L’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150/2011 ha introdotto importantissime novità per la rettificazione di attribuzione di sesso in Italia. Questa norma è entrata in vigore il 6 ottobre 2011 e è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011.
La novità più importante riguarda l’intervento chirurgico, che non è più richiesto obbligatoriamente ma solo quando risulta necessario.
In questa pagina troverai il testo integrale dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2011, ma prima vorrei farti un breve commento su questa norma.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, specializzato nella presentazione di ricorsi in Tribunale per chiedere l’autorizzazione a cambiare sesso per disforia di genere.
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Cosa è cambiato con il Decreto legislativo 150 del 2011?
Prima del 2011, in Italia era in vigore la legge 164/1982 che aveva introdotto per la prima volta in Italia la possibilità del cambiamento di sesso. Ma la rettificazione di attribuzione di sesso era ammessa solo se il transessuale aveva già fatto l’operazione chirurgica.
Con il Decreto legislativo n. 150 del 2011, invece, è stato previsto che l’intervento chirurgico è autorizzato dal tribunale:
- quando risulta necessario
- può servire a un adeguamento dei caratteri sessuali
La novità principale introdotta da questa norma è stata l’aver eliminato l’obbligo di un precedente intervento chirurgico per poter cambiare sesso. Si è trattato di un cambiamento radicale perché non prevede più un procedimento bifasico, come in precedenza:
- autorizzazione all’intervento chirurgico
- autorizzazione a rettificare il proprio sesso da uomo a donna o da donna a uomo, con cambio del nome
TESTO INTEGRALE: Art. 31 Decreto Legislativo n. 150/2011
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
Art. 1.
Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
Art. 2.
E’ competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.
Art. 3.
L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Art. 4.
Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
Art. 5.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Art. 6.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Versione PDF dell’art. 35 del Decreto legislativo 150/2011
Se vuoi, puoi scaricare l’art. 31 del Decreto legislativo 150/2011 in PDF