Hai ricevuto l’avviso che il pubblico ministero ha chiesto di archiviare il procedimento nato dalla tua denuncia?
Hai pochi giorni per reagire con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, prevista dall’articolo 410 del codice di procedura penale (c.d. art. 410 cpp).
I termini sono brevi. Sono 20 giorni dalla notifica dell’avviso. Diventano 30 nei delitti commessi con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo. Scendono a 10 quando l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto.
C’è poi un secondo ostacolo. L’art. 410 c.p.p. vuole che l’opposizione indichi, a pena di inammissibilità, le indagini che mancano e le prove che se ne ricavano. Se l’opposizione si limita a dire che il pubblico ministero ha sbagliato, il giudice la dichiara inammissibile e può archiviare con decreto, senza fissare nessuna udienza.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti. Assisto le persone offese nell’opposizione all’archiviazione, nel reclamo contro il provvedimento nullo e, quando il procedimento si chiude, nel ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
In questo articolo ti spiego la procedura dell’opposizione in 5 passaggi.
- ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione e capire se ti spetta
- prendere visione degli atti entro il termine
- scrivere l’opposizione motivata, con le indagini da compiere e le prove da raccogliere
- depositarla nella segreteria del pubblico ministero
- affrontare l’udienza in camera di consiglio davanti al giudice per le indagini preliminari
Poi vediamo il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p., che serve quando il giudice archivia senza rispettare le regole. Chiudo con quello che resta dopo l’archiviazione.
Indice
Che cos’è l’opposizione dell’art. 410 c.p.p. e chi può presentarla

L’opposizione è l’atto con cui la persona offesa dal reato chiede al giudice di non archiviare e di far proseguire le indagini preliminari. Sarà poi il giudice a decidere se ordinare nuovi accertamenti o l’imputazione.
Può presentarla solo la persona offesa, cioè il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata. Chi ha fatto la denuncia senza essere offeso dal reato non ha questo potere.
Le regole stanno negli articoli da 408 a 411 del codice di procedura penale, riscritti in parte dalla riforma Cartabia. Oggi il pubblico ministero chiede l’archiviazione quando gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 408, comma 1, c.p.p.).
APPROFONDIMENTI: leggi l’articolo Richiesta di Archiviazione: Cosa Succede Dopo e Come Opporsi?
1 – Ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.)

Il pubblico ministero che chiede l’archiviazione deve darne avviso alla persona offesa che, nella denuncia o nella querela o anche dopo, ha dichiarato di voler essere informata dell’archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.).
Nei delitti con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) l’avviso arriva sempre, anche senza quella dichiarazione. In questi casi il termine sale a 30 giorni (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.).
ATTENZIONE: se nella querela non hai chiesto di ricevere l’avviso e il reato non rientra in questi casi, l’avviso può non arrivare mai. Per questo nella querela conviene sempre inserire la richiesta di essere avvisati dell’eventuale archiviazione.
L’avviso ti dice che entro 20 giorni puoi prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini (art. 408, comma 3, c.p.p.). Dopo la riforma Cartabia ti informa anche della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Se l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto, l’avviso va anche alla persona sottoposta alle indagini e il termine è di 10 giorni (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.).
Può capitare che l’avviso non arrivi ma che tu venga comunque a sapere della richiesta. Anche in questo caso puoi opporti, purché tu lo faccia prima che il giudice decida.
2 – Prendere visione degli atti entro il termine

Il termine decorre dalla notifica dell’avviso, non dalla data in cui il pubblico ministero ha firmato la richiesta.
In quei giorni il fascicolo resta nella segreteria del pubblico ministero. Lo trasmette al giudice solo dopo l’opposizione oppure dopo la scadenza del termine, come prevede l’art. 126 disp. att. c.p.p.
Leggere gli atti serve a capire perché il pubblico ministero ritiene di non poter sostenere l’accusa in giudizio. Conviene chiederne copia, per lavorarci con calma.
Il criterio è quello della ragionevole previsione di condanna. L’opposizione funziona solo se mostra che gli elementi raccolti sono incompleti e che si possono completare con indagini precise.
In pratica si cercano i buchi dell’indagine.
- il testimone mai sentito, magari indicato già nella querela
- il documento mai acquisito, con l’indicazione di chi lo detiene
- i tabulati telefonici o le immagini delle telecamere, con i periodi e i luoghi da controllare
- la consulenza tecnica che manca, con le domande a cui deve rispondere
ATTENZIONE: la legge non prevede proroghe e il giudice può decidere appena il termine scade. Se ti accorgi che il tempo non basta per leggere tutto, deposita comunque l’opposizione nel termine con quello che hai.
3 – Scrivere l’opposizione con le indagini da fare e le prove da raccogliere (art. 410 c.p.p.)

È il passaggio in cui l’opposizione si vince o si perde. L’art. 410, comma 1, c.p.p. impone di indicare, a pena di inammissibilità, «l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova».
In concreto, per ogni indagine che chiedi devi dire che cosa va fatto e che cosa ne può uscire. Non basta scrivere che il pubblico ministero ha valutato male le prove.
Il vaglio del giudice riguarda il contenuto. L’inammissibilità scatta quando le indagini indicate mancano, sono del tutto generiche o sono palesemente irrilevanti rispetto al fatto per cui si procede.
La struttura dell’atto segue un ordine preciso.
- l’intestazione dell’atto, con il numero del procedimento, il pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione e i tuoi dati di persona offesa
- la dichiarazione di opposizione alla richiesta di archiviazione
- l’elenco delle indagini da compiere, una per una, ciascuna con la prova che se ne ricava
- le conclusioni con la richiesta di prosecuzione delle indagini
- la firma e la data, con gli eventuali allegati
Il valore dell’opposizione sta nel terzo punto. È lì che si vede se chi scrive ha letto il fascicolo e sa quale indagine può cambiare la valutazione del pubblico ministero.
Diverso è il caso della particolare tenuità del fatto. Lì l’opposizione deve indicare, sempre a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.).
4 – Depositare l’opposizione nella segreteria del pubblico ministero

L’opposizione dell’art. 410 c.p.p. si deposita nella segreteria del pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione, entro il termine indicato nell’avviso.
Se la presenti tu personalmente, puoi depositarla anche su carta. L’art. 111-bis, comma 4, c.p.p. consente il deposito non telematico degli atti che la persona offesa compie personalmente.
Se la firma il tuo avvocato, il deposito è telematico, secondo la regola generale dello stesso art. 111-bis c.p.p.
Conserva sempre la prova del deposito con la data. È il documento che ti serve se il giudice decide senza aver visto l’opposizione.
Per la Corte di cassazione il termine per l’opposizione non è perentorio. Se l’opposizione arriva dopo i 20 giorni ma prima che il giudice abbia deciso, va esaminata.
Non contare su questa tolleranza. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette il fascicolo al giudice, che può decidere in qualsiasi momento.
5 – L’udienza in camera di consiglio davanti al giudice per le indagini preliminari

Se l’opposizione è ammissibile, il giudice non può archiviare con un semplice decreto. Deve fissare l’udienza in camera di consiglio e l’art. 409, comma 2, c.p.p. gli dà 3 mesi per fissarla.
L’avviso dell’udienza va al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, almeno 10 giorni prima (art. 127, comma 1, c.p.p.). Con più persone offese, l’avviso va solo a chi ha presentato opposizione (art. 410, comma 3, c.p.p.).
Fino a 5 giorni prima dell’udienza si possono depositare memorie scritte in cancelleria (art. 127, comma 2, c.p.p.). In udienza il pubblico ministero, i difensori e gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono.
Dopo l’udienza il giudice ha 3 strade.
- l’archiviazione con ordinanza, se ritiene che le indagini chieste non cambino la valutazione
- le indagini ulteriori, che indica al pubblico ministero con ordinanza fissando il termine per compierle (art. 409, comma 4, c.p.p.)
- l’imputazione coatta, cioè l’ordine al pubblico ministero di formulare l’imputazione entro 10 giorni (art. 409, comma 5, c.p.p.)
In udienza l’opposizione scritta bene fa la differenza. Il giudice ha davanti gli atti e le tue richieste. Da lì decide se il procedimento si chiude o riparte.
Art. 410-bis c.p.p., quando il decreto di archiviazione è nullo e come si fa reclamo

Se il giudice archivia senza rispettare le regole, il rimedio è il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. La stessa legge ha abrogato il vecchio ricorso per cassazione previsto dall’art. 409, comma 6, c.p.p.
Il decreto di archiviazione è nullo in 4 casi.
- se è stato emesso senza l’avviso che spettava alla persona offesa (art. 408, commi 2 e 3-bis, c.p.p. e art. 411, comma 1-bis, c.p.p.)
- se è stato emesso prima della scadenza del termine per l’opposizione, senza che l’opposizione fosse stata presentata
- se il giudice, davanti a un’opposizione, non si è pronunciato sulla sua ammissibilità
- se il giudice ha dichiarato l’opposizione inammissibile per ragioni diverse dalla mancata indicazione delle indagini e delle prove
L’ordinanza di archiviazione, cioè quella pronunciata dopo l’udienza, è nulla solo quando sono state violate le regole del contraddittorio in camera di consiglio (art. 127, comma 5, c.p.p.). Per esempio quando l’avviso dell’udienza non è arrivato almeno 10 giorni prima.
Il reclamo si propone al tribunale in composizione monocratica entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.). Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile, senza la presenza delle parti. Le parti ricevono l’avviso almeno 10 giorni prima e possono depositare memorie fino al quinto giorno precedente.
Se il reclamo è fondato, il tribunale annulla il provvedimento e restituisce gli atti al giudice che lo ha emesso. Se lo ritiene infondato, conferma il provvedimento e condanna chi ha proposto il reclamo alle spese. Se lo dichiara inammissibile, alle spese si aggiunge una somma da versare alla cassa delle ammende (art. 410-bis, comma 4, c.p.p.).
ATTENZIONE: il reclamo serve a far valere questi vizi e non riapre la discussione sui fatti. Va proposto quando c’è una nullità precisa da far valere.
Dopo l’archiviazione, la riapertura delle indagini e la Corte europea

L’archiviazione non è una sentenza di assoluzione e non fa giudicato. Il pubblico ministero può chiedere la riapertura delle indagini e il giudice la autorizza con decreto motivato quando servono nuove investigazioni (art. 414 c.p.p.).
La richiesta di riapertura spetta solo al pubblico ministero. Chi ha elementi nuovi glieli porta con una nuova denuncia o con un’istanza motivata.
Quando invece l’archiviazione chiude un’indagine che lo Stato non ha svolto in modo effettivo, per esempio su una violenza subita, può aprirsi la strada del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo impone agli Stati indagini effettive sui fatti che toccano la vita e l’integrità della persona (artt. 2 e 3 della Convenzione).
Anche qui il tempo conta. Il ricorso va presentato entro 4 mesi dalla decisione interna definitiva.
Domande frequenti sull’art. 410 c.p.p.
Posso oppormi all’archiviazione senza avvocato?
Sì. L’art. 410 c.p.p. non richiede un difensore e puoi depositare l’opposizione anche su carta, personalmente. Il contenuto però è tecnico e un’opposizione generica viene dichiarata inammissibile.
Serve aver presentato querela per opporsi?
No. Serve essere persona offesa dal reato e avere ricevuto l’avviso, oppure aver saputo della richiesta prima che il giudice decida.
Il denunciante che non è persona offesa può opporsi?
No. L’opposizione spetta solo alla persona offesa. Chi ha fatto la denuncia senza essere offeso dal reato può segnalare nuovi elementi al pubblico ministero, ma non può opporsi.
Quanto costa presentare l’opposizione?
Il deposito non richiede contributi da versare, come invece accade nel processo civile. I costi sono le eventuali copie degli atti e l’onorario dell’avvocato, se decidi di farti assistere.
Cosa succede se non presento opposizione?
Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice. Se accoglie la richiesta, il giudice archivia con decreto motivato (art. 409, comma 1, c.p.p.). Se poi emergono elementi nuovi, puoi portarli al pubblico ministero perché valuti di chiedere la riapertura.
Conclusioni
In questa guida hai visto che cos’è l’opposizione alla richiesta di archiviazione, chi può presentarla, come si leggono gli atti, che cosa deve contenere l’atto, come e dove si deposita, che cosa succede all’udienza davanti al giudice e quando si può fare reclamo contro l’archiviazione.
I profili esaminati si riassumono in 5 passaggi.
- l’opposizione spetta alla persona offesa, entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso, 30 nei delitti con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo, 10 nella particolare tenuità
- il fascicolo si legge nella segreteria del pubblico ministero, cercando le indagini che mancano
- l’atto deve indicare le indagini da compiere e le prove che ne derivano, a pena di inammissibilità
- il deposito si fa nella segreteria del pubblico ministero, su carta se agisci personalmente e per via telematica se firma l’avvocato, conservando la prova del deposito
- se l’opposizione è ammissibile il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e può archiviare, ordinare nuove indagini o l’imputazione coatta
Se il giudice archivia violando queste regole, resta il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p. entro 15 giorni. Quando lo Stato non ha indagato in modo effettivo, c’è anche la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte e seguo le persone offese nella fase delle indagini, quando il procedimento rischia di chiudersi senza che i fatti siano stati accertati.
Se hai ricevuto l’avviso della richiesta di archiviazione, raccontami il tuo caso e mandami l’avviso con la data della notifica.
L’incarico procede in 3 passaggi.
- leggo l’avviso e gli atti e ti dico se il termine è ancora aperto e se ci sono indagini da chiedere che possono cambiare la valutazione del pubblico ministero
- se l’opposizione ha basi, scrivo l’atto e lo deposito nei tempi
- ti assisto all’udienza in camera di consiglio e, se il giudice archivia violando le regole, nel reclamo al tribunale
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