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Ricorsi Medici Specializzandi: Come avere la Remunerazione alla CEDU?

Sei un medico che in passato ha svolto un corso di specializzazione ma non hai ricevuto l’adeguata remunerazione?

In Italia sono oltre 100.000 i medici ex specializzandi (dal 1978 al 2006) ai quali è stata riconosciuta solo la borsa di studio ma non una adeguata remunerazione.

Il motivo di questa mancata remunerazione è dovuto al ritardo da parte dell’Italia nel recepimento delle Direttive comunitarie.

Purtroppo, però, i tribunali italiani hanno rigettato o stanno rigettando la domanda dei medici.

L’unico modo per poter ancora richiedere l’adeguata remunerazione dei medici ex specializzandi è quella di presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (entro 4 mesi dalla sentenza della Cassazione).

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, e ho già presentato diversi ricorsi in difesa di medici specializzandi.

In questo articolo ti parlerò in modo semplice e chiaro dell’impugnazione della sentenza della Cassazione sulla remunerazione dei medici specializzandi.

Prima sono opportune alcune premesse per comprendere meglio la delicata questione.

La specializzazione dei medici italiani

La specializzazione medica in Italia: mansioni equiparabili ai medici specializzati, stesso orario, retribuzione inferiore

In Italia è previsto, come in molti altri paesi europei, un percorso di specializzazione medica presso le università con una durata variabile.

La specializzazione è finalizzata all’acquisizione di competenze specifiche e soprattutto pratiche all’interno delle strutture sanitarie italiane.

Proprio lo svolgimento di queste mansioni pone il problema della adeguata remunerazione dei medici specializzandi sotto diversi aspetti, quali:

  • MANSIONI. Nel corso della specializzazione, i medici svolgono mansioni che sono equiparabili a quelli dei medici già specializzati
  • DURATA DELLA FORMAZIONE E ORARIO DI LAVORO. Quasi sempre, l’orario di lavoro nel corso della specializzazione è coincidente con quello dei medici specializzati e in servizio nella struttura sanitaria. Talvolta, si pone il problema anche dello straordinario svolto nel corso della specializzazione che, invece, solo per i medici già in servizio è adeguatamente retribuito. Mentre per gli specializzandi viene inteso come un prolungamento dell’orario di formazione “tollerabile”
  • RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ. Una retribuzione dei medici specializzandi in misura inferiore rispetto ai medici specializzati, nonostante le medesime mansioni svolte, comporta una minore realizzazione della propria personalità. Di conseguenza, anche la professionalità dei medici specializzandi è considerata inferiore, così minando la qualità del servizio reso o da rendere

Le direttive europea relative ai medici

Le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE: riconoscimento dei titoli, coordinamento della formazione e adeguata remunerazione

Con le direttive n. 75/362/CEE (c.d. “direttiva riconoscimento”), n. 75/363/CEE (c.d. “direttiva coordinamento”) e n.
82/76/CEE
, la Comunità europea aveva previsto:

  • il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli di medico;
  • il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla formazione professionale dei
    medici;
  • il diritto dei medici specialisti a percepire un’adeguata remunerazione per l’intera durata del periodo di formazione.

Si tratta di direttive tese a garantire ai medici l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato comune.

Le principali questioni nei contenziosi degli ex medici specializzandi

Le questioni del contenzioso degli ex medici specializzandi: scuole escluse, quantificazione, interessi, giurisdizione e prescrizione

Nel corso degli ultimi 40 anni, i medici che in passato hanno frequentato i corsi di specializzazione hanno avviato diversi contenziosi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione.

Le principali e più importanti questioni dei contenziosi hanno riguardato:

  • diritto al compenso per i medici iscrittisi a scuole di specializzazione non ricomprese negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva n. 75/362/CEE. Ovvero per quei medici che non hanno ricevuto nessun compenso/retribuzione per il corso di specializzazione frequentato;
  • quantificazione del danno e quindi della adeguata remunerazione per i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione iniziati in un anno accademico anteriore rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991, ossia anteriore all’a.a. 1991/92;
  • diritto a interessi e rivalutazione monetaria;
  • diritto al compenso o a una adeguata remunerazione per i medici specializzandi immatricolati prima del 01/01/1983, dell’a.a. 2006/2007 o di altri anni accademici;
  • riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo;
  • regime prescrizionale relativo al diritto di risarcimento del danno e/o dell’adeguata remunerazione;
  • onere della prova;
  • legittimazione passiva;
  • ecc.

La retribuzione dei medici specializzandi

La retribuzione dei medici specializzandi: mansioni svolte per anni negli ospedali e non adeguatamente remunerate

L’aspetto che maggiormente rileva, sopratutto se stai leggendo questo articolo, è ovviamente quello economico. Perché i contenziosi sono stati avviati dai medici esclusivamente per questo motivo.

In pratica, i medici specializzandi hanno svolto per anni delle mansioni che non sono state adeguatamente remunerate oppure non sono state affatto remunerate, avendo percepito solo una borsa di studio.

Perché i medici ex specializzandi chiedevano il diritto a una adeguata remunerazione

Il tardivo recepimento della direttiva 82/76/CEE: termine del 31 dicembre 1982, condanna della Corte di giustizia, decreto del 1991

Il principale motivo di impugnazione da parte dei medici è stato il tardivo recepimento della direttiva europea da parte dello Stato italiano.

Infatti, la norma europea prevede che:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982

Art. 16 Direttiva n. 82/76/CEE

Tuttavia, il Governo italiano ha recepito tardivamente la direttiva solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e, in particolare, a seguito della sentenza del 7 luglio 1987 (causa 49/86, Commissione c/ Repubblica italiana), con la quale la Corte di Giustizia aveva accertato l’inadempimento dello Stato italiano.

Il recepimento delle direttive europea, oltreché in ritardo, avveniva peraltro in modo incompleto, considerato che l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 riconosceva il diritto all’adeguata remunerazione esclusivamente in favore dei medici specializzandi che si erano iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a partire dall’a.a. 1991/92. Mentre i medici che si erano iscritti dall’a.a. 1982/83 all’a.a. 1990/91 veniva esclusi da una adeguata remunerazione. Lo stesso accadeva anche per medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione in anni successivi.

I medici esclusi, quindi, hanno chiesto ai tribunali italiani la possibilità di applicare il decreto legislativo del 1991 retroattivamente, e cioè sin dal 31/12/1982, quale termine ultimo per il recepimento della direttiva comunitaria.

Ricorsi medici specializzandi: come si sono conclusi

Come si sono conclusi i ricorsi dei medici ex specializzandi in Cassazione: rigetti, definizione accelerata e prescrizione

I tribunali italiani, tuttavia, hanno rigettato i ricorsi degli ex medici specializzandi.

Altre volte, la Corte di Cassazione ha formulato ai ricorrenti una proposta di definizione accelerata.

In particolare, la Corte di Cassazione ha rigettato, sta rigettando o sta accogliendo solo parzialmente i ricorsi per diversi motivi, tra cui:

  • gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
  • la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione;
  • prescizione;
  • difetto di legittimazione attiva;
  • difetto di prova;
  • ecc.

Tuttavia, anche se molti pensano che la sentenza della Corte di Cassazione non sia più impugnabile, esiste nel diritto internazionale la possibilità di utilizzare “ulteriori rimedi” (come il c.d. “ricorso cedu”).

Alla Corte europea è anche impugnabile la sentenza di secondo grado doppia conforme, qualora cioè la sentenza di secondo grado confermi la sentenza di primo grado.

Rimedi contro la sentenze della Cassazione per gli ex medici specializzandi

Ricorso alla Corte europea per i medici ex specializzandi: il caso Schipani e altri contro Italia del 21 luglio 2015

Se sei un medico che ha ottenuto una sentenza sfavorevole della Corte di Cassazione, devi sapere che l’unico rimedio per poter richiedere gli importi dell’adeguata remunerazione è quindi un ricorso alla Corte europea (c.d. ricorso cedu).

Come detto, sono tra i pochi avvocati in Italia ad occuparsi di ricorsi alla Corte europea e, nel corso degli anni, ho presentato numerosissimi ricorsi.

Posso seguire il tuo caso alla Corte europea anche se in Cassazione eri difeso da un altro avvocato.

Il mio studio legale è indipendente e non è quindi collegato a nessuna associazione o sindacato (non è previsto nessun tesseramento e l’incarico è conferito direttamente al legale di fiducia, senza intermediari e spese ulteriori di intermediazione).

Anche quando presentiamo ricorsi collettivi, ogni pratica è seguita accuratamente e non consideriamo il cliente un “numero” tra i tanti.

La Corte europea ha già trattato un caso simile con la celebre sentenza Schipani, con la quale ha dichiarato che:

lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: 1) 39.000 EUR (trentanovemila euro) più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danni morali; 2) 5.000 EUR (cinque mila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti per le spese

Schipani e altri c. Italia, n. 38369/09, 21 luglio 2015 (testo completo sentenza)

Il ricorso alla Corte europea non può garantire il risultato positivo poiché la Corte EDU deciderà caso per caso. Tuttavia, il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo è l’ultima possibilità che ai medici resta per poter ottenere importanti remunerazioni (anche superiori a 40.000 euro). Inoltre, mentre nei processi davanti ai tribunali italiani è possibile la condanna alle spese legali in caso di rigetto del ricorso, ciò non è previsto per i processi davanti alla Corte europea (che accoglie o rigetta il ricorso senza però condannare alle spese legali in caso di rigetto).

Ovviamente, il ricorso alla Corte europea può avere maggiori possibilità di accoglimento se redatto da avvocati che possono citare dei precedenti fondamentali per ogni doglianza sollevata.

APPROFONDIMENTO: Leggi il mio articolo su Come presentare un ricorso alla Corte europea

CONCLUSIONI: Ricorso CEDU per i medici ex specializzandi

Come hai letto in questo articolo, se sei un ex medico specializzando e hai ottenuto una sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il tuo ricorso o l’ha accolto solo parzialmente, è possibile presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per chiedere una adeguata remunerazione.

Il ricorso alla Corte europea è possibile presentarlo entro 4 mesi dall’emanazione della sentenza della Cassazione, per cui è opportuno contattarmi il più presto possibile per poter seguire il caso tempestivamente e con accuratezza.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, un avvocato in materia di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho già presentato moltissimi ricorsi contro lo Stato italiano in difesa di ex medici specializzandi residenti in qualsiasi provincia in Italia.

L’incarico è accettato da me personalmente, senza intermediari e costi di intermediazione. Per cui avrai un contatto diretto con il tuo avvocato di fiducia per tutta la durata del processo, con la massima trasparenza sull’attività svolta e informazioni costanti sul processo in corso.

Richiedi un preventivo scrivendo una mail a supporto@studiopiemonte.com oppure utilizzando il modulo dalla nostra pagina CONTATTACI ADESSO.

Ho già aiutato moltissimi altri medici e sarò felice di poter aiutare anche te.

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