La legge n. 164 del 14 aprile 1982 è stata la prima legge in Italia a introdurre la possibilità di cambiare sesso. Questa legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 19.04.1982 ed è entrata in vigore il 4 maggio 1982.
Prima del 1982, i Transgender non avevano la possibilità di cambiare sesso e nome, vivendo come intrappolati in un corpo biologico che non sentivano proprio. Alla fine degli ’70 vi furono diverse proteste in Italia da parte del movimento LGBT che spinsero la politica a interessarsi della questione della transizione sessuale.
Con la Legge 164/1982, però, la rettificazione del sesso era possibile solo dopo l’intervento chirurgico.
Bisognerà attendere l’art. 31 del Decreto legislativo 150/2011 per vedere un passo avanti dello Stato italiano, anche se l’operazione chirurgica continua ad essere richiesta dal Tribunale “se necessaria”.
Una reale evoluzione dei diritti dei transessuali si avrà solo dal 2015, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015.
Sono l’avvocato Gianluca Piemonte, specializzato nella procedura in Tribunale per chiedere la rettificazione del sesso e del nome. Se vuoi approfondire l’argomento, puoi leggere la mia Guida completa su come cambiare sesso in Italia.
In fondo a questa pagina troverai il testo integrale della Legge 164/1982. Ma vediamo di analizzarla meglio.
Perché la Legge 164/1982 prevedeva l’intervento chirurgico obbligatorio?
L’art. 1 della legge 164 prevede che la rettificazione di sesso sull’atto di nascita sia possibile quando:
- c’è l’autorizzazione del Tribunale con sentenza
- la sentenza è passata in giudicato
- i caratteri sessuali sono già stati modificati
Quest’ultimo punto, quindi, presuppone che la persona transessuale si sia già sottoposta a un intervento chirurgico di demolizione o di costruzione dell’organo sessuale primario. Al centro della legge del 1982 vi è l’attenzione esclusiva alla somiglianza della biologia con l’anagrafica della persona interessata.
Si tratta di una legge che ha fatto molto discutere e che aveva due caratteristiche principali, tra loro contraddittorie:
- apertura sul piano normativo, perché riconosce un diritto fino a quel momento ignorato
- chiusura sul piano dei diritti umani, perché non veniva considerato il diritto alla salute e il benessere psicofisico
In sostanza, la legge 164/1982 non considerava che il diritto alla salute poteva essere compromesso da un’operazione non voluta oppure pericolosa per la persona. Infatti il legislatore del 1982 avrebbe dovuto considerare che il diritto di un transessuale andava riconosciuto sul piano psicologico e non fisiologico/anatomico.
TESTO INTEGRALE: Legge 14 aprile 1982, n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
Art. 1.
La rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
Art. 2.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all’articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l’attore. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli. Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Art. 3.
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
Art. 4.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 5.
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Art. 6.
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell’articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta. Si applica la procedura di cui al secondo comma dell’articolo 3.
Art. 7.
L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all’articolo precedente.
Versione PDF Legge n. 164 del 1982
Se vuoi, puoi scaricare la Legge 164/1982 in PDF