Impugnazione sentenze Corte di Cassazione

Dopo la Cassazione: i 9 Modi per Impugnare una Sentenza Definitiva

Stai pensando che vorresti impugnare una sentenza della Cassazione?

Le sentenze della Cassazione sono emesse all’ultimo grado di giudizio e non sempre sono impugnabili.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, iscritto all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori. Mi occupo prevalentemente di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho maturato una significativa esperienza nell’impugnazione di sentenze della Corte di Cassazione.

In questo articolo ti parlerò degli unici 9 modi per poter impugnare una sentenza della Cassazione, anche se è passata in giudicato.

Ma prima facciamo un po’ di chiarezza.

Si può ricorrere contro una sentenza della Cassazione?

Si può impugnare una sentenza della Cassazione: non esiste un altro grado di giudizio nazionale, ma la legge prevede alcuni rimedi straordinari tassativi e resta il ricorso alla Corte europea dei diritti dell uomo

La Corte di Cassazione è un organo giurisdizionale supremo di ultima istanza che decide su questioni di legittimità.

Per cui la Corte di Cassazione non decide su questioni di merito, come il Tribunale in 1° grado e la Corte di Appello in 2° grado. La Corte di Cassazione decide su questioni di legittimità, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione delle norme giuridiche.

Molti quindi pensano che le sentenze della Cassazione non possono più essere impugnate, in quanto emesse dalla Corte che sta al vertice della giurisdizione.

In realtà, si può ricorrere contro una sentenza della Cassazione.

A prevederlo è la legge e non si tratta, quindi, di un escamotage o un cavillo particolare.

Va però fatta una distinzione a seconda che si tratti di una sentenza della Corte di Cassazione della sezione penale o della sezione civile, in quanto si applica una normativa differente.

Impugnazione delle sentenze della Cassazione Civile

Impugnare una sentenza della Cassazione civile: revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore materiale o di fatto, revocazione ex art. 395 c.p.c. numeri 1, 2, 3 e 6, opposizione di terzo per chi non è stato parte del processo

Le sentenze della Corte di Cassazione in materia civile, quindi pronunciate dalla sezione civile, possono essere impugnate nei seguenti modi.

1 – Ricorso alla Corte europea (CEDU)

Il mezzo di impugnazione più diffuso nei confronti delle sentenze della Cassazione civile è il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Si tratta di un ricorso da presentare con l’assistenza di un avvocato che si occupa di ricorsi alla Corte europea entro 4 mesi dalla decisione interna definitiva. Il termine decorre dal momento in cui la sentenza della Cassazione è stata resa conoscibile alla parte o al suo difensore, quindi dalla pubblicazione o dalla comunicazione, non dal passaggio in giudicato.

Il ricorso si presenta alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (in Francia) e può essere scritto in italiano, anche se nella fase successiva la corrispondenza tra la cancelleria e l’avvocato sarà in inglese o francese.

Si tratta di un procedimento che in sostanza è scritto (ricorso, atti difensivi e sentenza) e quindi non è necessario che la parte o il suo avvocato siano presenti in Francia.

PER APPROFONDIMENTI puoi leggere il mio articolo con la GUIDA completa per il Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

2 – Revocazione straordinaria (o correzione)

Le sentenze o ordinanze della Corte di Cassazione possono essere impugnate per revocazione o per correzione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. se sono affette da:

  • errore materiale (si tratta di una svista del giudice nello scrivere, ad esempio doveva scrivere che la causa è vinta dal sig. Mario Verdi e invece scrive Mario Verda)
  • errore di calcolo (si tratta di un mero errore matematico)
  • errore di fatto risultante ai sensi dell’articolo 395, numero 4) (ad esempio il giudice riconosce un diritto di proprietà supponendo, per errore, che nei documenti della causa vi fosse il contratto di acquisto)

C’è poi un secondo caso, che l’art. 391-ter c.p.c. limita a un’ipotesi precisa. Quando la Corte di cassazione non si è fermata alla legittimità ma ha deciso la causa nel merito, quel provvedimento può essere impugnato per revocazione per i motivi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. e con l’opposizione di terzo. Fuori da questa ipotesi quei motivi non sono spendibili contro una decisione della Cassazione, e sono

  • 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
  • 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
  • 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
  • 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato e in cui la Corte abbia deciso nel merito

Come hai compreso, si tratta di casi rarissimi. Infatti raramente una sentenza della Cassazione è impugnata per revocazione.

3 – Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea (art. 391-quater c.p.c.)

Le due condizioni della revocazione per contrarietà alla Convenzione europea, art. 391-quater c.p.c., e il termine di sessanta giorni

Se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che il contenuto di una decisione passata in giudicato è contrario alla Convenzione, quella decisione può essere impugnata per revocazione. L’art. 391-quater c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, pone due condizioni

  • la violazione accertata dalla Corte europea deve aver pregiudicato un diritto di stato della persona
  • l’equa indennità eventualmente accordata ai sensi dell’art. 41 della Convenzione non deve essere idonea a compensare le conseguenze della violazione

Il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza della Corte europea o, in mancanza, dalla sua pubblicazione. È lo strumento che chiude il cerchio, perché prima si vince a Strasburgo e poi si torna davanti al giudice italiano per rimuovere il giudicato.

4 – Opposizione di terzo

L’opposizione di terzo è invece un mezzo di impugnazione che non spetta alla parte processuale ma, appunto, a un terzo.
Ad esempio Tizio fa una causa contro il Comune e ottiene una sentenza. Ma un terzo (ad esempio un vicino di casa) fa opposizione perché la sentenza pregiudica un suo diritto.

Anche in questo caso, si tratta di un mezzo di impugnazione delle sentenze della Cassazione molto raro.

Impugnazione delle sentenze della Cassazione Penale

Impugnare una sentenza della Cassazione penale: revisione ex art. 630 c.p.p., richiesta alla Cassazione dopo Strasburgo ex art. 628-bis c.p.p., ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, rescissione del giudicato, ricorso alla Corte europea entro quattro mesi

Le sentenze della Cassazione penale sono anche impugnabili nei seguenti modi.

Il ricorso alla Corte europea per le sentenze penali

Anche per le sentenze penali della Corte di Cassazione il ricorso alla Corte europea è il mezzo di impugnazione più diffuso.

Può soprattutto consentire la riapertura del processo penale, anche a seguito della condanna definitiva della Cassazione penale.

Si tratta di un ricorso da presentare con l’assistenza di un avvocato che si occupa di ricorsi alla Corte europea entro 4 mesi dalla comunicazione/notificazione della sentenza penale della Cassazione.

Il ricorso si presenta alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (in Francia) e può essere scritto in italiano, anche se nella fase successiva la corrispondenza tra la cancelleria e l’avvocato sarà in inglese o francese.

Si tratta di un procedimento, anche se penale, che in sostanza è scritto (ricorso, atti difensivi e sentenza) e quindi non è necessario che la parte o il suo avvocato siano presenti in Francia.

PER APPROFONDIMENTI puoi leggere il mio articolo con la GUIDA completa per il Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

5 – Revisione del processo

La revisione del processo penale è una impugnazione straordinaria avverso le sentenze di condanna passate in giudicato e senza limiti di tempo, anche nel caso in cui il condannato abbia già espiato la pena.

I casi di revisione del processo penale sono espressamente previsti dall’art. 630 c.p.p.:

  • a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale.
  • b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall’articolo 479
  • c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631;
  • d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato

Si tratta di casi molto rari, fatta eccezione del caso a) che riguarda l’ipotesi più adottata dai condannati che chiedono la revisione europea del processo penale.

Infatti la revisione del processo penale è più agevole da ottenere se vi è una sentenza della Corte europea che ha già accertato l’ingiustizia subita dal condannato.

6 – La richiesta alla Cassazione dopo una sentenza di Strasburgo (art. 628-bis c.p.p.)

La richiesta alla Corte di cassazione dopo una sentenza di Strasburgo, art. 628-bis c.p.p., con i requisiti e il termine di novanta giorni

Fino al 2022 la riapertura del processo penale dopo una condanna dell’Italia a Strasburgo passava per la cosiddetta revisione europea, nata dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale. Dal 30 dicembre 2022 il rimedio ha una norma propria, l’art. 628-bis c.p.p. Il condannato, o la persona sottoposta a misura di sicurezza, chiede direttamente alla Corte di cassazione di revocare la sentenza, di disporre la riapertura del procedimento o di adottare i provvedimenti necessari a eliminare gli effetti pregiudizievoli della violazione accertata.

La richiesta va presentata entro novanta giorni dalla data in cui la decisione della Corte europea è divenuta definitiva, a mezzo di un difensore munito di procura speciale e si deposita nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna. La Corte l’accoglie quando la violazione, per natura e gravità, ha avuto un’incidenza effettiva sulla condanna.

7 – Ricorso straordinario (art. 625-bis c.p.p.)

Il ricorso straordinario, previsto dall’art. 625-bis c.p.p., avverso le sentenze della Cassazione penale è possibile solo per:

  • errore materiale (si tratta di errore espressivo, nel senso che il giudice voleva scrivere che l’auto avvistata era di colore rosso e invece ha scritto verde)
  • errore di fatto (si tratta invece di errori meramente percettivi e privi di connotazioni valutative che avevano inciso sul contenuto della decisione)

Anche i ricorsi straordinari sono rari.

8 – Rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.)

La rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis c.p.p., può essere chiesta da chi è stato condannato o è sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nel caso in cui si sia proceduto in sua assenza.

Deve però provare di essere stato dichiarato assente senza che ne ricorressero i presupposti dell’art. 420-bis c.p.p. e di non aver potuto impugnare la sentenza nei termini senza sua colpa. La richiesta si presenta alla corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, entro trenta giorni da quando ha avuto conoscenza della sentenza, personalmente o con un difensore munito di procura speciale.

Impugnazione delle sentenze della Corte di Cassazione – sezione Tributaria

Impugnare una sentenza della Cassazione tributaria: ricorso alla Corte europea entro quattro mesi dalla notificazione, art. 6 CEDU sul processo equo, revisione del processo tributario per nuove prove, errore di fatto o falsità

Le sentenze della Corte di Cassazione in materia di diritto tributario sono impugnabili nei seguenti modi:

Il ricorso alla Corte europea per le sentenze tributarie

Le sentenze in materia tributaria possono essere impugnate alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), ma con limiti ben precisi.

La giurisprudenza della Corte EDU ha stabilito che, in linea di principio, le questioni puramente fiscali non rientrano automaticamente nell’ambito della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni che consentono il ricorso.

In particolare, è possibile ricorrere per violazioni legate al diritto a un equo processo (art. 6 CEDU) quando il procedimento assume carattere penale, e per la protezione della proprietà (art. 1 Protocollo n. 1) quando la tassazione risulta sproporzionata.

La Corte EDU ha escluso la semplice applicazione delle imposte dalle garanzie convenzionali, ma si è espressa contro le pratiche che minano diritti fondamentali, come la violazione della riservatezza domiciliare o l’assenza di un rimedio giurisdizionale adeguato. Sebbene la fiscalità sia un settore di ampio margine discrezionale per gli Stati, le ingerenze fiscali devono essere proporzionate e previste dalla legge, pena la loro incompatibilità con la Convenzione.

Si tratta di un ricorso da presentare con l’assistenza di un avvocato che si occupa di ricorsi alla Corte europea entro 4 mesi dalla comunicazione/notificazione della sentenza della Cassazione – sezione Tributaria.

9 – Revocazione del processo tributario

Nel processo tributario il rimedio straordinario non si chiama revisione ma revocazione, perché l’art. 64 del d.lgs. 546/1992 rinvia all’art. 395 del codice di procedura civile per le sentenze pronunciate dalle corti di giustizia tributaria. I principali casi sono:

  • Nuove prove decisive: se, dopo la sentenza, emergono prove che non erano disponibili e che avrebbero potuto cambiare il verdetto
  • Errore di fatto: se la sentenza si basa su un errore evidente risultante dagli atti del processo
  • Falsità: se si scopre che la sentenza si è fondata su prove o documenti falsi

Va però chiarito un punto. Contro una sentenza della Corte di cassazione, anche quando decide in materia tributaria, valgono gli artt. 391-bis, 391-ter e 391-quater c.p.c., non l’art. 64 del d.lgs. 546/1992, che riguarda le sentenze delle corti di giustizia tributaria.

Impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti

Impugnare in Cassazione dopo il Consiglio di Stato o la Corte dei conti: alle Sezioni Unite solo per motivi inerenti alla giurisdizione, senza rimettere in discussione il merito; resta il ricorso alla Corte EDU entro quattro mesi

Le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere impugnate solo per questioni di giurisdizione alle Sezioni Unite della Cassazione, perché l’art. 111, comma 8, della Costituzione stabilisce che «contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione». Il merito, quindi, non si rimette in discussione. Tuttavia, se vi è stata una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, è possibile presentare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

PER APPROFONDIMENTI leggi l’articolo Come impugnare le sentenze del Consiglio di Stato: 7 info pratiche

Anche le sentenze della Corte dei Conti impugnate presso la Cassazione per motivi di giurisdizione possono essere portate alla Corte EDU in caso di violazione dei diritti fondamentali.

PER APPROFONDIMENTI leggi l’articolo Come impugnare le sentenze della Corte dei Conti – GUIDA PRATICA

CONCLUSIONI: Impugnazione delle sentenze della Cassazione alla Corte europea (CEDU)

Ricorso alla Corte europea dei diritti dell uomo contro una sentenza della Cassazione: quattro mesi dalla comunicazione o notificazione, art. 6 CEDU sul processo equo, art. 1 del Protocollo 1 sulla proprietà, dopo avere esaurito le vie interne

Come hai letto in questo articolo, è possibile impugnare le sentenze della Cassazione civile e penale.

Quasi tutte le modalità di impugnazione, prevedono la sussistenza di requisiti necessari.

Ad esempio, se la sentenza civile della Cassazione è affetta da errore di fatto, puoi impugnarla con una “revocazione straordinaria”. Mentre la sentenza penale della Cassazione affetta da errore di fatto puoi impugnarla con un “ricorso straordinario”.

Ma se non sussistono i requisiti che hai letto in questo articolo, allora l’unico modo per impugnare una sentenza della Cassazione è un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. E se il ricorso viene accolto, la decisione di Strasburgo non resta sulla carta, perché torna dentro il processo italiano con la revocazione dell’art. 391-quater c.p.c. in sede civile e con la richiesta dell’art. 628-bis c.p.p. in sede penale.

Come lavoriamo su un ricorso alla Corte europea

Il lavoro su un ricorso a Strasburgo comincia dal fascicolo interno, non dalla stesura. Rileggiamo per intero gli atti dei gradi precedenti, le domande formulate, i verbali e le memorie, perché il primo dato da accertare è che cosa è stato davvero sottoposto ai giudici italiani. Quello che non è mai stato chiesto in Italia, davanti alla Corte europea difficilmente si recupera.

Il passaggio successivo riguarda le motivazioni della decisione. Le esaminiamo una per una cercando il punto in cui il ragionamento del giudice si appoggia su un assunto non verificato o lascia senza risposta una doglianza precisa, e da lì ricostruiamo i fatti nella forma in cui la Corte europea li deve leggere. È la differenza fra un ricorso che si ferma al filtro di ricevibilità e uno che arriva alla comunicazione al Governo.

Sulla difesa decidi tu. Puoi affidarci per intero il mandato davanti alla Corte oppure tenere l’avvocato che ha seguito i gradi interni e affiancargli il nostro Studio sul solo piano internazionale, senza che il lavoro già fatto vada perduto.

Sono un avvocato nel campo dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho presentato moltissimi ricorsi alla Corte di Strasburgo.

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I nostri preventivi sono chiari e trasparenti (sia per la valutazione dei presupposti per ricorrere sia per l’eventuale scelta di ricorrere alla Corte europea).

Ho già aiutato moltissime persone a veder riconoscere i propri diritti per un ingiusto processo e sarò felice di poter aiutare anche te.

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