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Sentenza Passata in Giudicato: Cosa Significa e Cosa si può Ancora Fare

Se hai concluso un processo, avrai sentito parlare di “passaggio in giudicato” della sentenza. In breve si può affermare che una sentenza passa in giudicato quando non può più essere impugnata con i mezzi ordinari, cioè quando non sono più possibili l’appello, il ricorso per cassazione, il regolamento di competenza e la revocazione dei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.

In questo articolo troverai le informazioni pratiche su una sentenza definitiva, o irrevocabile, e vedrai che, anche se passata in giudicato, una sentenza potrebbe ancora essere impugnata per rimettere tutto in gioco, mediante una “riapertura” vera e propria del processo se sussistono particolari presupposti.

Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, mi occupo di impugnazioni delle sentenze italiane (o di altri Stati europei) passate in giudicato davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Ti spiegherò qual è il significato del “passaggio in giudicato” di una decisione giudiziaria, la differenza tra le varie forme del giudicato, quali sono gli effetti e quando si forma il giudicato.

In particolare, ti spiegherò che esistono ulteriori mezzi di impugnazione sul piano nazionale e internazionale.

1. Significato di “sentenza passata in giudicato”

Significato di sentenza passata in giudicato: l art. 324 c.p.c. definisce la cosa giudicata formale, non sono più possibili regolamento di competenza, appello e ricorso in cassazione, resta la revocazione dei nn. 4 e 5 dell art. 395 c.p.c. e vale il ne bis in idem

Una sentenza passata in giudicato non è più suscettibile ad una impugnazione ordinaria nel diritto interno (ossia a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.).

È il principio perfettamente espresso con la locuzione latina ne bis in idem (“non due volte per la medesima cosa“).

In alternativa, nel linguaggio giuridico si parla anche di cosa giudicata o di sentenza irrevocabile o di sentenza definitiva, considerati sinonimi di “giudicato”.

Il motivo per il quale gli ordinamenti giuridici prevedono il passaggio in giudicato è quello di garantire la certezza dei rapporti giuridici, così che il provvedimento emesso dal Giudice definisce il giudizio e non è più suscettibile di modifica.

Si possono distinguere, più nello specifico, diverse forme di giudicato che vedremo nei paragrafi successivi.

2. Differenza tra Giudicato formale e Giudicato sostanziale

Giudicato formale e giudicato sostanziale: il primo nasce dall art. 324 c.p.c. e rende la sentenza definitiva in quel giudizio, il secondo sta nell art. 2909 c.c. e fa stato tra le parti a ogni effetto

Il giudicato formale si verifica quando la sentenza non è più soggetta a impugnazione.

L’art. 324 c.p.c. infatti dispone che:

Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395

Si tratta quindi di un effetto sul piano processuale, perché la sentenza diviene definitiva per le parti di quello specifico giudizio.

Il giudicato sostanziale, invece, si verifica oltre quello specifico processo e tutela l’interesse pubblico alla certezza del diritto.

A tal proposito, l’art. 2909 c.c. dispone che:

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

Si tratta di una garanzia sostanziale perché impedisce che la stessa controversia possa essere discussa in un nuovo/successivo giudizio tra le stesse parti o per la stessa questione.

3. Differenza tra Giudicato interno e Giudicato esterno

Giudicato interno e giudicato esterno: il primo copre le parti di sentenza non impugnate, il secondo si è formato in un altro processo e vincola quando ci sono le stesse parti e lo stesso oggetto

Il giudicato interno riguarda alcune parti della sentenza che non sono state impugnate, diventando in questo modo definitive all’interno dello stesso processo.

Si pensi a una sentenza che decide su più domande, ma una sola viene appellata.

In questo caso, sulle altre parti della sentenza (non appellata) si è formato un giudicato interno.

Il giudicato esterno, invece, è quello che si è formato in un altro processo, ma gli effetti si produrranno anche su un procedimento diverso o successivo che riguardi le stesse parti e lo stesso oggetto.

4. Effetti della sentenza passata in giudicato

Effetti della sentenza passata in giudicato: preclusione di una nuova discussione della stessa situazione, esecuzione civile con pignoramento ed espropriazione forzata, esecuzione penale della pena e iscrizione al casellario

La sentenza passata in giudicato “fa stato tra le stesse parti”, dal momento che impedisce che la stessa controversia possa essere riproposta in futuro davanti all’autorità giudiziaria (come disposto dal citato art. 2909 c.c.).

Il passaggio in giudicato preclude in modo definitivo che un giudice possa rimettere in discussione l’accertamento già compiuto e concluso sulla stessa situazione giuridica, salvo particolari eccezioni che leggerai in questo articolo.

Più nello specifico, principale effetto di una sentenza definitiva è quindi quello di non essere suscettibile di una impugnazione ordinaria nazionale. Da qui, potrai già comprendere che sussistono alternative straordinarie e internazionali che di seguito tratterò.

Altro effetto fondamentale di una sentenza definitiva è che tale provvedimento giudiziario può essere eseguito forzatamente:

  • in ambito civile e tributario, ciò significa che la sentenza passata in giudicato può essere eseguita coattivamente, ad esempio mediante pignoramento, espropriazione forzata o iscrizione di ipoteca, senza più possibilità di sospensione legata a impugnazioni ordinarie;
  • in ambito penale, ciò significa che la condanna è definitiva e comporta l’esecuzione della pena (detentiva o pecuniaria), l’iscrizione nel casellario giudiziale, l’adozione di misure di sicurezza e, nei casi previsti espressamente, l’interdizione dai pubblici uffici.
  • in ambito amministrativo e contabile, ciò significa che la sentenza definitiva produce effetti vincolanti per la pubblica amministrazione, comportando l’obbligo di dare esecuzione al comando giurisdizionale (si pensi ad esempio all’annullamento dell’atto illegittimo, alla riammissione in servizio, al pagamento del risarcimento del danno erariale, ecc.).

5. Quando si forma esattamente il giudicato e dopo quanto tempo una sentenza è definitiva

Quando si forma il giudicato: trenta giorni dalla notifica della sentenza, sei mesi dal deposito se non è stata notificata, oppure con il rigetto dell impugnazione; restano i rimedi straordinari come revocazione, revisione e ricorso alla Corte EDU

Il giudicato di una sentenza si forma quando non è più possibile proporre impugnazioni ordinarie contro la sentenza.

Al riguardo, è opportuno fare due distinzioni pratiche:

  1. Il primo caso si verifica quando scadono i termini per proporre impugnazione e nessuna parte ha presentato appello o ricorso per Cassazione. Ad esempio, in ambito civile, il termine è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza per l’appello e di 60 giorni per il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.c.). Se invece la sentenza non è stata notificata vale il termine lungo dell’art. 327 c.p.c., sei mesi dalla pubblicazione, cioè dal deposito in cancelleria. A questi termini va aggiunta la sospensione feriale, dal 1° al 31 agosto.
  2. Il secondo caso si verifica invece quando l’impugnazione è stata proposta ma viene rigettata

Nel processo penale il momento è fissato dall’art. 648 c.p.p. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per impugnarla e, se c’è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara il ricorso inammissibile o lo rigetta. Non si aspetta quindi il deposito delle motivazioni, perché il giudicato si forma con la pronuncia.

Dal momento della formazione del giudicato la decisione diventa irrevocabile con i mezzi ordinari di impugnazione.

Tuttavia, come leggerai in questo articolo, è ancora possibile esperire i mezzi straordinari di impugnazione, cioè la revocazione straordinaria in ambito civile o amministrativo, la revisione del processo penale e il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciascuno di questi mezzi di impugnazione ha termini differenti per essere esperito.

6. Come chiedere il Certificato di passaggio in giudicato

Certificato di passaggio in giudicato: istanza telematica alla cancelleria dopo trenta giorni dalla notifica o sei mesi dal deposito, con PEC, cartoline e relata in allegato; costa 3,92 euro in formato elettronico

Per richiedere il certificato di passaggio in giudicato di una sentenza civile, è necessario presentare telematicamente un’istanza alla cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza.

Il certificato di passaggio in giudicato può essere richiesto quando sono decorsi i termini di impugnazione, cioè 30 giorni dalla notificazione se la sentenza era appellabile, 60 giorni se era ricorribile per cassazione, oppure sei mesi dalla pubblicazione se non è stata notificata, sempre tenendo conto della sospensione feriale di agosto.

Se la sentenza era stata notificata, la decorrenza del termine va dimostrata allegando all’istanza, a seconda della modalità adottata, la ricevuta di consegna PEC, le cartoline di ritorno in caso di raccomandata A/R, la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario.

Il pagamento dei diritti di cancelleria avviene tramite la piattaforma PagoPA. Per cui è necessario allegare all’istanza la ricevuta del versamento (in genere per il rilascio in formato elettronico si applica l’imposta fissa di € 3,92, mentre per l’eventuale copia cartacea si aggiungono i diritti di copia, generalmente pari a € 35,92).

I tempi per il rilascio del certificato dipendono dalle singole cancellerie dei tribunali (per nostra esperienza variano da pochi giorni a oltre un mese per gli uffici più lenti).

Per le sentenze penali, invece, l’attestazione viene direttamente apposta dal cancelliere sulla copia della sentenza, a seguito di verifica della sua definitività.

7. Si può impugnare una sentenza passata in giudicato?

Impugnare una sentenza passata in giudicato: opposizione di terzo, revocazione straordinaria, revisione penale, rescissione del giudicato e ricorso alla Corte EDU, sempre che ricorrano errori gravi o violazioni procedurali

Come anticipato più volte in questo articolo, una sentenza passata in giudicato, anche se definitiva, può essere impugnata in casi eccezionali.

Le impugnazioni delle sentenze definitive sono possibili attraverso rimedi straordinari previsti dall’ordinamento giuridico italiano e, in alcuni casi, anche mediante ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Questi strumenti non rappresentano un prolungamento del giudizio ordinario, ma costituiscono eccezioni limitate, attivabili solo in presenza di presupposti specifici, come errori gravi, violazioni procedurali o lesione di diritti fondamentali.

Le modalità e i rimedi applicabili variano a seconda del tipo di processo.

In ambito civile, ad esempio, sono previste l’opposizione di terzo, la revocazione straordinaria o il ricorso alla Corte europea.

Nei procedimenti penali, invece, si può ricorrere alla revisione del processo, al ricorso straordinario, alla rescissione del giudicato, oltreché al ricorso alla Corte europea.

Anche nei settori tributario, amministrativo e contabile esistono vie residuali di impugnazione, ciascuna con requisiti e tempi ben precisi.

I rimedi interni dopo una sentenza della Corte europea: revocazione ex art. 391-quater c.p.c. in sede civile e richiesta alla Cassazione ex art. 628-bis c.p.p. in sede penale

Accanto a questi rimedi ce n’è uno che nasce proprio da una decisione della Corte europea. In sede civile, l’art. 391-quater c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, consente di chiedere la revocazione di una decisione passata in giudicato che la Corte di Strasburgo ha dichiarato contraria alla Convenzione, a due condizioni

  • la violazione accertata dalla Corte europea deve aver pregiudicato un diritto di stato della persona
  • l’equa indennità eventualmente accordata ai sensi dell’art. 41 della Convenzione non deve essere idonea a compensare le conseguenze della violazione

Il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza della Corte europea o, in mancanza, dalla sua pubblicazione. Del rimedio ho scritto più diffusamente nell’articolo sulla revisione europea.

In sede penale, dal 30 dicembre 2022 il rimedio è l’art. 628-bis c.p.p. Il condannato può chiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza, di disporre la riapertura del procedimento o di adottare i provvedimenti necessari a eliminare gli effetti pregiudizievoli della violazione accertata a Strasburgo. La richiesta si presenta entro novanta giorni dalla data in cui la decisione della Corte europea è divenuta definitiva, a mezzo di difensore munito di procura speciale e va depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Resta distinta la revisione del processo penale, che ha presupposti propri.

PER APPROFONDIMENTI leggi il mio articolo su Come impugnare una sentenza passata in giudicato

Conclusioni

Hai quindi compreso che una sentenza passata in giudicato è definitiva, in quanto non può più essere impugnata con mezzi ordinari come appello o il ricorso per Cassazione.

Tuttavia, una sentenza definitiva può ancora essere impugnata con i mezzi straordinari, sul piano nazionale (come ad esempio con la revocazione o revisione) o sul piano internazionale (come il ricorso alla Corte europea).

Come lavoriamo su un ricorso alla Corte europea

Ogni pratica comincia dagli atti. Riesaminiamo le difese di tutti i gradi di giudizio, le domande formulate, i verbali e le memorie, per capire che cosa è stato davvero chiesto ai giudici italiani e che cosa invece non è mai entrato nel processo. Il passo successivo è smontare le motivazioni interne. Una sentenza che regge nel nostro ordinamento mostra quasi sempre, davanti a Strasburgo, un punto di appoggio fragile, e sta in ciò che i giudici hanno dato per scontato o hanno lasciato senza risposta.

Da lì riscriviamo le argomentazioni sul tuo caso e ricostruiamo i fatti nel modo in cui la Corte europea li deve leggere, riportando in primo piano quello che nei gradi precedenti era rimasto ai margini. È il lavoro che separa un ricorso dichiarato irricevibile da uno che arriva alla comunicazione al Governo.

Puoi affidarci per intero la difesa davanti alla Corte oppure tenere l’avvocato che ti ha seguito in Italia e affiancargli il nostro Studio soltanto sul piano internazionale. È una scelta che rispettiamo e che non toglie nulla al lavoro già fatto nei gradi precedenti.

Sono un avvocato nel campo dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho presentato moltissimi ricorsi alla Corte europea di Strasburgo.

Contattami per ricevere un preventivo sulla valutazione dei presupposti per poter ricorrere alla Corte europea.

I nostri preventivi sono chiari e trasparenti (sia per la valutazione dei presupposti per ricorrere sia per l’eventuale scelta di ricorrere alla Corte europea).

Ho già aiutato moltissime persone a veder riconoscere i propri diritti per un ingiusto processo e sarò felice di poter aiutare anche te.

Scrivimi a supporto@studiopiemonte.com oppure compila il modulo nella pagina CONTATTACI

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