Le misure provvisorie della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) sono provvedimenti temporanei e urgenti quando vi è il rischio di un imminente danno irreparabile.
La misura provvisoria è emessa mediante un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte europea poco conosciuto che può ancora offrire ancora un’ultima possibilità di giustizia.
Infatti è possibile presentare il ricorso per le misure provvisorie solo dopo aver esaurito tutti i mezzi di impugnazione interni.
Tuttavia, oltre il 98% dei ricorsi per la richiesta di una misura provvisoria sono rigettati dalla Corte europea.
Gli errori più frequenti in caso di rigetto sono questi:
- presentazione del ricorso senza l’assistenza di un avvocato che si occupa di ricorsi alla Corte europea, pensando di poterlo nominare successivamente. Ma, in caso di rigetto del ricorso, non è prevista una ulteriore forma di impugnazione
- omessa argomentazione sul rischio imminente di un danno irreparabile
- omessa citazione di precedenti giurisprudenziali per casi analoghi, che solo un avvocato esperto può richiamare, riferendosi a sentenze emesse nei confronti di qualsiasi stato in Europa
- omesso esaurimento delle vie interne di ricorso
- mancato rispetto delle formalità richieste nel Regolamento della Corte
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, tra i pochi avvocati in Italia e in Europa esperti in ricorsi alla Corte europea.
In questo articolo ti fornirò una spiegazione completa delle misure provvisorie e urgenti alla Corte europea, con una guida pratica per presentare un ricorso cautelare alla Corte EDU.
Partiamo da alcune premesse fondamentali per comprendere appieno l’argomento.
Indice
Quali sono i presupposti cautelari


Per poter presentare alla Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso con la richiesta di una misura cautelare (interim measures), devono sussistere TUTTI i seguenti presupposti:
- ESAURIMENTO VIE INTERNE DI RICORSO (in base al principio di sussidiarietà), perché vale la stessa regola prevista per il ricorso cedu, ossia anche per il ricorso cautelare è necessario che il richiedente abbia esaurito tutti i rimedi giuridici disponibili a livello nazionale per ottenere la protezione dei propri diritti. La Corte interviene solo se i meccanismi nazionali non sono stati efficaci o non sono disponibili. Tuttavia, in situazioni particolari è possibile presentare il ricorso cautelare anche prima di aver esaurito i mezzi interni di impugnazione
- urgenza estrema, per cui la situazione deve essere tale da richiedere un intervento immediato per prevenire un danno irreparabile. La misura provvisoria viene infatti concessa solo quando esiste un rischio immediato e reale di un danno grave
- rischio di danno irreparabile, considerato che la richiesta deve dimostrare che, se la misura provvisoria non venisse concessa, la persona coinvolta potrebbe subire un danno che non potrebbe essere successivamente riparato, come per esempio la perdita della vita, la tortura o altri trattamenti inumani o degradanti
- diritto/i protetto/i dalla Convenzione, per cui il ricorso cautelare deve essere basato su una possibile violazione di diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come il diritto alla vita (Articolo 2), il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (Articolo 3), o il diritto a un processo equo (Articolo 6), ecc.
- situazione attuale e concreta, nel senso che la minaccia del danno deve essere attuale e concreta, ossia non ipotetica, prevedibile o lontana nel tempo. La Corte EDU, infatti, non interviene in situazioni che potrebbero verificarsi solo in futuro o in circostanze possibili
- ricorso formulato correttamente, perché l’istanza deve essere presentata secondo le forme previste dalla Corte EDU, in maniera chiara e con una descrizione dettagliata delle circostanze che giustificano l’adozione della misura provvisoria. È importante includere tutte le informazioni rilevanti, come i rischi specifici e imminenti e la connessione con i diritti protetti dalla Convenzione
- nessuna alternativa efficace, per cui il ricorrente deve dimostrare pienamente che non esistono altre misure o azioni che potrebbero prevenire il danno, e che l’intervento della Corte è l’unico rimedio efficace per proteggere i diritti del richiedente
Cosa significa “Esaurimento delle vie interne di ricorso”

L’esaurimento delle vie interne di ricorso è un principio fondamentale nel diritto internazionale e specificamente nell’ambito delle misure provvisorie richieste alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Questo principio stabilisce che, prima di poter presentare un ricorso alla CEDU, l’individuo deve aver utilizzato tutte le possibilità di ricorso disponibili all’interno del proprio paese per risolvere la questione. Infine, potrà impugnare tale decisione definitiva alla Corte europea con un ricorso per la misura provvisoria.
In pratica, questo significa che il richiedente deve aver presentato la propria questione ai tribunali nazionali e aver ricevuto una decisione finale o, in caso di diniego di giustizia, aver provato che non vi sono ulteriori ricorsi efficaci disponibili a livello nazionale.
Solo dopo aver esaurito tutte queste opzioni, è possibile rivolgersi alla Corte EDU per richiedere una misura provvisoria.
Tuttavia, ci sono eccezioni a questo principio, specialmente in situazioni di estrema urgenza dove non vi è un rimedio efficace disponibile a livello nazionale, oppure quando il ricorso nazionale sarebbe inutile o chiaramente inefficace.
Per ottenere una misura provvisoria dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il richiedente deve quindi dimostrare documentalmente non solo l’urgenza del caso e il rischio di un danno irreparabile, ma anche di aver esaurito tutte le possibilità di ricorso a livello nazionale o che tali ricorsi non siano praticabili o efficaci nel contesto specifico.
Art. 39 del Regolamento della Corte europea – MISURE PROVVISORIE

Le misure provvisorie sono disciplinate dall’art. 39 del Regolamento della Corte europea, il quale prevede che:
- In circostanze eccezionali, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d’ufficio, la Corte può indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria. Tali misure, applicabili in caso di rischio imminente di lesione irreparabile di un diritto protetto dalla Convenzione che, per sua natura, non può essere oggetto di riparazione, ripristino o risarcimento adeguato, possono essere adottate, se necessario, nell’interesse delle parti o del corretto svolgimento del procedimento.
- Il potere in virtù del quale la Corte può decidere sulle domande di misure provvisorie è esercitato da giudici di turno nominati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo o, all’occorrenza, dal presidente della sezione, dalla camera, dal presidente della Grande Camera, dalla Grande Camera o dal presidente della Corte.
- All’occorrenza, il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell’ambito di una causa.
- Un giudice di turno nominato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo o, se del caso, il presidente della sezione, la camera, il presidente della Grande Camera, la Grande Camera o il presidente della Corte possono invitare le parti a fornire informazioni su eventuali questioni relative all’attuazione delle misure provvisorie indicate.
- Il presidente della Corte nomina dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici di turno per decidere sulle domande di misure provvisorie.
L’art. 39 del Regolamento della Corte è stato modificato il 23 febbraio 2024, per conformarlo alla giurisprudenza della Corte europea.
La nozione di “danno irreparabile a un diritto garantito dalla Convenzione” si riferisce quindi a un danno che, per sua natura, non può essere riparato, ripristinato o compensato in modo adeguato.
In questo contesto, il termine “ripristino” implica il ritorno alla situazione precedente al verificarsi del danno.
La Corte può quindi adottare misure provvisorie quando esiste il rischio che l’assenza di tali misure possa creare una situazione in cui la restitutio in integrum e altre forme di riparazione non sarebbero possibili.
Per applicare la regola di cui all’art. 39, le circostanze del caso devono quindi superare la soglia della elevata gravità.
Questi provvedimenti cautelari vengono adottati nel contesto del procedimento dinanzi alla Corte, senza pregiudicare eventuali decisioni future sulla ricevibilità o sul merito della causa in questione.
Differenza tra “Ricorso per misura provvisoria” e “Ricorso nel merito”

Il ricorso ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte va distinto dal ricorso nel merito.
Un ricorso ordinario (c.d. ricorso cedu) è presentato alla Corte europea da chi ritiene che uno Stato membro abbia violato uno o più diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo tipo di ricorso si propone di ottenere una sentenza definitiva dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale valuterà se vi è stata una violazione e, in tal caso, stabilirà le misure appropriate per riparare il danno subito (ad esempio risarcimento del danno, riapertura del processo, ecc.).
Al contrario, un ricorso per misure provvisorie è una richiesta urgente presentata alla Corte europea per ottenere protezione immediata in situazioni dove esiste un pericolo imminente di subire un danno irreparabile. Questo tipo di ricorso può essere presentato anche prima di aver esaurito i rimedi legali disponibili a livello nazionale, qualora la situazione sia così urgente da rendere necessario un intervento tempestivo. Le misure provvisorie hanno carattere temporaneo e sono finalizzate a prevenire danni irreparabili, come nel caso di rischio di tortura, morte o altri trattamenti inumani, fino a quando la Corte non possa esaminare il caso principale (ad esempio espulsione o estradizione, .
In sintesi, mentre il ricorso ordinario mira a risolvere in modo definitivo una controversia sui diritti umani, il ricorso per misure provvisorie ha l’obiettivo di proteggere i diritti fondamentali in situazioni di emergenza, offrendo una tutela immediata in attesa di una decisione finale.
Come presentare un ricorso cautelare

Il ricorso cautelare per ottenere una misura provvisoria può essere chiesto dalla persona interessata o anche dalla stessa Corte europea (in casi rari).
Ci sono 3 modalità per richiedere la misura provvisoria:
- tramite il sito ECHR Rule 39 Site
- via FAX ai numeri +33 3 90 21 43 50 e +33 3 88 41 39 00, ove è consigliato di inviare i fax contenenti più di 10 pagine con un diverso invio
- via posta, all’indirizzo Cour européenne des droits de l’homme – Conseil de l’Europe – 67075 STRASBOURG CEDEX – FRANCE
Secondo l’esperienza del nostro studio legale, la modalità più efficace e celere è di certo tramite il sito internet dedicato all’art. 39, ove siamo registrati per presentare i ricorsi dei nostri clienti.
Le richieste inviate via fax o posta devono riportare in grassetto sulla prima pagina del documento la seguente dicitura:
«Articolo 39 – Urgente
Persona da contattare (nome e contatti): …»
Nei casi di espulsione o estradizione, è obbligatorio specificare:
«Data e ora prevista per l’espulsione e destinazione: …»
La richiesta di misure provvisorie deve essere inoltrata non appena la decisione interna definitiva sia stata emessa, al fine di garantire che la Corte e la Cancelleria dispongano di tempo sufficiente per esaminarla. In situazioni di espulsione o estradizione, la Corte potrebbe non prendere in considerazione le richieste presentate meno di un giorno lavorativo prima della data prevista per l’espulsione.
Contenuto del ricorso cautelare alla Corte EDU

Il ricorso alla Corte europea deve avere un particolare contenuto, che spesso è la causa del rigetto del ricorso.
Informazioni generali
- nome/i del (dei) ricorrenti
- cognome del (della) ricorrente
- indirizzo attuale del (della) ricorrente (o del carcere se detenuto)
- data di nascita
- nazionalità
- nome, cognome e indirizzo dell’avvocato che rappresenta e difende il ricorrente nella richiesta di misura provvisoria e urgente
- Stato contro il quale la domanda è presentata
Si tratta quindi di semplici informazioni per l’identificazione del ricorrente e del suo avvocato.
Motivazioni in fatto e in diritto
Oltre a queste indicazione, il ricorso deve avere un contenuto ben argomentato in fatto e in diritto. Infatti la maggior parte dei ricorsi cautelari sono rigettati perché tali argomenti non sono ritenuti sufficienti e idonei a fondare la misura provvisoria.
Il ricorso deve contenere:
- descrizione dettagliata della situazione attuale, sui cui si fonda il ricorso
- natura del paventato rischio imminente del danno irreparabile
- articoli della Convenzione ai quali si fa riferimento
- un formulario di procura se la domanda è introdotta da un rappresentante legale
- la citazione del numero di ricorso, qualora attribuito, e se esiste un legame con la presente domanda
- qualsiasi altra informazione e documento rilevante
In caso di allontanamento espulsione/estradizione:
- ragioni precise che spieghino la partenza dal paese d’origine/paese di destinazione
- ragioni per le quali si teme il ritorno nel paese d’origine/paese di destinazione
- informazioni relative alla data e alle condizioni di arrivo nello Stato membro paese di destinazione
- data prevista dell’allontanamento/espulsione/estradizione
- copia di tutti i documenti pertinenti (mandati de perquisizione, mandati di arresto, condanne penali, articoli di giornale o rapporti relativi al ricorrente, rapporti per paese, ecc.)
Allegati
Al ricorso è necessario allegare documentazione idonea e pertinente per supportare le motivazioni esposte, ossia:
- copia delle decisioni delle autorità nazionali, delle decisioni giudiziarie, delle domande rivolte alle autorità giudiziarie nazionali, ecc. (documentazione essenziaale)
- referti medici recenti
- fotografie
- documenti a sostegno della vulnerabilità del ricorrente
- articoli di giornale o rapporti sulla situazione del ricorrente
- ecc.
La Corte non richiede mai gli originali e quindi è sufficiente la copia di tali documenti.
Cause di rigetto del ricorso cautelare

Come hai visto, il ricorso è in pratica suddiviso in 3 parti. Ma, fatta eccezione per le informazioni generali (nome, cognome, ecc.), è proprio la compilazione della seconda e terza parte a essere la causa principale del rigetto.
I motivi in fatto, per i clienti che si affidano al mio supporto legale, sono descritti con particolari tecniche di persuasione, in modo da strutturare l’esposizione delle informazioni per rafforzare la posizione del cliente, massimizzando le possibilità di successo. L’argomentazione sarà quindi preparata ed esposta in modo solido, capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze del caso e di convincere il giudice europeo che esaminerà la causa.
I motivi in diritto, invece, sono quelli che in definitiva possono determinare l’accoglimento o il rigetto del ricorso cautelare. Essi devono appunto contenere delle argomentazioni giuridiche basate sul diritto internazionale e su sentenze di casi precedenti. Il nostro studio legale si occupa dell’individuazione della normativa pertinente (convenzione e protocolli), dei precedenti giurisprudenziali e nell’argomentazione giuridica strutturata sul piano internazionale.
L’assenza delle informazioni e dei documenti sopra indicati può portare a considerare la richiesta di misure provvisorie infondata o incompleta.
ATTENZIONE, il rigetto della Corte europea sarà immediato, senza possibilità di ulteriore appello!
Non è infatti sufficiente fare riferimento a dichiarazioni presenti in altri documenti o alla procedura interna.
È essenziale che le richieste siano corredate da tutte le informazioni e i documenti specificati nel paragrafo precedente.
Una volta presentata la domanda, non sarà più possibile inviare ulteriori informazioni o documenti attraverso il sito ECHR Rule 39 Site, a meno che non venga espressamente richiesto dalla Corte.
Chi decide sulle misure provvisorie

Le richieste di provvedimenti provvisori presentate nell’ambito di nuovi ricorsi individuali sono principalmente esaminate dai giudici di turno, supportati da un’unità specializzata all’interno della cancelleria della Corte. In alcuni casi, le decisioni sono prese anche dal presidente della Sezione, della Camera, del presidente della Grande Camera, della Grande Camera o del presidente della Corte.
Tuttavia, i giudici di turno mantengono la facoltà di sottoporre una richiesta di misure provvisorie a uno degli altri decisori previsti dalla regola 39 § 2, inclusi gli organi collegiali.
Questi rinvii possono avvenire in diverse circostanze, a seconda della natura della richiesta, del caso specifico e del grado di urgenza.
In alcuni casi, il rinvio a un organo collegiale potrebbe non essere possibile, rendendo necessario che il giudice di turno applichi temporaneamente la regola 39 per facilitare un successivo esame della richiesta da parte dell’organo collegiale.
La decisione di sottoporre una richiesta a un organo collegiale è comunque una prerogativa della Corte stessa.
Procedimento alla Corte europea sul ricorso cautelare

Tutte le decisioni della Corte in materia di misure provvisorie sono notificate alle parti sotto forma di una decisione firmata dal giudice di turno, dal presidente della Sezione, dal presidente della Grande Camera o dal presidente della Corte, a seconda dei casi.
I nomi dei giudici che adottano le decisioni relative ai provvedimenti provvisori sono sempre indicati nelle decisioni stesse.
Le decisioni sono accompagnate da una lettera della cancelleria, la quale contiene le informazioni relative al procedimento, nonché eventuali istruzioni o richieste rivolte alle parti.
I ricorrenti vengono informati delle decisioni della Corte in merito alle richieste di misure provvisorie con le stesse modalità con le quali avevano introdotto il ricorso (portale internet, via fax o per posta). Per questo motivo il modo più efficace per gestire il procedimento è il portale internet dell’art. 39.
La Corte può stabilire misure provvisorie che restano in vigore fino a nuovo ordine, per tutta la durata del procedimento dinanzi alla Corte o per un periodo di tempo limitato, a seconda delle circostanze specifiche del caso.
Casi pratici contro l’Italia

I ricorsi cautelari presentati contro l’Italia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) sono spesso legati alle seguenti materie:
- condizioni di detenzione nelle carceri italiane, per problemi come il sovraffollamento, l’insufficienza delle cure mediche, le condizioni igienico-sanitarie carenti, ecc. La Corte ha già condannato l’Italia per queste violazioni in passato e le misure cautelari sono state richieste per proteggere i diritti fondamentali dei detenuti italiani o stranieri
- diritti dei minori, specialmente quelli che coinvolgono minori non accompagnati, i quali spesso vivono in condizioni inadeguate o sono a rischio di essere rimandati in paesi dove potrebbero subire danni. I ricorsi hanno ad oggetto la richiesta di misure cautelari per garantire che i diritti dei minori siano protetti durante le procedure di asilo o di espulsione
- espulsioni ed estradizioni, soprattutto verso paesi dove i richiedenti rischiano trattamenti inumani o degradanti. La Corte EDU ha più volte emesso misure provvisorie per sospendere tali espulsioni in attesa di un esame approfondito del caso
- immigrazione e asilo, soprattutto per questioni che includono condizioni di accoglienza inadeguate, respingimenti illegali verso paesi dove i migranti potrebbero essere a rischio (violazioni del principio di non-refoulement ovvero di non respingimento), nonché mancato accesso a procedure di asilo eque
Ecco alcuni casi pratici in cui l’Italia è stata coinvolta presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), dove sono state richieste misure provvisorie:
1. Espulsioni e Trattamenti Inumani
- Caso Saadi v. Italia (2008): Il sig. Saadi, un cittadino tunisino, è stato condannato in Italia per attività legate al terrorismo. Il governo italiano ha deciso di espellerlo in Tunisia, nonostante il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani in patria. La CEDU ha emesso misure provvisorie per sospendere l’espulsione fino a quando la Corte non ha potuto esaminare a fondo il caso. Alla fine, la CEDU ha stabilito che l’espulsione di Saadi avrebbe violato l’Articolo 3 della Convenzione Europea, che vieta la tortura.
2. Detenzione e Condizioni Carcerarie
- Caso Torreggiani e Altri v. Italia (2013): Questo caso ha coinvolto sette detenuti in diverse carceri italiane che hanno lamentato il sovraffollamento e le condizioni degradanti nelle prigioni. La CEDU ha emesso misure provvisorie e alla fine ha condannato l’Italia per violazione dell’Articolo 3, sottolineando che le condizioni carcerarie in Italia rappresentavano un problema sistemico.
3. Espulsioni e Diritti dei Richiedenti Asilo
- Caso Saadi c. Italia, n. 37201/06 (Grande Camera, 28 febbraio 2008): un cittadino tunisino, condannato in Italia e raggiunto da un decreto di espulsione verso la Tunisia, dove rischiava la tortura. Il 5 ottobre 2006 la Corte applicò l’articolo 39 del Regolamento e chiese all’Italia di sospendere l’espulsione fino a nuovo avviso. Nel 2008 la Grande Camera stabilì che eseguire quell’espulsione avrebbe violato l’articolo 3 della Convenzione: il divieto di tortura è assoluto e le assicurazioni diplomatiche del Paese di destinazione non bastano a escludere il rischio.
4. Salute e Detenzione
- Caso Provenzano c. Italia, n. 55080/13 (25 ottobre 2018): Bernardo Provenzano, detenuto al 41-bis, contestò la proroga di quel regime alla luce delle sue gravissime condizioni di salute. La Corte ha riconosciuto la violazione dell’articolo 3 della Convenzione per l’ultima proroga del 41-bis, disposta nel 2016 senza una valutazione individuale del grave declino cognitivo del detenuto; ha invece escluso la violazione quanto alle condizioni di detenzione in sé. Il principio è che la gravità dei reati non sospende il dovere dello Stato di rivalutare, caso per caso, se il regime resta compatibile con la dignità della persona.
5. Diritti dei Minori e Famiglia
- Caso Paradiso e Campanelli v. Italia (2017): Questa controversia riguardava una coppia italiana che aveva avuto un figlio tramite surrogazione in Russia. Le autorità italiane avevano rifiutato di riconoscere la loro genitorialità, separando il bambino dai genitori. La CEDU ha emesso misure provvisorie per fermare la separazione e ha poi stabilito che l’Italia aveva violato il diritto della coppia al rispetto della vita familiare.
Questi sono i casi più ricorrenti, ma se il tuo caso riguarda una questione non presente nell’elenco, puoi contattarci per valutare i presupposti per un eventuale ricorso cautelare alla Corte europea, infatti le materie trattate dalla Corte europea sono migliaia.
PER APPROFONDIMENTI leggi l’articolo su Avvocati per ricorsi CEDU alla Corte europea
CONCLUSIONI sul ricorso cautelare per misure provvisorie e urgenti
In questo articolo hai quindi letto che in casi particolari e urgenti, ove si rischia un danno irreparabile, è possibile presentare un ricorso cautelare alla Corte europea per chiedere una misura provvisoria e urgente.
La Corte, in genere, si pronuncia in pochi giorni o entro qualche settimana, a seconda del caso.
Tuttavia, la maggior parte dei ricorsi è respinta perché ritenuta manifestamente infondata o con vizi formali.
Il nostro studio legale è tra i pochi in Europa ad occuparsi dela difesa alla Corte europea.
Spesso siamo infatti contattati anche da alcuni degli italiani detenuti all’estero (oltre 2.600).
Raccontaci il tuo caso e riceverai un preventivo chiaro e trasparente per il nostro supporto legale che sarai libero di accettare o rifiutare (precisiamo infatti che non forniamo consulenze gratuite e NON accettiamo casi con il gratuito patrocinio).
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Abbiamo già aiutato moltissime persone alla Corte europea e saremo contenti di poter aiutare anche te.






