Quando si parla di adozione di un maggiorenne, uno degli aspetti che genera più dubbi è proprio il cognome.
Molti pensano che l’adottato possa semplicemente “prendere” il cognome dell’adottante, sostituendo il proprio. In realtà, la disciplina è molto più articolata e, negli ultimi anni, è stata profondamente modificata dalla giurisprudenza.
Oggi, infatti, non esiste più una regola rigida e automatica: il cognome nell’adozione di maggiorenne è il risultato di un equilibrio tra norma codicistica, volontà delle parti e diritto all’identità personale.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte e il nostro Studio legale Piemonte si occupa della presentazione dei ricorsi in Tribunale per l’adozione di maggiorenni, con conseguente richiesta sulla scelta del cognome.
In questo articolo vedremo quindi, in modo chiaro e pratico:
- cosa prevede l’art. 299 c.c.
- cosa è cambiato con le sentenze della Corte costituzionale
- quando è possibile anteporre, aggiungere o “spostare” il cognome
- quali sono le soluzioni adottate concretamente dai tribunali
L’obiettivo è aiutarti a capire quale cognome è realmente possibile ottenere e come impostare correttamente la richiesta già nella fase del ricorso per l’adozione di un maggiorenne.
Indice
Cosa prevede l’art. 299 del Codice civile

La norma che regola la materia è quella prevista dall’art. 299, comma 1, c.c., secondo cui «l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio».
In linea teorica, quindi, il modello legale “puro” sembrerebbe quello del doppio cognome con l’adottante in prima posizione: ad esempio, se l’adottante si chiama Rossi e l’adottato Bianchi, il risultato sarebbe “Rossi Bianchi”.
Da questa previsione derivano due effetti fondamentali.
Da un lato, l’adottato conserva sempre il proprio cognome originario, che non viene eliminato ma collocato in seconda posizione; dall’altro, il cognome dell’adottante assume una posizione prioritaria, rendendo immediatamente riconoscibile il nuovo legame di filiazione sul piano formale.
Per lungo tempo, questo schema è stato applicato in modo sostanzialmente automatico dai tribunali, senza particolari margini di flessibilità.
L’anteposizione del cognome dell’adottante era considerata una regola rigida, difficilmente derogabile, anche nei casi in cui tale soluzione risultasse poco coerente con l’identità personale o con la storia familiare dell’adottato maggiorenne.
PER APPROFONDIMENTI leggi l’articolo su GUIDA COMPLETA SULL’ADOZIONE DI UN MAGGIORENNE
L’intervento della Corte Costituzionale

Negli ultimi anni, però, la disciplina del cognome nell’adozione di maggiorenne è stata profondamente rivista dalla Corte costituzionale, che ha superato la rigidità dell’impostazione tradizionale dell’art. 299 c.c., introducendo importanti margini di flessibilità, ma anche limiti precisi.
Sentenza n. 135/2023: aggiungere anziché anteporre
Con la sentenza n. 135/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 299, comma 1, c.c. nella parte in cui non consente, con il consenso dell’adottante e dell’adottato, di aggiungere il cognome dell’adottante senza necessariamente anteporlo.
Il passaggio è particolarmente rilevante perché supera l’automatismo dell’anteposizione e riconosce che il cognome non è solo un dato formale, ma un elemento centrale dell’identità personale. La Corte valorizza, infatti, il cosiddetto “cognome di vita”, cioè quello con cui l’adottato si è identificato nel tempo sul piano sociale, familiare e professionale.
La decisione si fonda su principi costituzionali e sovranazionali, in particolare:
- il diritto all’identità personale (art. 2 Cost.)
- il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)
- la tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU)
In questa prospettiva, l’adozione non può imporre una modifica identitaria rigida, ma deve adattarsi alla storia concreta della persona.
Sentenza n. 53/2025: il divieto di sostituzione integrale
Accanto a questa apertura, la Corte costituzionale ha però posto un limite chiaro con la sentenza n. 53/2025.
È stato infatti ribadito che non è mai possibile sostituire integralmente il cognome originario dell’adottato, nemmeno con il consenso di entrambe le parti. Il cognome di origine deve comunque essere mantenuto, anche se può essere collocato in posizione secondaria.
La Corte ha ritenuto questa scelta conforme alla Costituzione, evidenziando che:
- il mantenimento del cognome originario tutela la storia personale dell’individuo
- non vi è violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
- l’adozione del maggiorenne non ha la stessa funzione “sostitutiva” di quella del minore
Ne deriva un principio oggi chiaro: è possibile modulare l’ordine e la combinazione dei cognomi, ma non cancellare quello originario.
Ruolo della Cassazione e dei Tribunali

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha progressivamente superato l’idea che la regola dell’anteposizione del cognome prevista dall’art. 299 c.c. debba essere applicata in modo rigido e automatico, chiarendo che essa rappresenta solo un punto di partenza e non un vincolo inderogabile.
In numerose decisioni è stata infatti ritenuta legittima anche la posposizione del cognome dell’adottante, quando tale soluzione risulti più coerente con la concreta identità dell’adottato.
Ciò accade, ad esempio, nel caso di persone già inserite stabilmente in un contesto familiare o professionale con il proprio cognome originario, come chi è coniugato e ha figli che portano quel cognome, oppure chi è conosciuto da anni nel mondo del lavoro con quella identità.
Il principio che emerge è dunque che l’art. 299 c.c. non può essere applicato come una norma meramente meccanica, ma deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, tenendo conto del diritto all’identità personale e della funzione solidaristica dell’adozione del maggiorenne. In questa prospettiva, il cognome non è più considerato un semplice effetto formale del decreto di adozione, ma un elemento che racchiude la storia personale, le relazioni familiari e il percorso di vita dell’adottato.
Sulla scia della Corte costituzionale di cui ti ho parlato sopra, anche i giudici dei tribunali di merito hanno quindi valorizzato il cognome come espressione dell’identità individuale, sottolineando che la sua modulazione — attraverso anteposizione o posposizione — deve riflettere la biografia concreta della persona.
L’adozione di maggiorenne, infatti, non mira a “sostituire” un’identità preesistente, ma a riconoscere giuridicamente un legame affettivo già consolidato.
Di conseguenza, la scelta sull’ordine dei cognomi diventa il punto di equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato, la continuità della storia personale dell’adottato; dall’altro, il pieno riconoscimento del nuovo rapporto familiare.
Casi pratici e combinazioni possibili

In pratica, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui ti ho parlato finora, si sono consolidate diverse modalità di combinazione del cognome nell’adozione di maggiorenne.
Non esiste un’unica soluzione valida in assoluto, ma una pluralità di modelli che devono essere scelti in base alla storia personale e familiare dell’adottato.
Le principali ipotesi sono le seguenti:
- modello tradizionale (A–B): il cognome dell’adottante viene anteposto a quello originario dell’adottato. È ancora oggi la soluzione più frequente e si applica soprattutto quando l’adottato è relativamente giovane, non ha un proprio nucleo familiare e desidera identificarsi pienamente con la famiglia adottiva. In questi casi, l’anteposizione risulta coerente con la realtà affettiva e non crea particolari criticità sul piano identitario o sociale
- modello con cognome originario in prima posizione (B–A): il cognome dell’adottato resta in posizione principale e quello dell’adottante viene aggiunto in seconda posizione. Questa soluzione è particolarmente adatta quando l’adottato ha già costruito una forte identità personale, familiare o professionale con il proprio cognome. Si pensi, ad esempio:
- a chi è coniugato e ha figli che portano il cognome originario
- a chi è conosciuto da anni nel proprio ambito lavorativo o imprenditoriale con quel cognome
In questi casi, la posposizione consente di riconoscere il nuovo legame senza alterare equilibri familiari o identità consolidate
Accanto a queste possibilità, esiste però un limite chiaro e invalicabile: non è mai ammessa la sostituzione integrale del cognome originario.
Non è quindi possibile adottare uno schema in cui resti solo il cognome dell’adottante, cancellando completamente quello di nascita.
Profili pratici

Una volta che la sentenza di adozione diventa definitiva e trasmessa al Comune, l’Ufficiale di stato civile provvede alla sua annotazione sull’atto di nascita dell’adottato (e, se presente, anche sull’atto di matrimonio), rendendo così ufficiale il nuovo cognome stabilito dal tribunale.
Da quel momento, il cognome aggiornato deve essere utilizzato in tutti i documenti personali e nei rapporti giuridici, con la conseguente necessità di procedere alla sostituzione o aggiornamento di:
- carta d’identità
- codice fiscale e tessera sanitaria
- patente di guida
- passaporto
Resta invece facoltativo, ma opportuno a seconda dei casi, aggiornare anche:
- titoli di studio e iscrizioni ad albi o ordini professionali
- documentazione bancaria e contrattuale
- altra documentazione relativa a una persona
Nel caso di cittadini stranieri, l’aggiornamento riguarda anche i titoli di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) e può avere riflessi nei rapporti con le autorità del Paese d’origine, rendendo talvolta necessario coordinare il nuovo cognome con i documenti esteri.
PER APPROFONDIMENTI leggi l’articolo su Adozione di un maggiorenne STRANIERO: 8 info pratiche
CONCLUSIONI
In questo articolo hai quindi visto una guida completa sul cognome nell’adozione di un maggiorenne, alla luce della normativa vigente e delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali.
In sintesi, le soluzioni possibili sono:
- A + B → cognome dell’adottante anteposto (modello tradizionale)
- B + A → cognome originario in prima posizione (posposizione)
Resta invece esclusa, in ogni caso, la sostituzione integrale del cognome originario.
Proprio per questo, la fase di impostazione del ricorso è decisiva: una richiesta ben motivata, che tenga conto degli aspetti familiari, professionali e – nei casi internazionali – anche documentali, può incidere concretamente sull’esito e sulla soluzione adottata dal tribunale.
Affidarsi fin da subito a un avvocato esperto in adozioni di maggiorenni consente di strutturare correttamente la domanda e di gestire tutti i profili pratici e giuridici, evitando errori che potrebbero compromettere il risultato. In molti tribunali, inoltre, l’assistenza legale è di fatto necessaria per gli adempimenti del processo civile telematico, come il deposito di atti, memorie e documenti nel fascicolo informatico.
Rivolgersi a un avvocato solo a procedimento già avviato può comportare tempi più lunghi e costi maggiori, poiché sarà necessario ricostruire il fascicolo e sanare eventuali criticità procedurali.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte (cassazionista) e, insieme all’avvocato Alessandra Scaffidi, ci occupiamo di adozioni di maggiorenni in tutti i Tribunali d’Italia, grazie a una rete capillare di collaboratori.
Il procedimento è prevalentemente documentale: non è necessaria la tua presenza nel nostro studio, ma gestiremo la pratica in via telematica e un nostro collaboratore ti assisterà il giorno dell’udienza per il consenso/assenso in Tribunale.
Contattaci per ricevere un preventivo per l’adozione di un maggiorenne (non ci occupiamo di adozioni di minorenni).
I nostri preventivi sono chiari, trasparenti e senza impegno.
Abbiamo già assistito numerosi clienti in tutta Italia e saremo felici di poter aiutare anche te.
Scrivici a supporto@studiopiemonte.com oppure compila il modulo nella pagina CONTATTACI.


