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Cognome del marito in Italia: Come funziona?

Stai cercando di capire come funzionano le regole sul cognome del marito alla moglie?

La maggior parte delle informazioni sui siti internet è sbagliata, forse perché scritta da blogger che copiano e incollano frasi di altri siti senza conoscere la legge.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, specializzato nella procedura alla Prefettura sul cambio cognome.

In questo articolo ti spiegherò qual è la reale disciplina giuridica del cognome del marito e qual è l’unico modo per poter veramente aggiungere il cognome del marito a quello della moglie.

Iniziamo però da alcune informazioni preliminari che ti permetteranno di conoscere pienamente la disciplina.

Cosa prevede il diritto italiano sul Cognome del Marito e della Moglie

Il cognome del marito è regolato dall’art. 143-bis del codice civile, il quale dispone che:

“La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”

In realtà, la moglie non ha l’obbligo di aggiungere il cognome del marito, anche se la norma sembra prevedere un “obbligo”.

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Questo significa anche che il cognome del marito non è aggiunto in automatico a quello della moglie.

Ma allora come va interpretata la legge sul cognome del marito?

La risposta è già stata data dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato  che “con il matrimonio la moglie acquista il diritto, ma non il dovere, di aggiungere il cognome del marito” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1692 del 13 luglio 1961).

Cosa significa poter aggiungere il cognome del marito

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Tuttavia, molte persone interpretano in modo errato la legge sul cognome della moglie.

Per la verità, anche molti siti internet scritti da blogger che non sono avvocati o giuristi contengono informazioni errate.

Molti pensano infatti che con il matrimonio la moglie acquisti il cognome del marito e possa cambiare i documenti di riconoscimento.

Questo è sbagliato.

Ti spiego perché.

L’aggiunta del cognome del marito, da parte della moglie, è possibile sono nei contesti sociali (cioè quelli non formali):

  • uso verbale in pubblico del cognome del marito (pensa alla signora Maria Benedetti, sposata con il signor Verdi che si iscrive a un corso di ballo con il cognome del marito)
  • uso scritto in contesti pubblici del cognome del marito (pensa a chi utilizza il cognome del coniuge sui social network oppure per le carte fedeltà al supermercato)

Mentre nei contesti formali, l’uso del cognome del marito è vietato. Ad esempio per pratiche:

  • amministrative (richiesta reddito di cittadinanza, tessera sanitaria, dichiarazioni sostitutive di certificazione, ecc.)
  • fiscali (dichiarazione dei redditi, fatture, ecc.)
  • giudiziarie (procura, testimonianza, ecc.)
  • burocratiche in generale (stipula di contratti di locazione, acquisto, vendita, ecc.)

Qual è il cognome della moglie dopo il matrimonio?

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Devi quindi sapere che con il matrimonio la moglie conserva la stessa identità anagrafica che aveva anche prima del matrimonio.

Il cognome da nubile della moglie è l’unico che rileva ai fini dell’identificazione della persona.

Ed infatti, la legge in tema di carta di identità prevede che tale documento debba contenere il cognome risultante nell’atto di nascita.

Per questo motivo, è vietato l’utilizzo formale del cognome del marito.

Ciò è confermato anche dal Consiglio di Stato, il quale ha specificato che “ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile” (Parere del Consiglio di Stato n. 1746 del 10/11/1997).

Tutto questo significa che, anche dopo il matrimonio, la moglie non può modificare il cognome sui documenti di riconoscimento (carta di identità, patente e passaporto). L’unica modifica possibile è lo stato civile sulla carta di identità: da “nubile” a “coniugata”.

Come detto, però, la moglie può utilizzare in modo non formale il cognome del marito (pensa al caso di una signora che ha aperto un negozio utilizzando nell’insegna il cognome del marito per qualsiasi ragione).

C’è un solo modo affinché la moglie possa aggiungere il cognome del marito sui documenti di riconoscimento e, di conseguenza, poter usare il cognome del coniuge anche nei contesti formali.

Questo è infatti possibile solo presentando un’istanza alla Prefettura per cambiare il proprio cognome. Più avanti ti spiegherò come fare.

La moglie non può firmare utilizzando il cognome del marito

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Il divieto di utilizzare il cognome del marito nei contesti formali ha diverse conseguenze pratiche.

Innanzitutto, vi è il divieto per la moglie di firmare con il cognome del marito.

L’eventuale firma con il cognome del marito, tuttavia, non sempre è invalida. Si potrebbe tuttavia equiparare a una firma illeggibile o apposta con sigla, in cui un contratto è valido se è ben identificabile il contraente.

Ad esempio, se la signora Maria Verdi noleggia una barca firmando con il cognome del marito, il contratto di noleggio è valido.

Ovviamente, è sconsigliato firmare con il cognome del coniuge perché potrebbero crearsi diverse problematiche burocratiche, anche con conseguenze gravi che potrebbero portare a un contenzioso in tribunale.

Separazione: conseguenze sul cognome del marito

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In caso di separazione, il matrimonio non si è ancora sciolto (a differenza del divorzio che determina lo scioglimento del matrimonio).

Di conseguenza, la moglie può ancora continuare ad utilizzare il cognome del marito nei contesti sociali.

Infatti, durante la separazione si continua ancora a possedere lo status di coniuge.

Tuttavia, il marito potrebbe chiedere al giudice del processo di separazione che alla moglie venga vietato l’utilizzo del cognome anche nei contesti sociali. Ovviamente, sto parlando di casi particolarissimi, in cui vi potrebbe essere un interesse economico o commerciale della moglie a continuare ad utilizzare il cognome del marito (ad esempio, una pizzeria che era gestita a conduzione familiare ma di proprietà della moglie, in cui il cognome del marito era utilizzato nell’insegna).

Come ricorderai, invece, l’utilizzo del cognome del coniuge nei contesti formali è sempre vietato.

Divorzio: conseguenze sul cognome del marito

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In caso di divorzio, le conseguenze sono invece più drastiche.

Al riguardo, la legge è molto chiara nell’affermare che

“Con lo scioglimento del matrimonio la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio

art. 5, comma 2, Legge n. 74/1987 (Legge sul divorzio)

Si tratta ovviamente di perdita del cognome del marito nell’ambito sociale. Perché, come più volte detto in questo articolo, l’uso nei contesti formali è sempre vietato.

Ci sono però delle eccezioni.

“Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”

art. 5, comma 3, Legge n. 74/1987 (Legge sul divorzio)

La moglie potrebbe dunque chiedere al giudice del processo di divorzio di essere autorizzata a conservare il cognome del marito e poterlo utilizzare anche da divorziata. Per la Corte di Cassazione questo è possibile solo se vi è un interesse meritevole di tutela (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 654 del 11 gennaio 2022).

Cioè, non basta un semplice desiderio della ex moglie.

La moglie può continuare a utilizzare il cognome del marito per interessi riguardanti l’ambito:

  • professionale
  • commerciale
  • artistico

Ovviamente, il giudice valuterà l’interesse a conservare il cognome in base al tempo che è stato già utilizzato il cognome del coniuge, in modo da garantire la continuità dei modi di identificazione della persona, salvo specifico interesse contrario dell’ex coniuge (Cassazione, sentenza n. 21706/2015).

Ad esempio, la ex moglie ha creato un brand commerciale utilizzando il cognome del marito, per cui vi è l’interesse economico, anche per il mantenimento dei figli, a poter continuare ad utilizzare il cognome del marito nel nome del brand.

Cognome marito per la moglie straniera

Per la moglie straniera che ha divorziato dal marito italiano vi è una particolarità.

La Corte di Cassazione ha stabilito che

“la moglie può mantenere il cognome del marito anche dopo il divorzio dal marito italiano se la legge dello Stato di cui è cittadina prevede tale possibilità”

Corte di Cassazione, sentenza n. 23291/2015

Questo è stato il caso di una signora svedese che ha chiesto e ottenuto dal tribunale italiano la possibilità di continuare a utilizzare il cognome del marito anche dopo il divorzio. Infatti, in Svezia è possibile conservare il cognome del marito anche dopo aver divorziato.

Unione civile e cognome

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In caso di unione civile, le legge Cirinnà ha previsto una disciplina di favore per le persone interessate.

Le persone che si uniscono civilmente possono stabilire di assumere:

  • un cognome comune scegliendolo tra i loro cognome
  • anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso

Ciò è possibile “mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile” che provvede alla registrazione in Comune (art. 1 comma 10, Legge n. 76/2016).

Ecco un esempio pratico di come è possibile scegliere il cognome tra A e B uniti civilmente:

  • A e B
  • B e A
  • solo A
  • solo B

Aggiungere il cognome del marito con un’istanza alla Prefettura

Come detto, c’è solo un modo attraverso il quale la moglie può ufficialmente utilizzare il cognome del marito (nei contesti formali).

Questo è possibile se la Prefettura autorizza alla moglie l’aggiunta del cognome del marito.

Per poter chiedere alla Prefettura tale autorizzazione è necessario presentare un’istanza di cambio cognome.

Si tratta di una procedura che non può dare la certezza di ottenere l’accoglimento dell’istanza, perché il Prefetto ha il potere discrezionale di accettare o di rifiutare la richiesta.

Iter in Prefettura per l’aggiunta del cognome del marito

Ecco qual è la procedura da seguire:

  • presentazione istanza di cambio cognome (con marca da bollo da 16 euro) alla Prefettura competente in base alla provincia di nascita o residenza
  • la Prefettura potrebbe rigettare l’istanza oppure prenderla in considerazione
  • se l’istanza è rigettata, potresti fare ricorso al TAR entro 60 giorni, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Per questo motivo, è consigliabile presentare un’istanza alla Prefettura già con l’assistenza di un avvocato, per avere maggiori possibilità di accoglimento e sostenere un costo minore rispetto al successivo ricorso al TAR in caso di rigetto
  • se l’istanza è presa in considerazione, la Prefettura emetterà un decreto che ti autorizzerà alle affissioni al Comune
  • dopo le affissioni, la Prefettura emetterà il decreto conclusivo che ti autorizzerà all’aggiunta del cognome del marito

PER APPROFONDIRE: Leggi l’altro mio articolo su Cambio Cognome e Nome: 13 regole pratiche

Conclusioni

In questo articolo hai quindi imparato che, con il matrimonio, la moglie può:

  • utilizzare il cognome del marito solo nei contesti sociali (non formali)
  • non può mai utilizzare il cognome del marito nei contesti formali (ad esempio per firmare o nelle questioni formali. e burocratiche)
  • può aggiungere il cognome del marito sui documenti di riconoscimento solo con l’autorizzazione della Prefettura
  • per ottenere l’autorizzazione della Prefettura è necessario presentare un’istanza

Devi però sapere che oltre il 90% delle istanze alla Prefettura sono rigettate perché non sono scritte in modo professionale (con motivazione giuridiche) e non sono adeguatamente provate con allegati strategici.

Sono un avvocato specializzato nella procedura amministrativa per la richiesta di aggiunta del cognome del marito.

Richiedi il mio supporto legale.

Riceverai:

  • istanza già pronta scritta da me (tra i pochi avvocati specializzati in Italia), in cui utilizzerò argomenti e motivazione giuridice scritte con tecniche di persuasione utilizzate nei processi
  • suggerimenti sugli allegati necessari e soprattutto sugli allegati strategici per rafforzare questo genere di istanze
  • modelli da far compilare per le dichiarazioni sostitutive, testimoniali e di assenso (scoprirai tu stesso l’importanza di questi allegati)
  • suggerimenti strategici su come far compilare le dichiarazioni sostitutive, testimoniali e di assenso per rafforzare l’istanza
  • istruzioni pratiche e semplici su come inoltrare correttamente l’istanza alla Prefettura competente (tu dovrai solo stampare, firmare e spedire alla Prefettura)
  • supporto e chiarimenti per la presentazione dell’istanza sia via mail sia telefonicamente quando ne avrai la necessità

Richiedi un preventivo gratuito scrivendo una mail a supporto@studiopiemonte.com oppure utilizzando il modulo dalla nostra pagina CONTATTACI ADESSO.

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