del Comune di nascita del figlio per dichiarare che vogliono mantenere il cognome precedente. Il periodo di 1 anno decorre da quando i figli hanno avuto conoscenza del cambio cognome del genitore (art. 33, comma 2, del DPR 396/2000)

13 – Quanto costa?

Quanto costa il cambio di cognome o nome: carta semplice gratis per nome ridicolo o vergognoso, tre marche da bollo da 16 euro, circa 70 euro in tutto, 650 euro di contributo unificato per il ricorso al TAR

L’istanza è in carta semplice, senza marca da bollo, se si chiede il cambio del cognome o del nome perché (art. 93 del DPR 396/2000):

  • ridicolo
  • vergognoso
  • rivelante l’origine naturale

Negli altri casi, all’istanza bisogna applicare:

  • 1 marca da bollo di 16,00 € sulla istanza di cambiamento del nome o del cognome
  • 1 marca da bollo di 16,00 € sul decreto del Prefetto che autorizza le affissioni
  • 1 marca da bollo di 16,00 € sul decreto definitivo di accoglimento

A queste spese dei bolli, vanno aggiunte le spese di spedizione di circa 5 euro ogni una per:

  • inoltro istanza alla Prefettura
  • richiesta affissione al comune di residenza
  • richiesta affissione al comune di nascita
  • trasmissione verbale affissione alla Prefettura

In totale, circa 70 euro: tre marche da bollo da 16 euro e una ventina di euro di raccomandate.

Tuttavia, devi considerare che circa il 90 % delle istanze alla Prefettura sono rigettate e, contro il decreto di rigetto, è possibile solo un ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale).

I costi per il ricorso al TAR sono:

  • spese processuali: 650 euro di contributo unificato (art. 13, comma 6-bis, del DPR 115/2002)
  • parcella avvocato: a partire da 1.500 euro (oltre accessori di legge)

Il consiglio, quindi, è quello di presentare già un’istanza alla Prefettura valida con l’assistenza di un professionista. Perché, anche avrai una spesa in più per la fase davanti alla Prefettura, avrai più possibilità dell’accoglimento dell’istanza senza necessità di impugnare al TAR, con spese molto maggiori.

APPROFONDIMENTI: Se vuoi avere maggiori informazioni sui costi, leggi l’altro mio articolo Costo cambio cognome: Perché da 0 euro a 3.000 euro?

14 – Quanto dura la procedura amministrativa?

Quanto dura la procedura di cambio cognome: termine regolamentare di centoventi giorni, circa quattro mesi in Prefettura, trenta giorni di affissione all albo pretorio, due o tre mesi per le notifiche finali

Di regola le Prefetture indicano in 120 giorni il termine di conclusione del procedimento. Non è un termine scritto nel DPR 396/2000: lo trovi dichiarato sulle pagine istituzionali delle Prefetture, insieme alla modulistica.

Tuttavia, se la Prefettura effettua una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/90, il termine di 120 giorni sarà sospeso. Ricomincerà a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni oppure, se non sono state presentate, dalla scadenza dei 10 giorni.

Non è possibile indicare in modo certo quanto durerà la procedura, perché dipenderà da tante varianti. Per esempio, la Prefettura può richiedere un particolare documento e, finché non lo otterrai da un altro Ente amministrativo oppure da un parente, la procedura resterà in piedi.

In via generale, si possono indicare questi tempi:

  • procedura prefettizia di rettificazione nome o cognome dura qualche mese, mediamente 4 mesi (ma questo termine è quello meno certo, perché può sospeso e nuovamente riavviato se il Prefetto ti chiederà osservazioni scritte)
  • richiesta di affissioni, mediamente 15 giorni
  • affissione, 30 giorni
  • richiesta relazione di affissione, mediamente 15 giorni
  • eventualmente, richiesta di integrazione documenti o audizione dell’interessato o di altre persone, mediamente 30 giorni
  • se richiesta, notifica del sunto agli interessati e trasmissione delle ricevute al Prefetto, mediamente 3 mesi
  • notifica del provvedimento conclusivo, mediamente 2 mesi

15 – Quali motivi utilizzare per chiedere il cambio nome o cognome?

Motivi validi per il cambio di cognome o nome: ridicolo, vergognoso, che rivela l origine naturale, cognome in estinzione, motivi religiosi; i motivi generici sono la ragione più frequente di rigetto

Come hai letto la procedura su come chiedere il cambio nome o cognome non è complicata. Ma come tutte le pratiche in Italia, la burocrazia è sempre presente:

  • stampa di documenti
  • acquisto di marche da bollo
  • fotocopie
  • spedizione di raccomandate al Prefetto e ai Comuni per le affissioni
  • altre raccomandate per produrre documenti o integrazioni
  • ecc.

La quasi totalità delle istanze al Prefetto sono rigettate perché i motivi sono stati ritenuti:

  • non eccezionali
  • non validi
  • irrilevanti
  • non provati
  • immotivati

Per cui, è fondamentale presentare istanza al Prefetto con validi motivi.

Se la domanda è rigettata dal Prefetto, non puoi presentarne una seconda. Ma devi impugnare il provvedimento di rigetto del Prefetto con un ricorso al TAR entro 60 giorni, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

L’errore più frequente è quello di pensare “faccio tutto in autonomia, così risparmio i soldi dell’avvocato“. Il rischio, però, è quello di spendere molto di più se il Prefetto rigetta l’istanza ed è necessario nominare un avvocato dopo, per il ricorso al TAR (che ha un costo a partire da 1.500 euro, oltre le spese processuali).

Conclusioni su cambio cognome o nome

In questo articolo, hai imparato che è possibile chiedere il cambio cognome e cambio nome. Inoltre è possibile aggiungere un cognome e un nome, oppure modificare la virgola tra i cognomi.

Anche se nell’articolo ho descritto molti passaggi della procedura, la vera difficoltà sta nella redazione di motivazioni giuridicamente valide: è lì che si decide l’esito, ed è lì che si concentrano i rigetti.

In realtà, la procedura è molto semplice: una volta presentata l’istanza, se ritenuta meritevole, la Prefettura indicherà chiaramente i passaggi successivi, mentre gli adempimenti formali saranno gestiti dai Comuni. Per questo motivo, la nostra assistenza legale si concentra sulla parte più complessa e decisiva: la scrittura di un’istanza con citazione di precedenti simili e con motivazioni giuridiche di diritto nazionale e internazionale.

Tuttavia, avrai capito che, in caso di rigetto dell’istanza al Prefetto, non potrai presentare una seconda istanza. L’unica soluzione sarà impugnare il provvedimento del Prefetto con un ricorso al TAR entro 60 giorni, in cui è obbligatorio avere l’assistenza di un avvocato (a partire da 1.500 euro).

Il consiglio, dunque, è quello di richiedere l’assistenza di un avvocato già per la presentazione dell’istanza al Prefetto, per argomentare meglio l’istanza e allegare i documenti necessari e opportuni.

Ecco cosa riceverai con la mia assistenza:

  • istanza già pronta scritta da me con argomentazioni persuasive in base al tuo caso specifico con le informazioni che mi darai.
  • suggerimenti sugli allegati necessari e soprattutto gli allegati strategici per rafforzare l’istanza
  • modelli da far compilare per le dichiarazioni sostitutive, testimoniali e di assenso
  • suggerimenti strategici su come far compilare le dichiarazioni sostitutive, testimoniali e di assenso per rafforzare l’istanza
  • istruzioni pratiche e semplici su come inoltrare correttamente l’istanza alla Prefettura competente (tu dovrai solo stampare, firmare e spedire alla Prefettura)
  • supporto e chiarimenti per la presentazione dell’istanza sia via mail sia telefonicamente quando ne avrai la necessità

Richiedi un preventivo gratuito scrivendo una mail a supporto@studiopiemonte.com oppure utilizzando il modulo dalla nostra pagina CONTATTACI ADESSO.

Ho già aiutato moltissime persone a cambiare nome o cognome e sarò felice di poter aiutare anche te.

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