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D.Lgs. 150/2011: Testo art. 31 sul cambio sesso

L’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150/2011 ha introdotto importantissime novità per la rettificazione di attribuzione di sesso in Italia. Questa norma è entrata in vigore il 6 ottobre 2011 e è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011.

La novità più importante riguarda l’intervento chirurgico, che non è più richiesto obbligatoriamente ma solo quando risulta necessario.

In questa pagina troverai il testo integrale dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2011, ma prima vorrei farti un breve commento su questa norma.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte e mi occupo della presentazione di ricorsi in Tribunale per chiedere l’autorizzazione a cambiare sesso per disforia di genere.

Se vuoi saperne di più puoi andare alla mia pagina Guida completa su come cambiare sesso.

Cosa è cambiato con il Decreto legislativo 150 del 2011?

Che cosa è cambiato con l'art. 31 del d.lgs. 150/2011: prima, con la legge 164/1982, la rettificazione era ammessa solo dopo l'intervento e servivano due procedimenti separati; oggi l'intervento non è più il presupposto della rettificazione e il tribunale lo autorizza solo se necessario

Prima del 2011, in Italia era in vigore la legge 164/1982 che aveva introdotto per la prima volta in Italia la possibilità del cambiamento di sesso. Ma la rettificazione di attribuzione di sesso era ammessa solo se il transessuale aveva già fatto l’operazione chirurgica.

Con l’art. 31 del Decreto legislativo n. 150 del 2011, invece, è stato previsto che l’intervento chirurgico è autorizzato dal tribunale:

  • quando risulta necessario
  • può servire a un adeguamento dei caratteri sessuali

La novità principale introdotta da questa norma è stata l’aver eliminato l’obbligo di un precedente intervento chirurgico per poter cambiare sesso. Si è trattato di un cambiamento radicale perché non prevede più un procedimento bifasico, come in precedenza, in cui era necessario avere:

  1. autorizzazione all’intervento chirurgico
  2. autorizzazione a rettificare il proprio sesso da uomo a donna o da donna a uomo, con cambio del nome

Novità introdotte dalla sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale

La sentenza n. 143 del 2024 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui pretende l'autorizzazione del tribunale quando la transizione è già avvenuta per via ormonale e psicologica: l'autorizzazione è irragionevole e contraria all'art. 3 della Costituzione, e cade un passaggio giudiziario

Nel 2024 vi è stata un’altra importantissima novità.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui richiede l’autorizzazione del tribunale per l’intervento medico-chirurgico finalizzato alla rettificazione di attribuzione di sesso quando la transizione sia già stata compiuta attraverso altri trattamenti, come quelli ormonali e psicologici.

La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che tale autorizzazione risulti irragionevole e contraria all’art. 3 della Costituzione, perché non più necessaria al riconoscimento legale del genere di elezione.

Questa sentenza semplifica il percorso di rettificazione per chi ha già completato il proprio iter di transizione senza chirurgia, eliminando un passaggio giudiziario e rendendo il processo meno invasivo e burocratico.

Cosa cambia in pratica dal 2024

La persona non dovrà più richiedere l’autorizzazione del tribunale per l’intervento chirurgico qualora il percorso di transizione sia già ritenuto sufficiente ai fini della rettificazione attraverso metodi non chirurgici. Ciò evita un passaggio burocratico, riducendo i tempi.

Con la sentenza di rettificazione di genere, che consente il cambio nome e genere, si può chiedere l’intervento chirurgico, anche senza autorizzazione del giudice.

La persona ha ora più libertà nel decidere se completare la transizione attraverso la chirurgia o con altre modalità, senza che tale scelta implichi necessariamente un’autorizzazione giudiziale per ottenere il cambio ufficiale di sesso.

Questa modifica rende il processo di rettificazione di genere meno invasivo e burocratizzato, allineandosi con un approccio più centrato sui diritti personali e sull’autodeterminazione.

TESTO INTEGRALE: Art. 31 Decreto Legislativo n. 150/2011

La struttura dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011 in sei commi: rito ordinario di cognizione, tribunale collegiale del luogo di residenza, citazione a coniuge e figli con il pubblico ministero, autorizzazione all'intervento, ordine di rettifica allo stato civile e assenza di effetto retroattivo della sentenza

Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

Comma 1.

Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Comma 2.
E’ competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.

Comma 3.
L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Comma 4.
Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.

Comma 5.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Comma 6.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Attenzione al comma 6: il testo qui sopra è quello originario del 2011 e oggi non si applica più così. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 dell’11 giugno 2014, lo ha dichiarato illegittimo in via consequenziale nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione, pur sciogliendo il matrimonio, consenta ai coniugi che lo chiedano entrambi di mantenere un rapporto di coppia giuridicamente regolato. Il vuoto è stato colmato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, il cui articolo 1, comma 27, stabilisce che alla rettificazione anagrafica di sesso, quando i coniugi hanno manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile.

Versione PDF dell’art. 31 del Decreto legislativo 150/2011

Se vuoi, puoi scaricare l’art. 31 del Decreto legislativo 150/2011 in PDF

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