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Operazione di Cambio Sesso: Serve Ancora l’Autorizzazione del Tribunale?

Se stai cercando informazioni sull’operazione per cambio sessualità, in questa pagina troverai quelle necessarie. Parto dalla risposta, perché è la domanda che mi fanno quasi tutti: l’operazione non è obbligatoria per cambiare sesso e nome sui documenti e dal 23 luglio 2024 non serve più nemmeno l’autorizzazione del tribunale, a una condizione che ti spiego più avanti. L’operazione chirurgica per riassegnazione di genere è una delle maggiori preoccupazioni per chi sta effettuando un percorso di transizione:

  • Il quadro clinico di alcune persone non permette un’anestesia generale per l’operazione, per patologie pregresse
  • Si ha il timore di sottoporsi a un intervento chirurgico di demolizione o ricostruzione dei genitali
  • Alcuni hanno paura di non accettarsi nella nuova condizione fisica
  • Si può considerare non necessario il cambio fisico degli organi primari per realizzare la propria personalità

Oltre il 70% delle persone transessuali che hanno ottenuto la riassegnazione di genere da MtF o da FtM con la mia assistenza, non effettua l’operazione per cambio sessualità. Addirittura, il 98% di questi transessuali, non ha scelto l’intervento chirurgico nei primi 3 anni dalla rettificazione di attribuzione del sesso ottenuta in Tribunale.

Il percorso di transizione prevede 3 strade necessarie e una eventuale:

  1. Terapia ormonale, con un endocrinologo
  2. Percorso psicologico, con uno psicologo o psichiatra
  3. Iter legale, con un avvocato
  4. Operazione chirurgica (eventuale, non obbligatoria)

Sono un avvocato che si occupa in Italia del procedimento per cambio sessualità e il mio compito è di dare assistenza per il punto n. 3, cioè per la richiesta al Tribunale dell’autorizzazione a cambiare nome e sesso sui tutti i documenti. In questa pagina, invece, ti parlerò del punto n. 4, sull’intervento chirurgico per il cambio sessualità.

Se  vorrai leggere l’iter completo puoi visitare la mia pagina Guida completa su come cambiare sessualità.

Cambio sessualità senza intervento è possibile?

Le quattro tappe del procedimento di rettificazione di sesso: tribunale collegiale, ricorso notificato a coniuge e figli, ordine al Comune e documenti aggiornati dopo la sentenza
Si può cambiare sesso senza operazione: l intervento non è obbligatorio secondo la Cassazione 15138 del 2015 e la Corte costituzionale 221 del 2015; nei fatti oltre il 70% delle persone non lo esegue

Iniziamo con la prima domanda che si pongono molti miei clienti.

Per il cambio sessualità è necessario un intervento chirurgico? L’intervento cambio genitali è previsto dalla legge?

No, come ho già anticipato, oggi non è necessario ma facoltativo sottoporsi a intervento.

La prima legge in Italia sul cambio sesso, la legge 14 aprile 1982 n. 164, veniva interpretata nel senso che l’operazione chirurgica fosse obbligatoria e bisognava fare due procedure in Tribunale.

Prima, bisognava farsi autorizzare all’intervento chirurgico. Dopo bisognava ritornare in Tribunale per farsi autorizzare a cambiare sesso e nome sui documenti. Mentre la successiva legge del 2011 — il d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, che all’art. 31 disciplina ancora oggi il procedimento — in un primo momento continuava ancora a essere interpretata dai giudici italiani come la precedente.

Ma dal 2015 le cose in Italia sono cambiate, grazie alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 221, depositata il 5 novembre 2015, poi confermata dalla sentenza n. 180 del 13 luglio 2017. Con queste sentenze è stato chiarito che l’operazione chirurgica non è obbligatoria per la rettificazione del sesso e il cambio nome sui documenti, perché l’adeguamento dei caratteri sessuali può avvenire anche per via ormonale e l’intervento resta uno strumento eventuale.

Cosa si può cambiare con l’operazione chirurgica?

Cosa si può cambiare con l operazione chirurgica: i caratteri sessuali primari sono gli organi genitali e riproduttivi e li modifica l intervento, i caratteri secondari sono muscolatura, voce e peluria e su questi agisce la terapia ormonale

Il transessuale con disforia di genere, quindi, si identifica nel sesso opposto a quello biologico e vorrebbe cambiare i propri caratteri sessuali.

Si può distinguere tra:

  • Caratteri sessuali primari, che sono gli organi genitali e riproduttivi (pene e testicoli nell’uomo, vagina e utero nella donna)
  • Caratteri sessuali secondari, che sono differenze negli apparati e negli organi che compaiono, generalmente, dopo la pubertà (seno, mestruazioni, ecc. nelle femmine; peli, maggiore massa muscolare, tono della voce più grave, ecc. nei maschi).

L’operazione chirurgica per un transessuale può permettere di cambiare i caratteri sessuali primari e alcuni caratteri sessuali secondari (come il seno). Mentre per cambiare altri caratteri sessuali secondari (come la muscolatura, i peli e il tono voce), è sufficiente la cura ormonale.

Quando è necessaria l’autorizzazione del Tribunale per l’operazione chirurgica?

Quando serviva l autorizzazione del tribunale per l operazione: l art. 5 c.c. vietava gli atti di disposizione del proprio corpo e prima del 2024 l autorizzazione si chiedeva insieme al cambio di nome e sesso

In precedenza, l’operazione chirurgica per cambiare il carattere sessuale primario doveva essere autorizzata dal Tribunale con una sentenza. Infatti l’art. 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo «quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica». L’autorizzazione del giudice serviva proprio a rendere lecito un intervento che, senza di essa, sarebbe ricaduto in quel divieto.

Negli ultimi anni, l’autorizzazione all’intervento chirurgico veniva chiesta al Tribunale contestualmente alla richiesta di cambio nome e sesso sui documenti.

Quindi l’intervento chirurgico rappresentava l’ultimo step nell’iter per il cambio di sessualità, come spiegato nella pagina Guida completa su Come cambiare sesso in Italia.

Processi prima del 2024, in cui era necessaria l’autorizzazione del tribunale

Come funzionavano i processi prima del 2024: un solo ricorso al tribunale con tre richieste insieme, rettificazione del sesso, cambio del nome e autorizzazione all intervento, con eventuale perizia sulla necessità medica

Prima del 23 luglio 2024, l’autorizzazione a sottoporsi a un intervento chirurgico di demolizione o ricostruzione degli organi sessuali primari doveva essere chiesta con un ricorso al Tribunale, come prevedeva l’art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011.

In genere, l’avvocato chiedeva con lo stesso ricorso 3 autorizzazioni:

  1. Rettificare l’atto di nascita con attribuzione del sesso opposto (da maschile a femminile, o viceversa)
  2. Cambiare il proprio nome (prenome), che non necessariamente deve essere una declinazione maschile o femminile del precedente nome (ad esempio non è necessario cambiare il proprio nome da Alessandro ad Alessandra, ma sceglierne uno assolutamente diverso)
  3. Sottoporsi a intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari

Per fortuna, vi sono state importanti novità.

Cosa cambia dal 2024 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2024

Cosa cambia con la sentenza della Corte costituzionale 143 del 2024: cade l autorizzazione specifica all intervento, basta la sentenza di rettificazione del sesso e non va dimostrata un esigenza sanitaria

Con la sentenza n. 143 del 2024, depositata il 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico «anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso».

In pratica, se il tribunale ritiene che le modificazioni già avvenute — di norma quelle ottenute con la terapia ormonale — bastino per accogliere la domanda, non deve più autorizzare anche l’intervento. La sentenza di rettificazione è sufficiente e l’operazione resta una scelta successiva e personale. Quando invece è proprio l’adeguamento chirurgico a rendere possibile la rettificazione, l’art. 31, comma 4, continua ad applicarsi e l’autorizzazione del tribunale serve ancora.

Prima di questa sentenza, la stessa sentenza di rettificazione doveva includere l’autorizzazione specifica per l’intervento chirurgico, il che comportava un passaggio aggiuntivo e non sempre scontato.

Nei casi in cui si chiedeva anche l’autorizzazione per l’operazione, infatti, il giudice poteva richiedere una diagnosi che attestasse la necessità o l’opportunità di ricorrere all’intervento.

Quando il tribunale considera sufficienti le modificazioni già intervenute, quel passaggio non c’è più. Non devi dimostrare la necessità medica dell’intervento per ottenere la rettificazione e se poi deciderai di operarti non dovrai tornare davanti a un giudice.

Quanto dura il procedimento e cosa cambia sui documenti

Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui risiedi e il ricorso va notificato al coniuge e ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero (art. 31, commi 2 e 3, del d.lgs. 150/2011). Con la sentenza che accoglie la domanda il tribunale ordina all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di rettificare il registro. Da lì in avanti si aggiornano carta d’identità, passaporto, patente, tessera sanitaria, titoli di studio e posizione contributiva. La durata dipende dal tribunale e dai tempi della consulenza tecnica, quando il giudice la dispone.

Come già detto, il mio lavoro di avvocato che si occupa di questa materia consiste proprio nel presentare al Tribunale il ricorso per chiedere la rettificazione di attribuzione di sesso e il cambio del nome sui documenti.

Per maggiori informazioni, puoi scrivermi nella pagina CONTATTACI

A che età si può chiedere il cambio sesso?

A che età si può chiedere il cambio sesso: possono farlo anche i minorenni, con un accertamento più rigoroso da parte dei periti del tribunale e del giudice; non esiste una soglia fissa di età

La questione dell’età crea molta confusione nelle persone e nei genitori che mi contattano per l’avvio della procedura.

Ecco spiegato in modo semplice cosa è previsto in Italia.

Per la riassegnazione di genere (MtF o FtM) si può essere anche minorenni. Infatti è  più volte stato possibile il cambio sesso di minorenni, anche se con un accertamento più rigoroso da parte dei periti del Tribunale e del giudice.

Per i minorenni bisogna comunque considerare altre particolarità e strategie da utilizzare caso per caso.

APPROFONDIMENTO: Puoi leggere l’altro mio articolo Cambio sesso minorenne. Quando è possibile?

Cosa succede se ho già eseguito l’operazione?

Chi ha già eseguito l operazione all estero deve regolarizzare i documenti con un ricorso al tribunale per la rettificazione del sesso e il cambio del nome, anche se aveva una precedente autorizzazione

Alcune persone mi contattano dopo aver già effettuato l’operazione chirurgica dei caratteri sessuali primari. Questo è stato possibile se:

  • hanno già avuto una sentenza di autorizzazione all’intervento chirurgico, ma non avevano poi chiesto l’autorizzazione al cambio nome e sesso sui documenti. Dal 2024 questa autorizzazione all’intervento chirurgico non è più necessaria
  • l’operazione chirurgica è stata eseguita all’estero e ora vogliono regolarizzare i documenti in Italia (sia se sono italiani sia se sono stranieri con cittadinanza italiana o residenti in Italia)

Ovviamente, anche in questo caso è possibile contattarmi per presentare al Tribunale il ricorso e chiedere il cambio del nome e del sesso su tutti i documenti (carta identità, passaporto, ecc.). Il consiglio è di avviare la procedura il più presto possibile perché queste situazione sono quelle che possono creare maggiori problemi nei rapporti sociali, lavorativi, burocratici, ecc

Dove si effettua l’operazione per riassegnazione sesso?

I centri pubblici dove si esegue l operazione di riassegnazione del sesso in Italia: Milano Niguarda, Torino Molinette, Trieste Cattinara, Trento, Bologna S. Orsola e Malpighi, Roma San Camillo Forlanini, Bari Policlinico, Napoli Federico II, Messina e Catania

 L’operazione può essere effettuata in Italia oppure all’estero. In Italia, si può seguire il servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) oppure il servizio privato. Le differenze tra il servizio pubblico e quello privato riguardano molti aspetti, ma i principali sono:

  • tempo di attesa, generalmente molto più breve con il servizio privato
  • costo dell’operazione per riassegnazione di genere, molto più elevato con il servizio privato
  • protocollo usato. Ma le cliniche private italiane, in genere, richiedono solo la sentenza per l’operazione ai caratteri sessuali primari. Mentre all’estero i protocolli sono molto più flessibili e semplici

I principali centri dove effettuare le operazioni con il Servizio Sanitario Nazionale sono a:

I protocolli ONIG o WPATH

I protocolli ONIG e WPATH: il primo è italiano, il secondo internazionale; nel servizio sanitario pubblico sono linee guida da seguire, mentre non vincolano chi si rivolge al privato o si opera all estero

Chi sceglie il servizio pubblico, con il Sistema Sanitario Nazionale, è obbligato a seguire dei protocolli, che in Italia possono essere:

I protocolli sono delle guide cliniche che i professioni devono usare nel percorso di transizione.

Questo prevede degli step necessari e dei tempi obbligatori. Ci sono molti dibattiti e critiche, nelle comunità dei transessuali, su questi due protocolli. In ogni caso, non è obbligato a seguire i protocolli chi segue questo percorso:

  • psicologo privato
  • endocrinologo privato
  • nessuna operazione oppure operazione all’estero

Infatti, ottenuta la sentenza, l’ostacolo giuridico all’intervento non c’è più, anche se il percorso di transizione non ha seguito i protocolli ONIG o WPATH (ad esempio per aver effettuato un percorso di transizione con psicologo e endocrinologo privato). La struttura sanitaria resta però libera di valutare l’appropriatezza clinica e i tempi dell’intervento. La sentenza del tribunale non le impone di operare.

Operazione cambio sessualità all’estero

Operazione di cambio sesso all estero: le mete più frequenti sono Serbia, Spagna, Gran Bretagna e Thailandia; si applicano le regole del Paese in cui si opera, non la legge italiana

In questo articolo abbiamo parlato dell’operazione per cambio sesso in Italia, in cui è obbligatorio rispettare la legge italiana.

Come abbiamo visto, per l’operazione da uomo a donna (MtF) e per l’operazione da donna a uomo (FtM) non è più necessaria che sia autorizzata da un Tribunale italiano, in quanto è sufficiente ottenere una sentenza che autorizza a cambiare genere e nome MtF o FtM.

L’operazione per cambio sessualità all’estero, invece, non è soggetta alla legge italiana, ma alla legge dello Stato in cui si decide di effettuare l’operazione.

I principali paesi esteri scelti per le operazioni di cambio sesso sono:

  • SERBIA
  • SPAGNA
  • GRAN BRETAGNA
  • THAILANDIA

Costo operazione cambio sessualità

Quanto costa l operazione di cambio sessualità: gratuita o a prezzi calmierati nel servizio pubblico, da 10.000 a 40.000 euro nel privato in Italia, da 6.500 a 22.000 euro negli Stati Uniti per MtF, intorno ai 6.000 euro in Thailandia; è detraibile come spesa sanitaria

Il costo dell’operazione per il cambio sessualità con il servizio privato sono molto alti (da 10.000 euro per alcuni interventi ai caratteri sessuali secondari). Inutile negare che questa è la ragione principale per cui molti decidono di operarsi all’estero, con prezzi inferiori anche del 70%, ma non ovunque. Negli Stati Uniti, per esempio, il costo può essere:

  • operazione MtF, da 7,000 a 24,000 dollari (cioè da 6.500 euro a 22.000 euro)
  • operazione FtM, più di 50,000 dollari (cioè più di 46.000 euro)

In Italia, il costo di un’operazione di metoidioplastica può costare circa 13.000 euro in una clinica privata.

Mentre il Tailandia può costare circa 6.000 euro. In genere, i costi delle operazioni oscillano tra i 20.000 e i 40.000 euro.

L’operazione chirurgica con il servizio pubblico è gratuita oppure alcune prestazione sono effettuate con prezzi calmierati (cioè fissi/bloccati). La scelta di andare all’estero è anche dovuta ai lunghi tempi di attesa in Italia, per la burocrazia delle liste di attesa.

Negli ultimi anni, però, è aumentato il numero dei transessuali che chiedono il cambio del sesso senza intervento chirurgico.

La scelta dell’operazione è spesso lasciata a un secondo momento oppure non è proprio presa in considerazione.

Spese chirurgiche detraibili dalle tasse

Le spese sostenute per il trattamento medico chirurgico con diagnosi di disforia di genere sono detraibili dalle tasse come spese sanitarie al 19%, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, come ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71/E del 3 agosto 2015. Il Ministero della salute aveva qualificato l’intervento come medico-sanitario con finalità terapeutica e non estetica. Il caso esaminato riguardava un intervento autorizzato dal tribunale, ma il fondamento della detrazione è la finalità terapeutica, che non cambia dopo la sentenza della Consulta del 2024.

Conclusioni

Come hai letto in questa pagina, l’operazione chirurgica (MtF o FtM) non è obbligatoria per il cambio sessualità, ma solo eventuale. E dal 23 luglio 2024, quando il tribunale ritiene sufficienti le modificazioni già avvenute, non serve più nemmeno la sua autorizzazione per operarsi. Resta necessaria solo quando è l’intervento chirurgico a rendere possibile la rettificazione.

In Italia, si può dunque scegliere di operarsi con:

  • servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale, in cui bisogna rispettare dei protocolli nazionali (ONIG) o internazionali (WPATH), con più burocrazia, molto più tempo e meno costi
  • servizio privato, con meno burocrazia, maggiori costi e meno tempo

Se già hai effettuato l’operazione (in Italia o all’estero), resta da portare a termine solo l’aspetto burocratico in Tribunale per la rettificazione dei documenti.

Il percorso di transizione prevede necessariamente un iter legale in Tribunale, per poter effettuare l’operazione:

  • cambiare sesso/genere (da MtF o FtM) su tutti i documenti
  • cambiare nome (da maschile a femminile o da femminile a maschile)

Sia se scegli di operarti, sia se scegli di non operarti, è necessaria l’assistenza di un avvocato per l’iter legale in Tribunale. Molte persone si rivolgono ai centri italiani per disforia di genere e poi vengono indirizzati ad alcuni studi legali da loro indicati.

Ma non è obbligatorio scegliere l’avvocato indicato da questi centri di disforia di genere.

Si può infatti scegliere il medico indicato da questi centri e un avvocato che non ha nessun legame con tali centri.

Lo Studio Legale Piemonte si occupa dell’iter legale per il cambio del sesso e non ha alcun legame con i centri per la disforia di genere. La pratica la segui direttamente con noi, senza intermediari.

Sono disponibile a seguire personalmente il tuo percorso legale in Tribunale mettendo a tua disposizione tutta la mia esperienza e conoscenza dei diritti umani e della personalità.

La procedura giudiziaria prevede ormai il deposito telematico e quindi posso assisterti in ogni provincia italiana.

Ci sono 2 modi per potermi CONTATTARE SUBITO senza impegno e avere maggiori informazioni:

  1. Scrivere una mail a supporto@studiopiemonte.com
  2. Compilare il MODULO nella pagina CONTATTACI

Abbiamo già aiutato migliaia di persone a nell’iter legale per il cambio genere e saremo felici di poter aiutare anche te.

Per APPROFONDIMENTI leggi l’articolo 45 domande frequenti sul cambio sesso (FAQ)

 

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